14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1761 del 7 febbraio 2001
Testo massima n. 1
Nel caso di distacco di lavoratori subordinati attuato mediante sospensione del precedente rapporto di lavoro e costituzione di un nuovo rapporto, ancorché temporaneo, in capo all’impresa distaccataria, quest’ultima è tenuta, in corrispettivo della prestazione lavorativa in suo favore e per tutto il tempo in cui dura il distacco, al versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge, ivi compresi i contributi collegati all’uso gratuito dell’alloggio concesso ai dipendenti dei quali è stato disposto il distacco, attesa la natura retributiva di tale beneficio e tenuto conto della conseguenziale base contributiva di esso.
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