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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16801 del 27 novembre 2002

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16801 del 27 novembre 2002

Testo massima n. 1

In tema di trasferimento del dipendente, le disposizioni collettive possono integrare la disciplina dell’art. 2103 c.c. [ avente riguardo soltanto

anno ragioni tecniche, organizzative e produttive ] attribuendo rilievo anche alle esigenze di ordine personale e familiare del lavoratore, ma resta comunque escluso, in mancanza di espressa previsione in tal senso da parte della predetta disciplina collettiva, che l’obbligo di valutare tali esigenze comporti procedure concorsuali o comparazioni fra le situazioni dei possibili destinatari del provvedimento di trasferimento, in quanto il datore di lavoro è obbligato a una scelta diversa solamente nel caso in cui le esigenze personali o familiari del lavoratore trasferito o da trasferire siano particolarmente rilevanti ai fini del rispetto dei precetti di buona fede e correttezza. [ Nella specie la S.C. ha cassato la pronunzia di merito che, in mancanza di disposizioni contrattuali che prevedessero la valutazione delle condizioni personali e familiari e una procedura comparativa, aveva ritenuto illegittimo il trasferimento di un lavoratore in luogo di un altro in considerazione della maggiore anzianità del primo nella sede di lavoro e del luogo di residenza del secondo, coincidente con la sede da coprire tramite il trasferimento ].

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