Art. 12 – Codice civile – Persone giuridiche private
[Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2135/2025
E' valido il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., a meno che il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato, per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007.
Cass. civ. n. 2005/2025
Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto compensabile il credito vantato per canoni di locazione da una società in concordato con quello della banca verso la propria locatrice, discendente da contratti bancari e di finanziamento, individuando il momento genetico di debenza dei canoni, anche successivi all'ammissione alla procedura concorsuale, nella data - anteriore - di stipulazione del contratto di locazione).
Cass. civ. n. 1903/2025
In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
Cass. civ. n. 1865/2025
In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.
Cass. civ. n. 1265/2025
In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d'opera professionale.
Cass. civ. n. 1027/2025
Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.
Cass. civ. n. 761/2025
Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare).
Cass. civ. n. 654/2025
La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..
Cass. civ. n. 626/2025
In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).
Cass. civ. n. 341/2025
In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).
Cass. civ. n. 141/2025
In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. datrice di lavoro, che opera ritenute sulla retribuzione del proprio dipendente al fine di recuperare le somme allo stesso corrisposte in esecuzione di sentenza poi cassata, può operare una compensazione c.d. impropria, senza essere tenuta ad applicare le disposizioni di cui agli artt. 2 del d.P.R. n. 80 del 1950 e 545 c.p.c., che, invece, disciplinano la materia se il prelievo è eseguito, in compensazione cd. impropria, dall'INPS, dietro incarico della P.A., sui ratei di pensione corrisposti ai dipendenti in quiescenza.
Cass. civ. n. 30016/2024
In tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.
Cass. civ. n. 25805/2024
In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili).
Cass. civ. n. 25466/2024
In caso di intervento chirurgico che presenta un'elevata percentuale di rischio di provocare conseguenze pregiudizievoli, ove sia accertato il nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e i postumi permanenti riportati dal paziente, il danno deve essere risarcito integralmente, senza che possa procedersi ad una liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad un intervento che presentava una percentuale di rischio del 70%, aveva liquidato il danno riportato dalla paziente, in conseguenza della condotta gravemente superficiale del sanitario, nella misura del 30% dell'invalidità permanente conseguitane).
Cass. civ. n. 25442/2024
Il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso.
Cass. civ. n. 25213/2024
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità del motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto mancato di puntualizzare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non adducendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio per il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità).
Cass. civ. n. 24920/2024
Costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dall'art. 1227, comma 1, c.c., l'accertamento della sussistenza della colpa (e del suo grado) della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisce danno in conseguenza d'un sinistro stradale.
Cass. civ. n. 24871/2024
La specifica e seria proposta di nuova locazione, proveniente dallo stesso conduttore, costituisce idoneo parametro di liquidazione del danno ex art. 1591 c.c., indipendentemente dalla circostanza che sia stata rifiutata dal locatore.
Cass. civ. n. 24662/2024
Qualora, per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto, attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta, con giudizio ex post, il termine nel quale quell'adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, con la conseguenza che, prima della scadenza di detto termine, la prestazione deve ritenersi inesigibile e l'inadempimento non configurabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità professionale di un notaio che aveva eseguito la trascrizione del contratto di compravendita concluso dalle parti il secondo giorno dopo la stipula dell'atto).
Cass. civ. n. 24007/2024
L'indennizzo per ingiusta detenzione, di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p., dev'essere liquidato prendendo come riferimento il valore base pari ad Euro 235,82 al giorno (ottenuto suddividendo l'importo massimo previsto dalla legge per il numero di giorni corrispondente al termine massimo di durata della custodia cautelare), con possibilità di aumento o riduzione in ragione della durata della misura carceraria nonché dei pregiudizi di carattere personale e familiare conseguenti alla stessa. (Nella specie, la S.C., nell'ambito di un giudizio di responsabilità professionale di un avvocato per aver determinato l'inammissibilità di un ricorso volto al conseguimento dell'indennizzo in questione, ha confermato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno patrimoniale subito dal cliente moltiplicando il valore base di detto indennizzo per i giorni di ingiusta detenzione).
Cass. civ. n. 23018/2024
In tema di abuso dell'immagine di minori, l'illecita diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, dà diritto al risarcimento del danno, ove sia accertata una seria ed effettiva lesione alla riservatezza dell'immagine della persona, bene primario tutelato in sé quale elemento caratterizzante l'individuo che può essere pregiudicato a prescindere dall'indicazione del nome o delle generalità del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, avanzata dal genitore per l'illegittima divulgazione a fini pubblicitari dell'immagine del figlio, poiché aveva dato rilievo alla mancata diffusione, insieme alle foto, delle generalità del minore, anziché verificare l'effettività e serietà della lesione).
Cass. civ. n. 22835/2024
La lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa.
Cass. civ. n. 22361/2024
Nell'ipotesi in cui il lavoratore ricorra alla cessione del quinto dello stipendio, il trattenimento - da parte del datore di lavoro - di somme pari ai costi funzionali al buon esito della cessione è legittima solo se l'operazione comporta costi aggiuntivi di contabilizzazione e gestione amministrativa insostenibili in rapporto all'organizzazione aziendale, e l'onere della prova di tale sproporzionata gravosità ricade sul datore di lavoro.
Cass. civ. n. 21527/2024
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
Cass. civ. n. 21511/2024
In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emerso che, anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo, l'evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell'utero materno).
Cass. civ. n. 21344/2024
In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Cass. civ. n. 21275/2024
In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell'art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito: ne consegue che nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d'ostacolo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1263 c.c., secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli, essendo certi nell'esistenza e nell'ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all'atto della cessione.
Cass. civ. n. 21261/2024
In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
Cass. civ. n. 21053/2024
In ragione della piena parificazione al denaro contante (fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo.
Cass. civ. n. 21051/2024
Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile.
Cass. civ. n. 20894/2024
La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico differenziale, operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 e, dunque, muovendo dal punto 0).
Cass. civ. n. 20886/2024
In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens; tuttavia, detta prova ben può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del solvens, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare il carattere oneroso della prestazione, il fatto che il pagamento fosse avvenuto per estinguere un debito di altra società, appartenente al medesimo gruppo, a sua volta creditrice del solvens).
Cass. civ. n. 20661/2024
La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato; la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.
Cass. civ. n. 20589/2024
In tema di risarcimento del danno, le condotte attive (da valutarsi con giudizio prognostico ex ante) a cui il creditore, in applicazione del dovere generale di buona fede, è tenuto al fine di evitare o di limitare il danno attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., non possono consistere in comportamenti pregiudizievoli per altre situazioni personali del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la riducibilità del danno da tardiva assunzione in ruolo di docente scolastico in ragione della mancata presentazione, da parte del danneggiato, di una domanda di supplenza in una provincia diversa da quella di residenza).
Cass. civ. n. 20552/2024
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento su un immobile di proprietà dell'obbligato per insussistenza del pericolo di inadempimento, ritenendo ingiustificato il rifiuto di ricevere il pagamento con bonifico bancario, come effettuato in precedenza per ben sedici anni, con la pretesa di assegno circolare o vaglia da inviarsi presso lo studio del suo legale).
Cass. civ. n. 19849/2024
In tema di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato alla indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità dell'immobile, dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario.
Cass. civ. n. 19358/2024
La cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine.
Cass. civ. n. 19042/2024
In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la messa in mora contenuta nell'atto introduttivo del giudizio).
Cass. civ. n. 19015/2024
In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.
Cass. civ. n. 18464/2024
Il corso di specializzazione di "Medicina del lavoro" è del tutto corrispondente, e non meramente equipollente, a quello denominato "Occupational medicine", incluso nell'elenco di cui all'art. 7 della direttiva n. 75/362/CEE, di cui costituisce la mera traduzione in italiano, di modo che la relativa frequenza dà diritto, per ciò solo, all'adeguata remunerazione prevista dalle direttive europee, sulla base di una verifica che ha natura di mero diritto, senza necessità dell'accertamento in fatto dell'equipollenza con altre categorie di corsi inclusi nelle direttive ovvero istituiti in almeno due Stati membri.
Cass. civ. n. 18318/2024
In tema di locazione, il danno ex art. 1591 c.c. va parametrato al canone convenuto e, conseguentemente, si deve ricomprendere pure l'aggiornamento secondo indici ISTAT, se previsto dal contratto, senza necessità di costituzione in mora e anche se il locatore non ne ha fatto espressa richiesta, e, inoltre, sugli importi dovuti spettano gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili di occupazione.
Cass. civ. n. 18048/2024
In materia di coassicurazione, in presenza di una "clausola di delega" - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, pur rimanendo obbligati al pagamento dell'indennità solo "pro quota" - la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato (direttamente o tramite broker) nei confronti della compagnia delegataria e la sua citazione in giudizio per il pagamento dell'intero indennizzo sono idonee ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti degli altri coassicuratori esclusivamente allorquando detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti, perché l'obbligazione del coassicuratore, essendo parziaria, non soggiace alla regola della trasmissione degli effetti interruttivi della prescrizione vigente nelle obbligazioni solidali ex art. 1310 c.c.
Cass. civ. n. 18037/2024
In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori.
Cass. civ. n. 17975/2024
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'offerta reale, in caso di risarcimento monetario, anche se non effettuata nella forma di cui all'art. art. 1209 cod. civ., deve essere formulata con modalità idonee a garantire che la somma offerta sia posta nella libera e incondizionata disposizione dell'avente diritto, in modo tale che questi possa acquisirla senza necessità dell'ulteriore attivazione da parte dell'offerente. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di rifiuto della rituale offerta da parte della persona offesa, il giudice, ove la ritenga congrua, riconoscerà il perfezionamento della fattispecie estintiva).
Cass. civ. n. 17809/2024
In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice ha come destinatario non solo il condannato responsabile dell'abuso, ma anche l'attuale proprietario del bene, rimasto estraneo al processo, che assume una responsabilità di natura "sussidiaria", ferma restando la sua facoltà di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è causa di nullità dell'ingiunzione emessa dal pubblico ministero in esecuzione dell'ordine di demolizione la prospettazione che questa potrà essere eseguita d'ufficio a spese e a carico dell'attuale proprietario del bene).
Cass. civ. n. 17758/2024
In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore.
Cass. civ. n. 17670/2024
I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione).
Cass. civ. n. 17415/2024
In tema di operazioni bancarie effettuate a mezzo di strumenti elettronici, la responsabilità della banca in caso di pagamento mediante bonifico, da eseguirsi in favore di beneficiario sprovvisto di conto di accredito presso l'istituto intermediario, osserva la disciplina del diritto comune, sicché, ove il beneficiario sia rimasto insoddisfatto a causa dell'inesatta indicazione del codice Iban, grava sull'intermediario, responsabile secondo la teoria del contatto sociale qualificato, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie per scongiurare il rischio di erronea individuazione o, quanto meno, di essersi adoperato per consentire all'ordinante di individuare il soggetto concretamente beneficiato anche comunicando, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.
Cass. civ. n. 17401/2024
In tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola).
Cass. civ. n. 16967/2024
In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, il danno conseguente all'impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) integra un pregiudizio diverso da quello correlato alla mancata interruzione della gravidanza, stante l'autonoma rilevanza dell'informazione allo scopo di evitare o mitigare la sofferenza indotta dal suddetto evento, indipendentemente da qualsivoglia profilo di strumentalità rispetto all'eventuale scelta abortiva della donna.
Cass. civ. n. 16755/2024
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, in solido tra loro, la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto esteso, nei confronti di singoli complessi condominiali, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli ex amministratori, autori dell'illecito, consistito nell'omessa manutenzione di una ringhiera e nell'omessa adozione di cautele idonee a scongiurarne il crollo che aveva cagionato la caduta e il conseguente decesso di una persona).
Cass. civ. n. 16576/2024
In tema di esecuzione forzata nei confronti di un ente locale, in caso di pignoramento di somme, su cui è impresso un vincolo di destinazione, presso un terzo diverso dal tesoriere, questi non ha un onere di rendere dichiarazione negativa in quanto, pur essendo detentore e debitore di somme di spettanza dell'ente, non può ritenersi gravato da obblighi informativi implicanti valutazioni fattuali e giuridiche che attengono al rapporto di tesoreria. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha escluso la responsabilità risarcitoria di Poste Italiane s.p.a. per aver reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., sebbene le somme giacenti presso l'istituto fossero indisponibili ai sensi dell'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000).
Cass. civ. n. 16456/2024
In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso; analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto).
Cass. civ. n. 16413/2024
In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che ha liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurtazione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di "soggetti terzi rispetto all'illecito").
Cass. civ. n. 16199/2024
In materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto; non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale.
Cass. civ. n. 16075/2024
In tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato.
Cass. civ. n. 15112/2024
Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Cass. civ. n. 14980/2024
In caso di morte dell'alunno minore, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante per i danni da perdita del rapporto parentale ha natura contrattuale nei confronti dei genitori - che rivestono la qualità di contraenti, avendo richiesto l'iscrizione del figlio - ed extracontrattuale nei confronti dei fratelli, atteso che l'esecuzione della prestazione della struttura scolastica non incide direttamente sulla loro posizione né è predicabile, in loro favore, un effetto protettivo del contratto, dovendo conseguentemente applicarsi la regola generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., in virtù della quale il contratto ha efficacia solo tra le parti.
Cass. civ. n. 14846/2024
La compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico che, in base a una transazione con il paziente, ha risarcito integralmente il danno, può surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1201 c.c., vertendosi in un'ipotesi di pagamento del terzo.
Cass. civ. n. 14074/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato lamenta la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento, posto che tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel giudizio civile instaurato a tal fine l'efficacia di giudicato della condanna penale investe, ex art. 651 cod. proc. pen., la sola condotta del condannato e non anche quella della persona offesa, pur se costituita parte civile).
Cass. civ. n. 13897/2024
Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato ex art. 1917 c.c. sorge nel momento in cui quest'ultimo causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato e non il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati; ne consegue che l'inadempimento dell'assicuratore può dirsi sussistente soltanto ove egli abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile.
Cass. civ. n. 13701/2024
La liquidazione equitativa del danno alla salute in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano impone al giudice di merito di seguire esattamente i criteri ivi dettati, anche con riferimento al parametro dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro e, quindi, del verificarsi del danno, sicché eventuali scostamenti ritenuti necessari per tener conto di aspetti particolari (come l'età della persona danneggiata al momento della stabilizzazione degli esiti) devono essere adeguatamente motivati sotto il profilo della maggiore rispondenza ai principi generali in tema di risarcimento ed altresì al criterio dell'equità.
Cass. civ. n. 13038/2024
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della
Cass. civ. n. 12676/2024
L'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, é insuscettibile di giustificazione analitica; ne consegue che colui il quale si dolga in sede di legittimità del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono.
Cass. civ. n. 12497/2024
Il fatto che i figli di una persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità e la conseguente risarcibilità del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato.
Cass. civ. n. 12449/2024
Ad integrare uno dei presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - il quale dispone che la questione non dev'essere stata "ancora risolta dalla Corte di cassazione" - è sufficiente anche una latente divergenza tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., poiché si deve valorizzare il riferimento testuale della predetta norma codicistica rispetto a quello della legge delega, che, nei suoi principi e criteri direttivi, richiedeva che la questione non fosse stata ancora "affrontata" dalla Corte di legittimità. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dato atto di diversi e non univoci orientamenti in tema di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dovuti, per un orientamento, solo se espressamente previsti nella pronuncia del giudizio di cognizione, per un altro, anche in mancanza dell'espressa menzione, in quanto da ritenersi implicitamente contenuti nella statuizione di condanna agli interessi legali).
Cass. civ. n. 11886/2024
In tema di rimborso IVA, gli interessi legali, dovuti nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, vanno qualificati come interessi moratori e sono dovuti dall'Amministrazione finanziaria in caso di fermo amministrativo illegittimo del credito, ma non anche in caso di fermo amministrativo legittimo ovvero di sequestro conservativo, non maturando in tali ipotesi nemmeno interessi compensativi.
Cass. civ. n. 11014/2024
In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
Cass. civ. n. 10901/2024
Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale).
Cass. civ. n. 10585/2024
I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.
Cass. civ. n. 10477/2024
Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non dimostrato il danno patito in conseguenza della negligenza dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione delle opere di abbattimento e ricostruzione di un immobile, sebbene il proprietario avesse allegato di aver contratto un mutuo per il suo acquisto, chiedendo le agevolazioni fiscali per la prima casa, di non aver potuto ricostruire l'immobile destinato a sua abitazione - in quanto, scaduto il permesso a costruire, la nuova costruzione non era più assentibile in base al nuovo PUC nelle more varato dal Comune - e di essere stato costretto a vivere con la famiglia in condizioni più disagevoli).
Cass. civ. n. 9980/2024
In tema di associazioni dilettantistiche sportive, la notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l'associazione è legittima, in quanto, essendo il medesimo solidalmente responsabile con l'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c., l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell'avviso anche nei confronti dell'associazione.
Cass. civ. n. 9757/2024
In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Cass. civ. n. 9577/2024
In tema di leasing finanziario, nel quale si verifica una scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché il concedente deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione; con la conseguenza che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente può essere ripartito tra il concedente e l'utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato, in applicazione della regola dettata dall'art. 1227 c.c., per cui mentre il concedente, rispetto alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone, risponde del mancato o difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui imputabile, l'utilizzatore non ha diritto a che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva imputato la responsabilità esclusiva, circa l'inutilizzabilità del bene concesso in leasing, all'utilizzatore, per aver ricevuto in consegna, senza riserve, un'auto di provenienza estera con un certificato di circolazione provvisorio e priva dei documenti necessari per l'immatricolazione definitiva, senza considerare l'obbligazione espressamente assunta dal venditore di effettuare le operazioni di trascrizione e immatricolazione e di consegnare al concedente i documenti attestanti la proprietà).
Cass. civ. n. 8989/2024
La somma di denaro consegnata da un contraente all'altro al momento della conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoria se risulta che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendole funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, mentre ha natura di deposito cauzionale se sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del cauzionante, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma consegnata per l'ammontare del danno concretamente subito.
Cass. civ. n. 8579/2024
Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente).
Cass. civ. n. 8402/2024
In tema di interessi, il quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio - da individuarsi con riferimento al primo grado della causa - a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
Cass. civ. n. 8248/2024
In tema diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato.
Cass. civ. n. 8070/2024
La clausola contrattuale di esclusione o limitazione della responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per ritardo nella consegna è nulla per contrasto con norme imperative ed è sostituita di diritto dalla regola di responsabilità di diritto comune, perché - essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di uguaglianza, la norma che prevedeva tale esonero o limitazione - la stessa regola non può trovare applicazione o produrre effetti, nemmeno in base a fonte negoziale.
Cass. civ. n. 8036/2024
In caso di prestazione sanitaria resa in ambito di pronto soccorso, in presenza di una sintomatologia aspecifica del paziente, la valutazione della diligenza del medico deve essere operata avuto riguardo alla rapidità dell'inquadramento diagnostico e alla determinazione degli accertamenti indispensabili al pronto intervento per confermare la diagnosi e predisporre con speditezza le azioni per la risoluzione della patologia che ha determinato l'accesso al pronto soccorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo della diagnosi di una mielopatia cervicale in ernie discali, proposta da un paziente che, al momento dell'accesso al pronto soccorso, presentava sintomi non specifici di tale malattia neurologica e tali da indurre alla verifica soltanto dell'alternativa tra una patologia cardiaca e una di rilevanza ortopedica e che era stato dimesso nella stessa giornata, dopo che erano stati esclusi, all'esito di esami strumentali, disturbi cardiaci, con diagnosi di artrosi acromion-claveare sinistra, con segni di conflitto sub acromiale ed artrosi cervicale e consiglio di sottoporsi a visita ortopedica).
Cass. civ. n. 7892/2024
In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
Cass. civ. n. 7315/2024
In tema di intermediazione finanziaria, laddove sia convenuto fra le parti che l'oggetto dell'investimento debba individuarsi in titoli a basso rischio, il modo dell'esecuzione del mandato ricevuto non può rientrare nella discrezionalità dell'intermediario finanziario, costituendo piuttosto il contenuto dell'obbligazione che grava sul medesimo quale mandatario dell'investitore, così che ai sensi dell'art. 1711 c.c. restano a sua carico gli atti esorbitanti dal mandato ricevuto, dovendo pertanto rispondere dei danni arrecati in conseguenza della negoziazione di titoli ad alto rischio od acquistati su ordinativi contenenti la firma apocrifa dell'investitore, nei limiti delle perdite subite dal cliente per effetto dell'eccesso del mandato.
Cass. civ. n. 6700/2024
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo
Cass. civ. n. 5922/2024
L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. (Nella specie, relativa alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell'errata esecuzione dell'anestesia nell'ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull'erroneo presupposto che competesse all'attore l'onere di provare la condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati).
Cass. civ. n. 5787/2024
Il danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa, deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva parametrato la liquidazione del danno subito da una persona che aveva conseguito il diploma in geometria e che si era iscritta al relativo esame di abilitazione, al reddito medio di un geometra abilitato alla professione, rilevando che la concreta individuazione di un reddito di lavoro a cui il danneggiato possa ragionevolmente aspirare esclude il ricorso al criterio residuale del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 c.ass.).
Cass. civ. n. 5380/2024
Nell'ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell'interesse positivo sotteso all'accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, con riferimento alla responsabilità precontrattuale dei promittenti alienanti per aver sottaciuto, in sede di conclusione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, la circostanza che quest'ultimo fosse gravato da servitù di passaggio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel commisurare il risarcimento al minor valore di scambio che sarebbe stato attribuito al bene ove fosse stata conosciuta la servitù, aveva escluso la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese sopportate per addivenire a una soluzione transattiva con i relativi titolari, ritenendolo non causalmente riconducibile al contegno decettivo).
Cass. civ. n. 5282/2024
In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000.
Cass. civ. n. 4985/2024
Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, pur se ai sensi della l. n. 392 del 1978 il canone può essere liberamente determinato dai contraenti, non è consentito al locatore pretendere il versamento di ulteriori somme che, non trovando giustificazione nel sinallagma contrattuale, incorrono nella sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della medesima legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che non costituisse un "altro vantaggio" - sanzionato con la predetta nullità - la pattuizione con cui, in sede di conclusione di una sublocazione avente ad oggetto l'edicola di una stazione ferroviaria, la subconduttrice si era obbligata ad estinguere le passività facenti capo al proprio coniuge, trovando così giustificazione nel meccanismo causale dell'art. 1272 c.c.).
Cass. civ. n. 4658/2024
La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea).
Cass. civ. n. 4415/2024
In tema di responsabilità derivante da emotrasfusioni con sangue infetto, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, la regione e il commissario liquidatore dell'USL, da un lato, e il Ministero della Difesa dall'altro), nonostante quest'ultimo, ai sensi della legge suddetta, non sia abilitato ad agire in surrogazione nei confronti del primo, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile.
Cass. civ. n. 4289/2024
Reddito effettivamente percepito dalla vittima - Cessazione del rapporto lavorativo - Stato di disoccupazione - Applicabilità - Condizioni e limiti. In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.
Cass. civ. n. 4065/2024
Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione ed il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal creditore nei confronti della sola associazione, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado e nei cui confronti l'associazione non aveva proposto domanda di regresso ma solo una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva, rigettata in primo grado, con sentenza non impugnata dall'ente).
Cass. civ. n. 3687/2024
In caso di fideiussioni plurime (vale a dire prestate separatamente da diversi soggetti, senza alcuna reciproca consapevolezza ovvero con l'espressa volontà di tenere distinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori), l'autonomia dei rapporti di garanzia preclude l'esperibilità dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c., la quale, peraltro, non può essere riqualificata d'ufficio dal giudice alla stregua di azione generale ex art. 1299 c.c., trattandosi di domande fondate su diverse causae petendi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di due fideiussioni, separatamente stipulate da soggetti diversi a garanzia dei debiti di due società verso un istituto di credito, aveva escluso che il fideiussore che aveva estinto l'intero debito potesse agire in regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., per il recupero della metà di quanto versato).
Cass. civ. n. 3459/2024
L'opposizione, con la quale il sindaco di una società fallita si dolga della mancata ammissione allo stato passivo del credito da compenso maturato nei confronti dell'ente, è contrastabile dalla procedura fallimentare mediante eccezione di totale o parziale inadempimento o d'inesatto adempimento da parte del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; in detta ipotesi, a fronte del mero onere del curatore di allegare, in relazione alle circostanze di fatto, l'inadempimento dell'organo istante al dovere di vigilanza sull'attività di gestione sociale, viene in rilievo, in capo all'opponente, l'incombenza di provare di aver esattamente adempiuto, ossia di avere adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica.
Cass. civ. n. 2725/2024
In tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori; quanto ai successivi momenti, la manifestazione di sintomi incidenti sull'integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre l'acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata, eventualmente anche precedente all'apparizione dei sintomi, può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza.
Cass. civ. n. 2539/2024
In tema di danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, ai fini della liquidazione equitativa, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, non avendo valore normativo, non vincolano il giudice al rispetto degli importi ivi indicati; esse, tuttavia, costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto.
Cass. civ. n. 2340/2024
In tema di risarcimento dei danni da emotrasfusione, gli interessi sul credito risarcitorio decorrono dal momento di manifestazione dei sintomi della malattia contratta in ragione delle trasfusioni infette e non dall'epoca a cui queste risalgono, in quanto il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, fino a che tali conseguenze non si manifestano, difetta un danno risarcibile.
Cass. civ. n. 2114/2024
La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza (ovvero la causa non imputabile che lo stesso abbia reso impossibile), ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno; prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.
Cass. civ. n. 1838/2024
Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.
Cass. civ. n. 1770/2024
In tema di nullità del matrimonio, dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.c. si evince che, ove la pronuncia di interdizione per infermità mentale di uno dei coniugi sia passata in giudicato al momento del matrimonio, i legittimati all'impugnazione sono esonerati dalla prova del vizio della volontà; negli altri casi, invece, l'esistenza dell'infermità o dell'incapacità di intendere e di volere al momento del matrimonio deve essere provata da chi agisce per l'impugnazione del vincolo nuziale; con l'ulteriore conseguenza che, in assenza della pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio, deve escludersi che l'infermità di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione, in quanto è richiesto un accertamento, specifico e in concreto, sulla sua esistenza al momento del matrimonio.
Cass. civ. n. 1607/2024
In tema di danno patrimoniale da lesione della salute ove, in conseguenza dell'illecito, il danneggiato abbia subito una perdita della capacità lavorativa specifica e un conseguente demansionamento che abbia determinato una riduzione della retribuzione precedentemente percepita, è risarcibile, a titolo di danno futuro, da valutare in via prognostica, non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori ed i probabili aumenti retributivi, in ossequio al principio di integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nella liquidazione del danno patrimoniale, non aveva tenuto conto delle somme che il danneggiato avrebbe percepito a titolo di indennità per la specifica prestazione di macchinista precedentemente svolta alle dipendenze di Trenitalia S.p.A., e che, a seguito dei postumi permanenti riportati in un incidente stradale, consistenti in "acufeni con ipoacusia", non aveva più potuto svolgere, con conseguente suo impiego in mansioni tecnico amministrative presso la stessa società).
Cass. civ. n. 448/2024
L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex artt. 13, comma 8, l. n. 247 del 2012 e 68, r.d.l. n. 1578 del 1933, opera nei confronti dei soli soggetti che siano stati parte del giudizio; diversamente è escluso qualora la transazione o l'accordo tra le parti intervengano quando, pur essendo formalmente pendente un giudizio, la parte il cui patrono viene ad invocare il suddetto meccanismo non si sia costituita e non abbia assunto, quindi, la veste di parte processuale e ulteriormente il giudizio, privo di effettività ed attualità, venga ad essere definito con pronuncia derivante proprio dal mancato instaurarsi del rapporto processuale pieno.
Cass. civ. n. 357/2024
Il credito per TFR maturato da un dipendente di banca mantiene, anche nell'ipotesi di trasmissione all'erede, la sua natura di credito di lavoro, poiché non nasce con la cessazione del rapporto, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito; ne consegue che nella predetta ipotesi, conservando il credito in questione autonomia rispetto a quello della banca fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa, la compensazione tra i due crediti incontra il limite di cui all'art. 545 c.p.c.
Cass. civ. n. 43306/2023
emessa ex art. 2932 cod. civ. non ancora irrevocabile - Reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Cass. civ. n. 36606/2023
Ai fini del rispetto del termine per il pagamento del prezzo nel riscatto agrario, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, le norme in tema di offerta reale vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, dovendo, pertanto, ritenersi sufficiente la notifica del verbale dell'offerta al creditore assente, senza che sia necessario l'espletamento degli ulteriori adempimenti di cui all'art. 1212 c.c., i quali potrebbero rivelarsi inutili laddove intervenisse l'accettazione da parte del creditore.
Cass. civ. n. 36283/2023
Nel caso in cui il condòmino escusso per l'intero, dopo aver pagato una parte del debito condominiale eccedente la propria quota, abbia recuperato da altri condòmini, in via di regresso, la somma corrispondente alla quota di pertinenza di ciascuno di essi, il relativo pagamento ha efficacia estintiva delle rispettive obbligazioni parziarie nei confronti del creditore nella misura in cui sia stato effettivamente riversato in favore di quest'ultimo, potendo essere effettuata la relativa imputazione anche ex post, con la comunicazione di cui all'art. 63 disp. att. c.c.
Cass. civ. n. 36270/2023
Poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto.
Cass. civ. n. 36180/2023
In tema di rimborso di tributi non dovuti, una volta riconosciuto il diritto al maggior danno da rivalutazione monetaria del credito del contribuente verso l'amministrazione finanziaria, nei limiti presuntivi della differenza tra rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali annuo ex art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, la relativa decorrenza deve essere identificata - ove l'istanza sia individuata nel deposito della dichiarazione - nella scadenza del termine previsto dall'art. 36 bis, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, dalla quale l'amministrazione si trova in mora, in base alla regola di cui all'art. 1219, comma 2, n. 3), c.c..
Cass. civ. n. 36099/2023
L'omessa esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento del danno permanente non integra un autonomo titolo di responsabilità rispetto alla iniziale condotta illecita, contribuendo, piuttosto, ad aggravarne le conseguenze.
Cass. civ. n. 35998/2023
In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).
Cass. civ. n. 35657/2023
Se il creditore subcollocatario, dopo aver avanzato l'istanza ex art. 511 c.p.c., cede il proprio credito, la domanda di sostituzione dev'essere disattesa dal giudice dell'esecuzione senza ulteriore indagine, in quanto, al solo rilevante momento della distribuzione, il credito non è più nella titolarità dell'intervenuto, né può farsi applicazione dell'art. 111 c.p.c., perché l'interveniente in sostituzione non è propriamente parte della procedura, dato che il suo intervento non costituisce esercizio dell'azione esecutiva nei confronti dell'esecutato o del sostituito; resta comunque ferma la possibilità, per il cessionario del credito, di proporre un'ulteriore e autonoma domanda ex art. 511 c.p.c. prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c.
Cass. civ. n. 35518/2023
La rinuncia unilaterale al credito, da parte di un creditore di una procedura concorsuale, che pervenga all'organo gestore di quest'ultima, costituisce presupposto per l'emissione di nota di rettifica ai fini IVA, essendo ascrivibile ad un'ipotesi di mutamento degli elementi per determinare l'importo delle detrazioni, poiché preclude la rivalsa del cedente; pertanto, la nota deve essere registrata dal cessionario insolvente ai fini della rettifica della detrazione.
Cass. civ. n. 35305/2023
In tema di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario può opporre in compensazione, in base alle ordinarie regole civilistiche, il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria antecedentemente all'apertura della procedura, ad estinzione del corrispondente credito prededucibile che il debitore di quella somma vanti nei confronti dell'amministrazione straordinaria per l'effetto della prosecuzione di rapporti contrattuali dopo l'apertura della procedura.
Cass. civ. n. 35257/2023
Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia – aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).
Cass. civ. n. 35092/2023
Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.
Cass. civ. n. 35056/2023
Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che grava sull'Azienda sanitaria l'obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l'esercizio dell'attività medesima è subordinato; pertanto, l'inadempimento dell'Azienda legittima il predetto dirigente a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata dagli ordinari principi in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova.
Cass. civ. n. 34625/2023
In caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta.
Cass. civ. n. 34616/2023
In caso di riforma della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di una società nella qualità di mandataria di una associazione temporanea di imprese, nel successivo giudizio instaurato dal solvens per la ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., la stessa società non può essere evocata in proprio per la restituzione dell'intero importo indebito, avendone ricevuto il pagamento esclusivamente quale rappresentante delle società del raggruppamento e, dunque, con l'obbligo di incassare in nome e per conto di tutti, per poi ridistribuire pro quota ai diversi rappresentati, pena la responsabilità per appropriazione indebita.
Cass. civ. n. 34536/2023
Nel giudizio civile di risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p. ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno.
Cass. civ. n. 34427/2023
In tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo diagnostico e terapeutico di una neoplasia, ascritto al medico per la mancata effettuazione di un esame istologico, omissione che aveva reso impossibile accertare lo stadio della patologia e determinare se fosse possibile una terapia idonea ad evitare le conseguenze iatrogene riportate dalla paziente).
Cass. civ. n. 34373/2023
In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari).
Cass. civ. n. 34071/2023
In tema di locazione, il mutamento del termine di scadenza o dell'ammontare del canone, pur non essendo di per sé sufficiente ad integrare la novazione del rapporto, trattandosi di modificazione accessoria, non esclude che, ove il nuovo contratto si caratterizzi per tali modifiche, l'animus e la causa novandi possano essere desunti aliunde, sulla base di altri elementi che evidenzino la comune intenzione delle parti di dare al rapporto un assetto totalmente nuovo, in funzione di interessi che altrimenti non avrebbero potuto trovare uguale soddisfazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'animus novandi, rispondendo la nuova conformazione temporale del rapporto anche all'interesse della conduttrice di beneficiare di una durata doppia, rispetto a quella su cui avrebbe potuto contare in assenza di modifica).
Cass. civ. n. 33948/2023
In tema di rateizzazione nel pagamento delle somme iscritte a ruolo, l'art. 7, commi 2-sexies e 2-septies, del d.l. n. 70 del 2011, che esclude la debenza degli interessi di mora sugli importi richiesti a titolo di sanzioni, non avendo efficacia retroattiva, trova applicazione solo con riferimento ai ruoli consegnati a decorrere dal 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2011).
Cass. civ. n. 33369/2023
Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.
Cass. civ. n. 32790/2023
La responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, che trae titolo per fatto proprio ex lege, ha natura civilistica e non tributaria, con la conseguenza che, ai fini della legittimità dell'atto di accertamento emesso nei suoi confronti ai sensi del comma 5 dello stesso art. 36, non costituisce condizione necessaria la preventiva iscrizione a ruolo e che il predetto, col ricorso avverso tale avviso, può contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti, ivi compreso il debito della società per le imposte.
Cass. civ. n. 32663/2023
Nel caso in cui, in esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di più creditori in solido, il debitore abbia effettuato pagamenti parziari nei confronti di ciascuno di essi, la riforma della suddetta sentenza non determina l'insorgenza di un'obbligazione solidale passiva avente ad oggetto la restituzione dell'intera somma da parte di ciascun debitore, avendo diritto il solvens alla restituzione delle sole somme rispettivamente ricevute dai debitori medesimi.
Cass. civ. n. 31894/2023
In tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore.
Cass. civ. n. 31867/2023
In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dal convivente della madre del deceduto, il quale si era limitato a dichiararsi convivente della vittima senza nemmeno addurre l'esistenza di una relazione affettiva, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale).
Cass. civ. n. 31335/2023
In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura.
Cass. civ. n. 31170/2023
In tema di proprietà industriale, il rimedio della retroversione degli utili, previsto dall'art. 125, comma 3, c.p.i., essendo finalizzato a dissuadere dall'attività contraffattiva l'operatore economico che sia più efficiente del titolare della privativa, non muta entità in caso di pluralità dei danneggiati, nei cui confronti il contraffattore non può essere tenuto, al tempo stesso, al risarcimento del lucro cessante (siccome superiore agli utili da lui conseguiti) in favore di uno ed alla retroversione degli utili in favore degli altri, ovvero ad una plurima retroversione in favore di ciascuno di loro, dovendo, semmai, il giudice di merito valutare come ripartire tra i diversi aventi diritto il risarcimento del danno o l'utile retrovertibile oggetto della condanna.
Cass. civ. n. 31130/2023
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale contenente separate condanne reciproche non può essere eccepita la compensazione (propria o impropria), essendo state le reciproche pretese ritenute non suscettibili di reciproca elisione in sede di cognizione, con la conseguenza che, al fine di ottenere il riconoscimento della compensazione cd. tecnica ovvero l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, con definitiva condanna di una sola delle parti al pagamento della differenza dovuta in favore dell'altra, è necessario proporre l'impugnazione della sentenza costituente titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 31090/2023
In tema di indennizzo per i beni confiscati all'estero, di cui alla l. n. 16 del 1980, ove la somma riconosciuta in sede amministrativa venga successivamente maggiorata a seguito di azione giudiziaria intentata dall'interessato, i relativi interessi moratori decorrono dalla data della domanda introduttiva del processo, alla quale retroagiscono gli effetti della sentenza che conferisce alla suddetta somma i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
Cass. civ. n. 30992/2023
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile).
Cass. civ. n. 30905/2023
La sospensione del decorso degli interessi, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., applicabile anche all'amministrazione straordinaria in virtù del richiamo operato dall'art 201 l.fall., vale solo all'interno del concorso e, dunque, non opera nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare.
Cass. civ. n. 30556/2023
In tema di contratto di mutuo, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito.
Cass. civ. n. 30293/2023
In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l'INAIL) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo.
Cass. civ. n. 30267/2023
contrattuale e precontrattuale, avanzata dal suddetto consorzio in relazione all'illegittimo comportamento della parte pubblica, per non avere assunto gli atti preordinati all'esecuzione di ulteriori lavori alla cui emanazione - secondo la prospettazione dell'attore - essa si era obbligata in seno alla convenzione iniziale).
Cass. civ. n. 30153/2023
In materia di confisca di prevenzione e tutela dei diritti dei terzi creditori, in caso di cessione del credito in epoca antecedente al sequestro, la valutazione inerente alla buona fede va riferita alla posizione del cedente, originario interlocutore del proposto nell'operazione negoziale che ha dato luogo al credito, sicché la verifica del giudice della prevenzione deve attenere ai rapporti relativi a tale fase pregressa ed alle cautele prestate dal creditore cedente e non invece al contegno tenuto dal cessionario nell'acquisire la posizione creditoria. (Nella fattispecie, relativa a crediti ceduti ad un istituto bancario in forza di contratto di "factoring", la Corte ha annullato il provvedimento reiettivo delle domande di insinua avanzate dalla banca, sul rilievo che il cedente, fornitore del proposto, non era dotato di particolari strumenti di rilevazione e verifica della serietà, anche commerciale, di quest'ultimo).
Cass. civ. n. 29787/2023
La domanda di surrogazione proposta dall'INPS nei confronti del responsabile di un fatto illecito, avente ad oggetto il recupero delle somme versate all'assistito a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, esige la dimostrazione che la vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile.
Cass. civ. n. 29501/2023
Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.
Cass. civ. n. 29420/2023
Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali; tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam.
Cass. civ. n. 29335/2023
In tema di licenziamento illegittimo in regime di tutela reale, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore - con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione - non esclude la possibilità di domandare il risarcimento del pregiudizio ulteriore relativo al periodo precedente e a quello successivo alla reintegra. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto la risarcibilità del danno alla professionalità - come perdita di chance e lesione dell'immagine - nel periodo anteriore alla sentenza).
Cass. civ. n. 29308/2023
Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.
Cass. civ. n. 28824/2023
In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto).
Cass. civ. n. 28626/2023
In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, è configurabile la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del Ministero della salute - sebbene sprovvisto, all'epoca dell'evento lesivo, di compiti e poteri sulle procedure relative all'attività trasfusionale - anche per le trasfusioni praticate prima della l. n. 592 del 1967 e nella vigenza della circolare del Ministero della sanità n. 50 del 1966, a condizione che vengano accertate: a) l'inosservanza, da parte dell'operatore, delle specifiche prescrizioni di cautela e profilassi dettate dalla citata circolare; b) la riferibilità di tale inosservanza anche a manchevolezze imputabili al medico provinciale nel dare attuazione alle direttive; c) un legame causale tra l'inosservanza e l'evento dannoso, poiché la citata circolare, pur dettando norme di condotta con finalità di generica profilassi, era rivolta ai medici provinciali che, all'epoca, costituivano articolazioni periferiche del Ministero, ad esso organicamente riferibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto impugnata, poiché, trattandosi di infezione contratta nel giugno 1967, prima dell'entrata in vigore della l. n. 592 del 24 luglio 1967, non era stata allegata, né dimostrata, l'inosservanza della circolare n. 50 del 1966 ed il nesso causale tra essa e l'evento dannoso).
Cass. civ. n. 28572/2023
La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a suo favore. Ne consegue che - in caso di conciliazione tra le parti e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo - l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della sua nomina.
Cass. civ. n. 28418/2023
Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro è risarcibile se provato dal danneggiato, anche tramite presunzioni. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto, per mancanza di prova, il risarcimento di tale danno a una minore di anni 14 che, in conseguenza delle lesioni subite, aveva perso un anno scolastico, per non aver fatto uso delle presunzioni desumibili dalle regole di comune esperienza secondo cui la perdita di un anno di scuola produce gravi conseguenze).
Cass. civ. n. 28256/2023
termine per la stipula del definitivo - Inadempimento del promittente venditore - Sussistenza - Esclusione. In tema di vendita di alloggi in regime di edilizia agevolata, la subordinazione dell'effetto traslativo alla definitiva approvazione comunale delle tariffe di determinazione dei prezzi di cessione, secondo le prescrizioni del contratto preliminare che ad esse rinviano, non costituisce inadempimento imputabile al promittente alienante.
Cass. civ. n. 28232/2023
In tema di linee di credito c.d. "autoliquidanti" nel concordato preventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente applicabilità della c.d. "compensazione impropria" - ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza - e inapplicabilità, per converso, della compensazione in senso stretto di cui all'art. 1241 c.c. e, dunque, dell'art. 56 l.fall., che al pari di essa presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendo rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza.
Cass. civ. n. 28139/2023
Non è configurabile una responsabilità contrattuale da contatto sociale del Comune affidante per i danni occorsi a un minore collocato in affidamento eterofamiliare, in ragione dell'assenza di specifici e reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione che distinguono tale specie di obbligazione dalla responsabilità aquiliana. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità contrattuale del Comune per i danni conseguenti all'annegamento di un minore nella piscina di proprietà dei coniugi ai quali era stato affidato, anche tenuto conto che questi ultimi, in quanto individuati dal Tribunale per i minorenni, non potevano considerarsi ausiliari del Comune ex art. 1228 c.c., in assenza di un rapporto di preposizione).
Cass. civ. n. 27892/2023
La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.
Cass. civ. n. 27823/2023
In tema di rateizzazione dei debiti fiscali, è legittima l'applicazione del cd. "metodo di ammortamento alla francese" - con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce - non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, giacché tale criterio è predeterminato attraverso la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che trova supporto normativo nell'art. 19, comma 1 ter, d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile in via estensiva, per "eadem ratio", a tutte le forme di rateizzazione fiscale.
Cass. civ. n. 27633/2023
Dal mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi dell'utenza di un professionista può scaturire un danno da perdita di chance patrimoniale (consistente nel venir meno della possibilità di acquisire nuova clientela), il quale è suscettibile di liquidazione equitativa, senza che sia necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione alla mancata inserzione negli elenchi telefonici dei dati identificativi dell'utenza afferente a uno studio legale, aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal suo titolare, sul presupposto che questi avrebbe dovuto fornire prova documentale del decremento di fatturato conseguente all'evento, nonostante fossero stati acquisiti al processo, mediante la prova testimoniale, elementi oggettivi dai quali desumere, in via di ragionevole probabilità, che, in mancanza della condotta illecita del gestore, l'avvocato avrebbe potuto conseguire il risultato sperato).
Cass. civ. n. 26910/2023
L'azione dell'Inail, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dell'adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d'altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l'opportunità) di ordinare l'intervento del terzo cui ritenga comune la causa.
Cass. civ. n. 26851/2023
La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale.
Cass. civ. n. 26654/2023
Nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari. Qualora per la liquidazione si adotti il sistema della capitalizzazione anticipata, che fa conseguire il risarcimento in anticipo sulla data in cui si verificherebbe il danno reale, gli interessi devono decorrere dal momento della liquidazione e non dall'illecito.
Cass. civ. n. 26641/2023
In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, dell'80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c..
Cass. civ. n. 26463/2023
In tema di responsabilità professionale, ove il notaio, nella stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, abbia proceduto all'identificazione della persona del mutuatario, poi risultata inesistente, fondandosi anche sulla corrispondenza tra i dati risultanti dal documento di identità esibito dalla parte con quelli riportati nella documentazione dell'istruttoria effettuata dalla banca, è configurabile il concorso colposo dell'istituto di credito in ordine alla causazione del danno, per avere fornito al professionista un ulteriore elemento di convincimento circa l'effettiva identità del mutuatario, trasmettendogli la delibera di concessione del mutuo indicante come destinatario la persona inesistente.
Cass. civ. n. 26091/2023
In tema di danno da emotrasfusione infetta, l'onere della prova del nesso causale, posto a carico del paziente, può essere assolto anche attraverso presunzioni e non implica necessariamente la dimostrazione dell'assenza di infezione al momento della trasfusione, mentre la prova contraria gravante sulla struttura sanitaria può concernere l'esclusione del nesso causale (incentrandosi sulla dimostrazione che il paziente fosse già affetto dall'infezione al momento della trasfusione), ovvero l'elemento soggettivo (attraverso la dimostrazione di aver rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva addossato al paziente l'onere di dimostrare l'assenza di una malattia epatica al momento del ricovero, omettendo di tener conto degli elementi dallo stesso addotti, suscettibili di fondare la prova presuntiva del nesso causale, quali l'assenza di fattori di rischio specifici, l'insorgenza della malattia a distanza di un anno dalla trasfusione e la mancata evidenza di eventuali cause alternative).
Cass. civ. n. 26009/2023
L'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 25910/2023
In tema di danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, la prova del nesso causale tra la condotta e la perdita delle possibilità lavorative future può essere fornita anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato a una trentaquattrenne, che svolgeva l'attività di "ragazza-immagine", il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances conseguente all'imperita esecuzione di un intervento di mastectomia bilaterale con contestuale ricostruzione del seno, omettendo di attribuire valenza presuntiva, ai fini della relativa prova, all'ottenuto riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67%, nonché alle ulteriori risultanze istruttorie che avevano confermato la collaborazione della donna con un'agenzia di modelle).
Cass. civ. n. 25772/2023
In tema di danno iatrogeno subito da paziente ricoverato in ospedale, la responsabilità del medico non può essere esclusa per il sol fatto che egli fosse addetto a un reparto diverso e che il paziente non gli fosse stato affidato, dovendo la sua diligenza essere valutata non già "ex ante" in astratto, in base al suo mansionario, bensì "ex post" in relazione alla condotta concretamente tenuta, comparando le istruzioni terapeutiche da lui impartite con quelle suggerite dalle "leges artis" e concretamente esigibili, avuto riguardo alle specializzazioni possedute ed alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in relazione alla morte di una paziente ricoverata in altro reparto a seguito di un intervento chirurgico, aveva escluso la corresponsabilità del medico anestesista di turno in virtù della mera circostanza che egli non avesse il compito di supervisionarne la degenza, senza verificare se, una volta informato del peggioramento dei parametri ematici della stessa, avrebbe dovuto tenere una diversa condotta, alla stregua delle "leges artis" applicabili al caso concreto).
Cass. civ. n. 25712/2023
In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che - in violazione del suddetto riparto dell'onere probatorio - aveva fondato un concorso di colpa del cliente sull'asserita negligente custodia di codici numerici, pur accertando, contestualmente, che la banca aveva dato esecuzione a quattro ordini di bonifico ravvicinati, su di un conto da anni non movimentato e senza svolgere ulteriori accertamenti, nonostante la macroscopica difformità delle firme ivi apposte rispetto allo "specimen" in possesso dell'istituto).
Cass. civ. n. 25650/2023
La richiesta di risarcimento dei danni indirizzata a una AUSL, anziché al direttore generale di quest'ultima in qualità di commissario liquidatore della Gestione separata della preesistente USL, è idonea a interrompere la prescrizione, dal momento che, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede sottesi ai rapporti obbligatori (e, in particolare, a quelli con gli enti pubblici), il dato formale della diversa soggettività giuridica non può prevalere su quello sostanziale dell'unitarietà della struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica, discendente dalle disposizioni di legge che consentivano ai direttori generali delle AUSL di avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative di queste ultime anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte USL.
Cass. civ. n. 25585/2023
In tema di rimborso delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ex art. 5 della l. n. 29 del 1961, il carattere di specialità di quest'ultima, rispetto alle norme in tema di indebito tra privati, non consente l'applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., con conseguente esclusione del diritto del contribuente al risarcimento dell'eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dall'art. 1 della citata legge.
Cass. civ. n. 25567/2023
Il notaio richiesto di stipulare l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l'annotazione nell'atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo con cui il Comune eventualmente vi provveda, non potendo sostituirsi alla pubblica amministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né avendo la disponibilità di strumenti legali per rimediare all'inerzia di quest'ultima.
Cass. civ. n. 25357/2023
In tema di risarcimento del danno per tardivo recepimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE (come modificate dalla dir. 82/76/CEE), non è risarcibile, quale danno ulteriore a quello parametrato all'ammontare della borsa di studio prevista dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, il pregiudizio derivante dal recesso del datore di lavoro, motivato in ragione della mancata equipollenza del diploma di specializzazione conseguito dal lavoratore a quelli rilasciati nell'Unione europea, per l'impossibilità di istituire un nesso causale giuridicamente rilevante tra la violazione, da parte dello Stato, dell'obbligo di trasposizione delle suddette direttive e il menzionato recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la risarcibilità di tale voce di danno, sul presupposto che esso dovesse ritenersi causalmente riconducibile, in via esclusiva, all'iniziativa del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore non aveva né impugnato il licenziamento né allegato le ragioni che tale impugnativa eventualmente precludessero, avuto riguardo alle previsioni contrattuali e tenuto conto delle circostanze conosciute e delle verifiche esigibili dal datore di lavoro al momento della stipulazione del contratto).
Cass. civ. n. 24804/2023
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.
Cass. civ. n. 24217/2023
In tema di accise sugli oli lubrificanti, l'erronea compensazione, operata dal contribuente per l'estinzione di un debito tributario, al di fuori dei casi previsti dalla legge, non impedisce il decorso del termine biennale di decadenza, di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, per la presentazione della domanda di rimborso del credito per l'imposta di consumo indebitamente pagata. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha dichiarato decaduto il contribuente che, operando una compensazione al di fuori dei casi previsti, non aveva tempestivamente presentato la domanda di rimborso dell'accisa sugli oli lubrificanti pagata in eccesso).
Cass. civ. n. 24196/2023
Il terzo che acquista un bene del debitore con un atto di disposizione patrimoniale suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. è responsabile direttamente nei confronti del creditore, ex art. 2043 c.c., per gli atti successivi all'acquisto del bene che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte, il ripristino della garanzia patrimoniale; il pregiudizio consiste esclusivamente nella privazione della possibilità di esercitare utilmente l'azione revocatoria e va commisurata all'utilità che il creditore danneggiato avrebbe potuto conseguire in difetto dell'attività elusiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto a titolo risarcitorio il valore commerciale del bene al momento della rivendita, senza considerare i costi, relativi alla liberazione dalle ipoteche, che avevano accresciuto il valore di rivendita).
Cass. civ. n. 23927/2023
La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Cass. civ. n. 23846/2023
Se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Cass. civ. n. 23561/2023
La prescrizione dell'azione di rivalsa spettante al terzo datore di pegno decorre dal momento in cui egli acquisisca compiuta conoscenza, su comunicazione del creditore, ovvero del debitore o di terzi, della intervenuta escussione del pegno e dell'ammontare del ricavato che ha consentito la soddisfazione, totale o parziale, del creditore.
Cass. civ. n. 23123/2023
La c.d. "compensatio lucri cum damno" opera, nell'ambito della struttura dell'illecito (anche) contrattuale, sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito. (Nella specie, relativa alla responsabilità professionale derivante dall'inadempimento di un contratto di consulenza fiscale, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva operato la "compensatio lucri cum damno" tra il danno corrispondente all'importo delle sanzioni comminate alla società contribuente e il vantaggio da quest'ultima conseguito in ragione del risparmio di imposta ottenuto per due annualità).
Cass. civ. n. 22294/2023
In tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria costituisce messa in mora del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 c.c., sufficiente alla decorrenza del diritto del lavoratore non assunto al risarcimento dei danni per tardiva attuazione di quanto dovuto.
Cass. civ. n. 21935/2023
L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella volta al riconoscimento degli interessi principali, la cui proposizione non può desumersi dal generico contesto dell'attività processuale delle parti.
Cass. civ. n. 21909/2023
Se l'impresa preponente recede "ad nutum" dal contratto di agenzia, l'agente può optare, in luogo dell'indennità, per la cd. liberalizzazione del portafoglio clienti; in tal caso, la violazione di detto patto di liberalizzazione da parte del preponente - nella specie attraverso la disdetta preventiva dei rapporti con conseguente preclusione del transito del portafogli clienti all'agente ed impossibilità di quantificazione in modo preciso del danno - consente al giudice di liquidare comunque in via equitativa il pregiudizio accertato, anche se l'agente non abbia offerto in giudizio elementi di quantificazione dello stesso, rientrando il potere di liquidazione equitativa nella discrezionalità del giudice di merito.
Cass. civ. n. 21675/2023
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).
Cass. civ. n. 21586/2023
In tema di risarcimento del danno da concorrenza sleale, il pregiudizio alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale confusoria non può ritenersi sussistente "in re ipsa", ma va allegato e dimostrato da parte del danneggiato.
Cass. civ. n. 20986/2023
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un Comune per la morte di un uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell'accaduto, nel senso di un atto volontario della vittima o del gesto doloso di un terzo).
Cass. civ. n. 20922/2023
L'impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso i parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale.
Cass. civ. n. 20794/2023
Il notaio, incaricato da una banca di redigere una relazione finalizzata all'erogazione di un mutuo ipotecario, ha l'obbligo di individuare, nell'ambito dell'indagine in ordine alla libertà e disponibilità del bene dato in garanzia, l'esatta entità del diritto spettante al mutuatario sull'immobile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ai danni occorsi alla banca mutuante per l'avvio di un'infruttuosa espropriazione forzata dell'immobile ipotecato, aveva ravvisato la responsabilità del notaio per avere erroneamente attestato, nella relazione preliminare al mutuo, l'esclusiva titolarità, in capo al mutuatario, del bene, poi rivelatosi, invece, in comproprietà con altri soggetti).
Cass. civ. n. 20707/2023
In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di errori nella progettazione delle opere di difesa dalle esondazioni del lago di Como, aveva escluso la responsabilità dei professionisti, per non avere il Comune fornito la prova del nesso causale tra l'inadempimento e i danni patrimoniali lamentati).
Cass. civ. n. 20273/2023
Ove il giudice del merito non abbia specificamente indicato quale specie di interessi legali siano stati applicati, limitandosi alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", si devono intendere dovuti solamente gli intessi previsti dall'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi contemplate dalla legge hanno natura speciale.
Cass. civ. n. 19922/2023
Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo.
Cass. civ. n. 19873/2023
L'obbligazione alternativa presuppone che entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione facciano carico al medesimo soggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una compravendita immobiliare in favore di una società, aveva ritenuto il pagamento del prezzo convenuto dalla società come obbligazione alternativa rispetto a quella di trasferimento di una quota sociale, a cui si era impegnato il socio).
Cass. civ. n. 19551/2023
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - pur ritenendo lesive dell'immagine della società attrice le numerose "mails" inviate ad interlocutori istituzionali da un dipendente licenziato, nelle quali si attribuivano alla società datrice di lavoro comportamenti non etici - aveva rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova del danno conseguenza per mancanza di elementi dai quali ricavare, neanche con il ricorso a presunzioni semplici, che i destinatari delle "mails" avessero avuto effettiva contezza delle recriminazioni dell'ex dipendente, con conseguente pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta diffamatoria realizzata).
Cass. civ. n. 19492/2023
In tema di appalto pubblico, ove lo scioglimento del contratto sia dipeso dall'annullamento delle delibere di approvazione del progetto e di adozione delle relative varianti per la mancanza o l'inadeguatezza della verifica di compatibilità ambientale e la carenza di adeguate indagini geologiche e geognostiche, e ove siano altresì riscontrate carenze del progetto, viene in considerazione, ai fini delle reciproche responsabilità, il principio di cui all'art. 2055 c.c., e ciò che rileva è sempre il fatto nella sua unicità, a prescindere dalla identità delle norme giuridiche violate da ciascuno; in questi casi è possibile escludere il nesso di causalità rispetto ad alcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possa riconoscersi a uno degli antecedenti causali un'efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.
Cass. civ. n. 19378/2023
La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 19355/2023
In tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato dimostri di avere "perduto" un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.
Cass. civ. n. 19063/2023
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).
Cass. civ. n. 18922/2023
In tema di rimborso di tributi non dovuti, la particolarità dell'obbligazione tributaria implica che il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., causato dal ritardo nel pagamento di crediti d'imposta, sia riconoscibile in via presuntiva, anche per il creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Cass. civ. n. 18477/2023
datore di lavoro e tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - Distinzione - Obbligo di accantonamento e versamento al Fondo della contribuzione o del TFR maturando - Mandato del lavoratore - Cessione del credito - Previsione nello statuto del Fondo - Necessità. In tema di fondi pensione complementari, stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando - e quello tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito.
Cass. civ. n. 18370/2023
La specifica e seria proposta di nuova locazione – suscettibile di rilevare, in relazione al disposto dell'art. 1591 c.c., ai fini della prova del danno subito dal locatore per non aver potuto dare in locazione il bene ad un canone più elevato, a causa del ritardo nella restituzione dell'immobile - può identificarsi anche con quella proveniente dallo stesso conduttore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva utilizzato, quale parametro per la quantificazione del danno ex art. 1591 c.c., il canone di cui alla proposta di rinnovo del contratto, escludendo – in ragione della qualità di pubblica amministrazione del Ministero dal quale proveniva – che la relativa attendibilità potesse essere sminuita da una supposta condizione di "soggetto debole" del conduttore, interessato comunque a mantenere in vita il rapporto).
Cass. civ. n. 18327/2023
In tema di "danno da nascita indesiderata", l'accertamento della sussistenza del grave pericolo per la salute della donna - presupposto necessario, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978, per l'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni - dev'essere compiuto con valutazione prognostica "ex ante". (Nella specie, relativa all'omessa diagnosi della sindrome di Down a causa dell'erronea ricognizione degli esiti di un esame di translucenza nucale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del pericolo per la salute della donna, sulla base della valutazione, "ex post", della solidità emotiva dalla stessa dimostrata nell'affrontare le necessità del figlio).
Cass. civ. n. 17944/2023
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Cass. civ. n. 17658/2023
In tema di riscatto di servizi da parte dell'ex dipendente pubblico, l'art. 24, comma 6, d.p.r. n. 1032 del 1973 stabilisce, per l'amministrazione di riferimento, l'obbligo "ex lege" di trasmettere la documentazione all'ente previdenziale, dal cui inadempimento sorge il diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in ragione del ritardo con cui il MIUR aveva trasmesso all'INPS la documentazione necessaria ad istruire le domande di riscatto avanzate da alcuni dipendenti - aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno patito dall'ente previdenziale per il conseguente ritardo nell'incasso dei contributi dovuti, quantificandolo nella somma corrispondente agli interessi legali maturati dal primo giorno del suddetto ritardo sino all'adozione del decreto di riscatto).
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
Cass. civ. n. 17004/2023
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi su alcune voci di danno conseguenti all'abbattimento di un aeromobile, quali il valore dell'avviamento commerciale ed il danno per fermo flotta, non si estendesse alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali relativi alla liquidazione integrale del danno patito dalla compagnia area in conseguenza di quel fatto illecito, essendo esso ancora in discussione).
Cass. civ. n. 16844/2023
Il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ricondotto il danno da lesione della capacità lavorativa generica (totale) al danno biologico, rigettando la domanda di risarcimento del danno patrimoniale svolta da soggetto che aveva riportato sin dalla nascita un'invalidità permanente irreversibile pari al 100%).
Cass. civ. n. 16628/2023
Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.
Cass. civ. n. 16266/2023
In tema di previdenza complementare, il generico riferimento al "conferimento" del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari, contenuto nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, lascia aperta la possibilità che le parti, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.), bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di T.F.R. maturate e accantonate, ma non versate al Fondo di previdenza complementare, spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, e, viceversa, al predetto Fondo ex art. 93 l. fall. quando, secondo quanto emergente dall'istruttoria, vi sia stata la cessione del credito in suo favore.
Cass. civ. n. 15981/2023
La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.
Cass. civ. n. 15447/2023
strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h).
Cass. civ. n. 15098/2023
In tema di spese di mantenimento dei minori, la domanda di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da uno dei genitori ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.); a tale domanda si applica, pertanto, la prescrizione decennale decorrente dalla nascita del minore e non quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 2 c.c. per i contributi alimentari.
Cass. civ. n. 14527/2023
Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale – cui si era uniformato – con quella sovraordinata nazionale).
Cass. civ. n. 14241/2023
Quantificazione del risarcimento - Criteri - Reddito effettivamente percepito dalla vittima - Rilevanza - Limiti. Nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita.
Cass. civ. n. 13542/2023
Ai fini della configurabilità della novazione del contratto di locazione, la modifica della destinazione d'uso dell'immobile locato rispetto all'originaria destinazione, dalla quale non derivi innovazione della disciplina giuridica del rapporto, integra il necessario presupposto dell'"aliquid novi", trattandosi non già di una semplice modificazione delle modalità esecutive dell'originaria obbligazione, ma al contrario di un rilevante mutamento della stessa, atteso che, in assenza della modifica pattizia, lo svolgimento di attività diversa da quella indicata in contratto costituirebbe inadempimento contrattuale legittimante il ricorso all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c..
Cass. civ. n. 13540/2023
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
Cass. civ. n. 13536/2023
In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione.
Cass. civ. n. 13173/2023
In tema di danno da fermo amministrativo illegittimo, tra le varie voci risarcibili va inclusa quella concernente la perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità dello stesso, quale componente del danno emergente, la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - negando il risarcimento del danno all'attore, sul rilievo che quest'ultimo non avesse fornito prova dell'acquisizione di un veicolo sostitutivo per il periodo di blocco del proprio mezzo e del costo legato al noleggio del predetto veicolo - si era limitata a trasporre automaticamente alla fattispecie i criteri di liquidazione riferibili alla diversa situazione, sotto il profilo fattuale e dell'area del danno risarcibile, della indisponibilità del bene da "fermo tecnico" del veicolo).
Cass. civ. n. 13037/2023
In tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; ne consegue che, accertato l'inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave. (In applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver statuito che sull'errata qualificazione in termini contrattuali della responsabilità della struttura per i danni subiti "iure proprio" dai congiunti della paziente deceduta si era formato il giudicato, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità in ragione del fatto che i familiari avevano accettato il ricovero della paziente, pur essendo consapevoli dei "deficit" organizzativi della struttura, che non le consentivano di assicurare l'adeguata sorveglianza).
Cass. civ. n. 12990/2023
In materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati.
Cass. civ. n. 12213/2023
Al contratto di affitto di cava sono analogicamente applicabili le norme sulla locazione, con la conseguenza che - pur quando il rapporto venga risolto, contrattualmente o giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo ai sensi dell'art. 1591 c.c. non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene e fino al momento dell'effettiva riconsegna, la quale può avvenire mediante formale restituzione del bene al locatore ovvero con il suo rilascio in condizioni tali da essere per quello disponibile.
Cass. civ. n. 11942/2023
In tema di responsabilità da cosa in custodia per danni occorsi a un minore, l'accertamento di un difetto di vigilanza dei genitori non esime il giudice dal verificare preliminarmente - alla stregua degli ordinari criteri di accertamento del nesso causale - se la specifica condizione della cosa abbia influito sulle conseguenze dell'evento, pur potendo esso rilevare, in un momento logicamente successivo, per integrare il caso fortuito, idoneo ad escludere il suddetto nesso causale, ovvero un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tra il pregiudizio cagionato dalla cosa e quello imputabile alla mancata vigilanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, pur avendo accertato la presenza di anomalie nella struttura ginnica – consistenti nel montaggio ad altezza superiore a quella prevista dal produttore e nell'assenza del sottostante tappeto di assorbimento - da cui era caduto il minore, ne aveva apoditticamente affermato l'ininfluenza, sul mero rilievo della carente vigilanza dei genitori).
Cass. civ. n. 11928/2023
L'aggiudicatario di un bene oggetto di vendita fallimentare, che ne subisca l'evizione parziale, è legittimato a far valere nella medesima sede, mediante insinuazione al passivo, il credito risarcitorio correlato al pregiudizio subito; per converso il terzo che abbia acquistato dall'aggiudicatario il medesimo bene su cui ricade l'evizione in parola è tutelato attraverso l'istituto della ripetizione del prezzo previsto dall'art. 2921 c.c., applicato in via analogica.
Cass. civ. n. 11189/2023
In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che non presuppongono la mora dell'Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione - maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'"accipiens", al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell'ordinativo di pagamento.
Cass. civ. n. 11152/2023
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Cass. civ. n. 10739/2023
L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione).
Cass. civ. n. 10686/2023
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.
Cass. civ. n. 10683/2023
In materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, del fatto che ha impedito l'esecuzione della prestazione dovuta, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva negato che il sequestro preventivo dell'impresa, disposto nell'ambito di un procedimento penale a carico del debitore, fosse idoneo ad integrare l'impossibilità assoluta, anche temporanea, idonea ad estinguere l'obbligazione, non potendosi ritenere la condotta del debitore esente da colpa).
Cass. civ. n. 10634/2023
In caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile trasformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determinando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
Cass. civ. n. 10325/2023
In tema di appalto di opera pubbliche, l'equo compenso ex art. 1664, comma 2, c.c., riconosciuto all'appaltatore che nel corso dell'opera abbia incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione, è oggetto d'una obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto e il credito ha la medesima funzione d'ogni altro emolumento spettante all'appaltatore come remunerazione. Ne conseguono, da un lato, la necessità della costituzione in mora, ex art. 1224 c.c., in funzione del decorso degli interessi, dall'altro, l'insufficienza, a tal fine, della riserva che l'appaltatore ha l'onere di iscrivere allo scopo di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, in dipendenza dello svolgimento del collaudo.
Cass. civ. n. 10178/2023
In tema di trasporto internazionale, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, per ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto, che il vettore può superare solo se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento, nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.
Cass. civ. n. 10096/2023
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo costituisce un'obbligazione "ex lege", con la conseguenza che gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dal giorno della domanda giudiziale, nel caso in cui in essa siano stati esplicitamente richiesti, o dalla pronuncia del decreto che liquida l'indennizzo, nel caso in cui non siano stati richiesti con la domanda.
Cass. civ. n. 9744/2023
La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al condominio, in assenza di prova di tale pregiudizio).
Cass. civ. n. 9675/2023
La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto è suscettibile di determinare in capo al notaio rogante un obbligo di risarcimento del danno da omessa informazione commisurato al corrispettivo contrattuale versato dall'una all'altra parte contrattuale, non rilevando in senso contrario che dalla nullità derivi, per quest'ultima, il distinto obbligo di restituire l'indebito eventualmente ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un notaio, che aveva omesso di informare la cessionaria di un credito IVA, della incedibilità del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso).
Cass. civ. n. 9377/2023
Quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.
Cass. civ. n. 9304/2023
Con riguardo ad immobili del tutto peculiari (quali, ad esempio, monumenti dall'indiscutibile rilevanza storica), il danno patrimoniale da occupazione "sine titulo" può ritenersi dimostrato in virtù della prova presuntiva discendente dalle stesse particolari caratteristiche del bene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno per l'occupazione, a partire dal 1985, di una porzione di 160,40 mq. delle Mura Aureliane di Roma, in euro 399.664,83, condannando altresì gli occupanti a pagare al Comune l'ulteriore somma di euro 1.477,49 mensili, fino al rilascio della stessa).
Cass. civ. n. 9204/2023
L'indennizzo concesso dalla l.n.16 del 1980, per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, non ha natura risarcitoria, bensì indennitaria, rappresentando il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche, e configura, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria. Né, in senso contrario, assume rilievo la previsione, contenuta nell'art. 4 della l.n. 135 del 1985, di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, la quale assolve al diverso obbiettivo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..
Cass. civ. n. 9071/2023
Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
Cass. civ. n. 9003/2023
La "compensatio lucri cum damno" opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il risarcimento del danno occorso a un immobile in conseguenza di un incendio sviluppatosi dal fondo confinante, aveva escluso si potesse tener conto del vantaggio derivante dalla vendita del bene, in corso di causa, per un prezzo superiore al suo valore di mercato).
Cass. civ. n. 8729/2023
Ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ne consegue che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice chiamato a liquidare il danno possa, nel caso concreto, negarne l'esistenza.
Cass. civ. n. 8594/2023
In tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, la domanda con la quale viene richiesto il pagamento degli interessi per il ritardato pagamento in sede amministrativa dell'INPS delle somme ricevute in eccesso, incontra il limite del giudicato esterno con il quale si è affermata la non fruibilità di tali benefici in ragione del carattere non industriale della società; giudicato rilevabile in ogni tempo che priva di un titolo valido la suindicata domanda e, rispetto al quale, nessun rilievo assume la scelta adottata dall'INPS in sede amministrativa.
Cass. civ. n. 8487/2023
In tema di prestazione d'opera, con riferimento alla professione dei geometri, il chiaro ed univoco tenore delle disposizioni dell'art. 16, lett. l) ed m), del r.d. n. 274 del 1929, espressamente limitanti l'esercizio dell'attività di geometra a "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione" - nel caso della lett. m) a " progetto, direzione e vigilanza" -, rispettivamente, di costruzioni rurali nonché di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, la nullità degli incarichi conferiti a tali professionisti per direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori - o comunque comportanti obbligo della relativa sorveglianza - eccedenti dai limiti indicati. L'eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria per inesatto adempimento, da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell'incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa.
Cass. civ. n. 8353/2023
In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario, che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge con riferimento ad operazioni inadeguate, non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, a diversificare gli investimenti o a disinvestire) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che una siffatta condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza.
Cass. civ. n. 8311/2023
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.
Cass. civ. n. 8265/2023
In tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'inesistenza del denunciato contrasto della sentenza di merito che, riconoscendo dovuta la liquidazione del danno nella misura del valore medio aveva, poi, fatto riferimento al dato minimo della tabella milanese ante 2022).
Cass. civ. n. 8103/2023
La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 8093/2023
In tema di mutuo fondiario, stipulato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, il mancato pagamento di una rata comporta, ai sensi degli artt. 14 del d.P.R. n. 7 del 1976, 16 della l. n. 175 del 1991 e 38 del r.d.l. n. 646 del 1905, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, configurandosi una speciale ipotesi di anatocismo legale, che si sottrae al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c., poiché solo la disciplina successiva al d.lgs. n. 385 del 1993, trasformando il credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine, garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l'operatività delle limitazioni di cui all'art. 1283 c.c..
Cass. civ. n. 7922/2023
Nell'esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest'ultima, in virtù del principio di affidamento, l'obbligo di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilità del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l'omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilità della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilità della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un'attività al cui adempimento era tenuta "ex lege".
Cass. civ. n. 7110/2023
In tema di dirigenza medica, l'obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l'omessa conclusione delle trattative, ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l'adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell'inadempimento.
Cass. civ. n. 6727/2023
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non copre solo il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato (assicurazione per fatto proprio), ma anche quello derivante dal contegno di persona di cui l'assicurato medesimo debba rispondere (assicurazione per fatto altrui), salvo che la polizza non contenga un'espressa clausola di esclusione della copertura per tale ultimo caso.
Cass. civ. n. 6596/2023
Quando in un contratto di locazione la parte locatrice è costituita da più locatori, dal lato passivo ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, mentre dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292 c.c., la quale, tuttavia, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a un contratto di locazione che prevedeva che il pagamento del canone avvenisse mediante bonifico su un conto corrente intestato a due dei plurimi locatori - aveva ritenuto che la chiusura di tale conto, a seguito del decesso dei relativi intestatari, non legittimasse in alcun modo il conduttore ad interrompere il pagamento del canone, che avrebbe dovuto invece effettuarsi al domicilio di altro co-locatore, in applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.).
Cass. civ. n. 6443/2023
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
Cass. civ. n. 6386/2023
In tema di infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria).
Cass. civ. n. 5988/2023
Il combinato disposto degli artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento consente al creditore, a seguito di apposita autorizzazione, di agire in revocatoria, in nome e per conto proprio, nei confronti del fallito, vertendosi in un'ipotesi non già di sostituzione processuale ma di vera e propria cessione dei diritti della massa.
Cass. civ. n. 5948/2023
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del 2018, aveva ridotto l'importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della mancata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddetta liquidazione).
Cass. civ. n. 5788/2023
Nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione stessa, potendo ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, detratto l'eventuale "aliunde perceptum", soltanto a partire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbia provveduto a costituire in mora il predetto datore ex art. 1217 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito con la quale era stata rigettata la pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, per avere quest'ultima effettuato la messa in mora - non ravvisata nel ricorso giudiziale con il quale era stata impugnata la cessione - in data successiva alla declaratoria di illegittimità della cessione in questione).
Cass. civ. n. 5736/2023
L'azione prevista dall'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.