Art. 1 – Codice civile – Capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [22 Cost.].

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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