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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10775 del 3 novembre 1997

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10775 del 3 novembre 1997

Testo massima n. 1

Alla utilizzabilità di prove testimoniali formatesi in altro processo fra le stesse parti non è d’ostacolo la circostanza [ costituente del resto la regola ] che i due giudizi vertano su fatti diversi e che, in particolare, quello nel quale le prove devono utilizzarsi riguardi accadimenti non ancora verificatisi al momento dell’instaurazione dell’altro, rilevando solo per la ammissibilità di detta utilizzazione che le dichiarazioni testimoniali siano comunque successive ai fatti rilevanti per il processo nel quale vengono utilizzate, e che esse contengano, anche in via incidentale, affermazioni utili per la decisione, ferma restando la loro contestabilità nel merito.

Testo massima n. 2

Con riguardo allo jus variandi del datore di lavoro il divieto di variazioni
in pejus opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori sicché nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale del dipendente salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali. [ Nella specie i giudici di merito con sentenza confermata sul punto dalla S.C. avevano considerato come fonte di dequalificazione professionale il trasferimento del responsabile dell’ufficio fidi di un istituto bancario all’ufficio gestione dei crediti agrario e artigiano, osservando che la gestione di tali tipi di credito comprendeva solo una parte delle mansioni precedentemente svolte dal lavoratore ed aveva importanza ridotta rispetto a queste ultime sia per la responsabilità che per l’autonomia gestionale, tenendo anche conto della collocazione in posizione di vertice fatta al responsabile dell’ufficio fidi nell’ambito della struttura operativa della banca ].

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