Cass. civ. n. 1769 del 17 febbraio 2000

Testo massima n. 1


Anche nel caso in cui il mancato godimento del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro dipenda da una legittima deroga alla regola generale e sia seguito — come in ogni caso è imposto dai principi costituzionali in materia — dal successivo godimento del riposo, con il mantenimento quindi del rapporto di sei giorni di lavoro ed uno di riposo (o di un rapporto più favorevole), deve escludersi che tale recupero elimini completamente la maggiore onerosità della prosecuzione della prestazione dell'attività lavorativa oltre il sesto giorno e quindi lo stesso, se vale a diminuire l'onere indennitario a carico del datore di lavoro per la mancata fruizione da parte del lavoratore del riposo nel settimo giorno, non elimina completamente il corrispondente diritto, che peraltro è distinto dall'eventuale ulteriore diritto al compenso per la prestazione di attività nel giorno domenicale.

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