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Art. 19 — Limitazioni del potere di rappresentanza

Art. 19 — Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7724/2000

L’art. 19 c.c. – norma da considerarsi eccezionale – il quale non consente alle persone giuridiche private di opporre le limitazioni del potere di rappresentanza dei propri organi soltanto ove non risultino dal prescritto registro e salvo che si provi che il terzo ne fosse a conoscenza, non è applicabile, in via di interpretazione estensiva o per analogia, alle associazioni non riconosciute, in quanto per esse non è stabilita alcuna forma di pubblicità. Ne consegue che l’eccesso di potere rappresentativo dell’organo dell’associazione che ha agito nei confronti dei terzi, per essere l’esercizio di detto potere in base allo statuto dell’ente subordinato alla previa delibera di altro organo, rende il negozio inopponibile all’ente, indipendentemente dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte dell’altro contraente.

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Cass. civ. n. 2965/1990

Qualora il presidente di un’associazione munita di personalità giuridica abbia per statuto la funzione rappresentativa dell’ente, senza espresse eccezioni o delimitazioni (ancorché disgiunta dalla funzione gestionale assegnata ad altri organi), la validità ed opponibilità del singolo contratto posto in essere da detto presidente possono essere contestate dall’associazione sotto il profilo dell’insussistenza del potere di rappresentanza, per essere l’atto non incluso fra quelli per cui l’ente è sorto ed è stato riconosciuto, solo ove si deduca e dimostri che l’altro contraente sia stato a conoscenza di tale esorbitanza dell’atto stesso o comunque in grado di conoscerla con l’uso della normale diligenza (art. 19 c.c.).

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