Cass. civ. n. 10324 del 16 luglio 2002

Testo massima n. 1


La legittimità, a norma dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, dello spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, anche con una cadenza variabile per cui detto riposo intervenga oltre il sesto giorno lavorativo, non esclude che al lavoratore sia dovuto, in relazione all'attività lavorativa del settimo giorno consecutivo e nonostante il godimento di un riposo compensativo oltre tale giorno, un compenso, determinabile anche equitativamente, a titolo non di risarcimento ma di indennizzo per la privazione, pur legittima, della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche. Il diritto a tale prestazione indennitaria — che è satisfattiva di un pregiudizio diverso da quello della particolare penosità del lavoro prestato di domenica con fruizione del riposo compensativo in un giorno diverso ma nell'arco della settimana — non è escluso dalla circostanza che la disciplina collettiva preveda un particolare trattamento retributivo per la prestazione lavorativa domenicale, salvo che tale trattamento risulti destinato a compensare, oltre la penosità del lavoro festivo, anche l'usura dell'attività lavorativa prestata nel (od anche oltre il) settimo giorno consecutivo. Ne consegue che, nella determinazione dell'indennizzo in via equitativa deve farsi riferimento, più che alla retribuzione in senso proprio, quale prevista dall'art. 36, primo comma, Cost., alla specificità dell'indennizzo di un peculiare sacrificio.

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