14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9228 del 7 luglio 2001
Testo massima n. 1
La circostanza che un lavoratore [ nella specie, giornalista della Rai con qualifica di caposervizio ] sia privato delle mansioni rende configurabile un danno a carico dello stesso, consistente nell’impoverimento delle sue capacità professionali dovuto al mancato esercizio della professione. Per la determinazione in termini quantitativi del danno, è ammissibile, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione, della quale elemento di massimo rilievo è il contenuto professionale delle mansioni.
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