Cass. civ. n. 13899 del 20 ottobre 2000
Testo massima n. 1
Il riposo compensativo (sia esso conseguente all'introduzione della cosiddetta settimana corta, ovvero alla riduzione dell'orario settimanale normale) costituisce solo uno strumento per articolare su di un minor numero di giorni l'orario di lavoro settimanale o per bilanciare il superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa dell'organizzazione del servizio in turni di lavoro di otto ore (nonostante la riduzione dell'orario normale settimanale); tale riposo, pertanto, essendo qualificabile come una giornata lavorativa a zero ore, non è assimilabile alla giornata di riposo settimanale e non dà quindi diritto, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali, ad alcuna erogazione retributiva aggiuntiva nell'ipotesi in cui esso venga a coincidere con una festività infrasettimanale, ferma restando la possibilità di un risarcimento nell'ipotesi in cui il suddetto riposo compensativo coincidente con la festività non sia stato trasferito ad altra data. (Nella specie, con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, la S.C. ha escluso che, per le ipotesi di riposo compensativo coincidente con una festività, la contrattazione collettiva o la legislazione in materia prevedevano una retribuzione aggiuntiva).