Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6043 del 15 marzo 2007

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6043 del 15 marzo 2007

Testo massima n. 1

La contrattazione collettiva, muovendosi nell’ambito, e nel rispetto, della prescrizione posta dal primo comma dell’art. 2103 c.c. — che fa divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale ed essendo riconducibili alla matrice comune che connota la declaratoria contrattuale — è autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza incorrere nella sanzione della nullità comminata dal secondo comma del citato art. 2103 c.c. [ in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 25033 del 2006, la Suprema Corte ha contrastato il ragionamento della corte territoriale in ordine al rilievo centrale dell’esistenza di posizioni retributive differenziate all’interno dell’area, sul presupposto che, per ritenerle vere e proprire qualifiche, sarebbe stato necessario ricostruire l’intenzione dei contraenti onde verificare se consentissero di collegare determinate mansioni alle diverse posizioni retributive, sancendo in pratica l’ultra-attività del sistema di inquadramento precedente, e ritenendo la motivazione contraddittoria per aver utilizzato, a sostegno della decisione, argomentazioni inidonee sotto il profilo logico-giuridico ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze