14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1435 del 11 febbraio 1998
Testo massima n. 1
Il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell’ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso. Non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell’ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all’esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l’ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima [ nella fattispecie, il contratto era stato stipulato per l’assunzione di un pilota presso una compagnia aerea che si assumeva i costi dell’addestramento per il conseguimento dell’abilitazione a condurre un dato tipo di aeromobile ]. La medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 1341 c.c., per le quali è richiesta l’approvazione specifica per iscritto.
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