Cass. civ. n. 5393 del 7 maggio 1992

Testo massima n. 1


Il lavoratore (subordinato) non può, contro l'espresso diniego dell'imprenditore, assentarsi unilateralmente, a titolo di ferie o di permessi, in un periodo, da lui scelto arbitrariamente, che non coincida con quello stabilito dall'imprenditore medesimo o concordato con le rappresentanze aziendali oppure preventivamente stabilito all'inizio dell'anno, ciò contrastando con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività tecnico-produttiva dell'impresa.

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