Art. 17 – Codice civile – Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati
[La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21280/2023
Ai sensi dell'art. 40 c.c., l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è tenuto a fare quanto necessario per assicurare l'attuazione della finalità in vista della quale avvenne l'acquisto, ben potendosi, quindi, individuare anche un obbligo di trasferire il bene ad un determinato soggetto, discendendo tali obblighi fiduciariamente dalla qualità di organizzatore-organo, e ciò anche in assenza di un atto scritto.