Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9228 del 7 luglio 2001

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9228 del 7 luglio 2001

Testo massima n. 1

La circostanza che un lavoratore [ nella specie, giornalista della Rai con qualifica di caposervizio ] sia privato delle mansioni rende configurabile un danno a carico dello stesso, consistente nell’impoverimento delle sue capacità professionali dovuto al mancato esercizio della professione. Per la determinazione in termini quantitativi del danno, è ammissibile, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione, della quale elemento di massimo rilievo è il contenuto professionale delle mansioni.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze