Art. 43 – Codice civile – Domicilio e residenza
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.].
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [144].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23474/2025
È configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è preposto costituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di responsabilità civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il delitto di concussione posto in essere da un suo dipendente).
Cass. civ. n. 14714/2025
Al fine di stabilire se sussiste un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario proprietario ad altro soggetto, ne consegue che, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulta riservata ad uno solo dei contraenti, detto bene non rientra nel novero di quelli comuni.
Cass. civ. n. 14029/2025
Nei contratti con il consumatore, nei quali l'elenco dei comportamenti scorretti contenuti nella normativa di settore non rappresenta un numerus clausus, la pratica commerciale di apporre una clausola nulla, non avente alcun effetto per la parte disponente, può costituire una pratica ingannevole sussumibile nella disposizione dell'art. 21 del c.cons., in grado di dar luogo a un inadempimento contrattuale e al relativo risarcimento del danno, da cui far conseguire un obbligo informativo correlato alla invalidità della clausola in questione, posto che detta clausola ha un contenuto tale da orientare in maniera ingannevole il consumatore verso quel prodotto anziché verso un altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in un contratto avente ad oggetto una polizza vita concluso da un consumatore, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni escludendo che sussistesse in capo alla società assicuratrice l'obbligo di informare il contraente in merito al reale termine di prescrizione, per legge biennale, laddove nel prospetto informativo era indicato come decennale, così ingenerando nell'aderente il ragionevole affidamento in ordine al differimento della presentazione della richiesta).
Cass. civ. n. 14016/2025
In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un intervento di finanziamento garantito dall'attribuzione di una opzione put a favore del mutuante e di una corrispondente opzione call a favore del socio e legale rappresentante della società finanziata, aventi ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale, per un corrispettivo commisurato al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, da esercitarsi alla scadenza del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale).
Cass. civ. n. 13611/2025
Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo, chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non diviene parte del giudizio, né assume un dovere, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, poiché, nel regime normativo anteriore alla l. n. 228 del 2012, l'unica conseguenza derivante dalla mancata comparizione o dal rifiuto della dichiarazione o dalle contestazioni insorte su quest'ultima è costituita dall'assoggettamento al successivo ed eventuale giudizio di accertamento del suo obbligo; ne consegue che la mancata presentazione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione oppure la sua omessa costituzione nel giudizio di accertamento non costituiscono - diversamente dal caso in cui sia resa una dichiarazione manifestamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito - comportamenti antigiuridici produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore pignorante, il quale, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la condotta del terzo - il Ministero delle Infrastrutture - integrasse gli estremi dell'illecito civile, atteso che questo, nel momento in cui aveva reso la dichiarazione, effettivamente non aveva posizioni debitorie nei confronti del debitore esecutato, non rilevando le vicende successive del credito pignorato in ragione del ritardo nell'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, imputabile a scelte processuali dello stesso creditore).
Cass. civ. n. 13430/2025
L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario, traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.
Cass. civ. n. 13383/2025
Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima.
Cass. civ. n. 13377/2025
La domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non costituisce elemento dal quale debba automaticamente desumersi la natura reale dell'azione proposta, dato che quella può essere configurata come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica.
Cass. civ. n. 13200/2025
In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti.
Cass. civ. n. 13092/2025
In caso di responsabilità dell'amministratore di un'associazione non riconosciuta, derivante da operazioni extracontabili e movimentazioni occulte realizzate attraverso conti correnti segreti e pagamenti "in nero", il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, secondo l'ordinaria diligenza.
Cass. civ. n. 13063/2025
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.
Cass. civ. n. 12879/2025
In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Cass. civ. n. 11809/2025
A fronte della domanda di accertamento di un'occupazione senza titolo volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene e al risarcimento del danno, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che assicura il legittimo godimento del cespite.
Cass. civ. n. 11615/2025
L'efficacia dell'atto amministrativo non è di per sé sola idonea a legittimare l'affidamento del privato, perché questo è meritevole di tutela solo quando è sorretto da un convincimento ragionevole rispetto alla correttezza della condotta dell'Amministrazione, che non è configurabile quando quella condotta sia - o possa essere - plausibilmente tacciata d'illegittimità o, addirittura, appaia ictu oculi illegittima oppure sia per sua natura instabile e sub iudice. (In una fattispecie relativa all'utilizzo dei ccdd. "titoli P.A.C." per l'accesso ai benefici comunitari, la S.C. ha affermato che non è configurabile un affidamento meritevole di tutela risarcitoria in capo ad un imprenditore agricolo che ha programmato la sua attività economica sulla base di una circolare, emessa a seguito di una misura cautelare, soggetta a revisione nel corso di un giudizio amministrativo ancora pendente).
Cass. civ. n. 11598/2025
Nel caso di perfezionamento di accordo conciliativo "fuori udienza" ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, per il quale non sono più necessari il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia per le rate successive, la mancata cancellazione, da parte dell'Amministrazione, dell'ipoteca iscritta a garanzia del debito oggetto della conciliazione non incide sul giudizio inerente alla debenza del tributo residuo e delle sanzioni, non potendo essere utilmente contestato davanti al giudice tributario un profilo di responsabilità per eventuale cattivo comportamento dell'Amministrazione. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione per conciliazione, la S.C. ha disatteso la censura del contribuente che chiedeva il ripristino del piano rateale e la declaratoria di non debenza delle sanzioni sul tributo residuo quale effetto della mancata cancellazione da parte dell'Agenzia dell'ipoteca iscritta sui beni della società, che aveva determinato il mancato ottenimento di finanziamenti necessari per l'estinzione delle rate e, quindi, la decadenza dal beneficio del termine, potendo eventualmente la contribuente proporre domanda risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione davanti al giudice ordinario).
Cass. civ. n. 11085/2025
In tema di divieto di doppia imposizione, ai fini della prova dell'assoggettamento alla fiscalità svizzera del trattamento pensionistico corrisposto dall'Inps a cittadino italiano residente in Svizzera, indipendentemente dalla concreta tassazione dei redditi in detto Stato, la certificazione proveniente dall'autorità fiscale locale (nella specie Ufficio Circondariale di Tassazione di Lugano e del Canton Ticino) costituisce documento idoneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della Convenzione Italia-Svizzera (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978), dovendo essere intesa la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente nel senso del potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza.
Cass. civ. n. 10957/2025
Ai fini dell'accertamento della responsabilità della P.A. per i danni conseguenti alla sospensione cautelare dell'erogazione di aiuti comunitari, il giudice di merito deve valutare se, al tempo dell'applicazione della misura, la notitia criminis ricevuta dalla P.A. fosse priva di fumus boni iuris, sì da rendere manifestamente insussistente il sospetto su cui deve fondarsi la misura cautelare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente in relazione al periodo antecedente all'emissione della sentenza penale di assoluzione, considerata come post factum irrilevante rispetto alla cautela preventivamente disposta).
Cass. civ. n. 10784/2025
In tema di azione risarcitoria promossa dai genitori di un minore iure proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, il minore può beneficiare, ex art. 2943 c.c., dell'effetto interruttivo permanente (o sospensivo) della prescrizione, prodotto dalla citazione introduttiva del giudizio promosso dai genitori, anche ove essi, nelle more, siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale ed abbiano abbandonato la pretesa esercitata in rappresentanza del figlio per il danno dallo stesso patito.
Cass. civ. n. 10490/2025
Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti si deve tenere conto dei mutamenti delle circostanze verificatisi in corso di causa che, in base all'art. 440 c.c., possono incidere sulla quantificazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, nel quantificare l'assegno dovuto dal coniuge separato e donatario, aveva tenuto conto della condotta aggressiva tenuta dall'altro coniuge).
Cass. civ. n. 10455/2025
Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altrimenti, alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare "ab initio" tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali.
Cass. civ. n. 10328/2025
Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso).
Cass. civ. n. 9972/2025
Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 8926/2025
In tema di fallimento, la ritardata consegna, da parte della curatela, dell'azienda che il fallito aveva preso in affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, da liquidarsi con valutazione equitativa ove non provata nel suo preciso ammontare, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, anche ove il contratto sia stato risolto prima e anche se il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, ma dipenda da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa.
Cass. civ. n. 8910/2025
In tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3, ora comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973) è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni effettuate in data successiva alla citata decisione, purché la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione (altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa).
Cass. civ. n. 8520/2025
La proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità.
Cass. civ. n. 8514/2025
La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.
Cass. civ. n. 2005/2025
Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto compensabile il credito vantato per canoni di locazione da una società in concordato con quello della banca verso la propria locatrice, discendente da contratti bancari e di finanziamento, individuando il momento genetico di debenza dei canoni, anche successivi all'ammissione alla procedura concorsuale, nella data - anteriore - di stipulazione del contratto di locazione).
Cass. civ. n. 1923/2025
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Cass. civ. n. 1903/2025
In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
Cass. civ. n. 1865/2025
In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.
Cass. civ. n. 5385/2023
In materia di separazione e con riferimento al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata. In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l'altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso. La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dai Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.
Cass. civ. n. 2862/2023
La fattispecie del dolo processuale revocatorio della parte è estensibile al cessionario del diritto controverso ove la sentenza sia stata determinata da una condotta dolosa, seppur materialmente riferibile al cedente, di cui il cessionario abbia oggettivamente beneficiato ai danni del debitore ceduto, al fine di alterare l'esito della decisione, poiché la funzione della revocazione non è quella di sanzionare la parte avvantaggiata in quanto autrice della condotta dolosa, ma è quella di impedire che la controparte subisca il danno derivante dal fatto oggettivo che al giudice è stato impedito di formarsi correttamente il proprio prudente convincimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non configurabile il caso di revocazione di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c. nei confronti del cessionario di un credito, nonostante questi si fosse giovato della condotta dolosa posta in essere dal creditore cedente, consistita nella falsificazione di una diffida con effetto interruttivo della prescrizione, al fine di conservare il diritto azionato, altrimenti prescritto).
Cass. civ. n. 9930/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.
Cass. civ. n. 6444/2023
In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Cass. civ. n. 6443/2023
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
Cass. civ. n. 12498/2023
In tema di società per azioni, il riscatto di azioni ex art. 2437-sexies c.c. costituisce un istituto a causa neutra che consente alla società o ai soci l'esercizio di un'opzione di acquisizione forzosa delle partecipazioni sociali di uno dei soci stessi, con l'effetto di comportarne l'uscita dall'ente; detto istituto, assimilabile all'esclusione sul piano degli effetti, se ne differenzia in quanto ammette, in mancanza di altre concrete possibilità, la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società, esigendo, in ogni caso, al pari dell'esclusione stessa, che i presupposti integrativi della fattispecie siano essere adeguatamente determinati o determinabili, ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Cass. civ. n. 4676/2023
Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..
Cass. civ. n. 28518/2023
In tema di interruzione della prescrizione, è priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta nel precetto, di agire per un importo ulteriore rispetto a quello indicato nell'atto di intimazione.
Cass. civ. n. 9744/2023
La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al condominio, in assenza di prova di tale pregiudizio).
Cass. civ. n. 5475/2023
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.
Cass. civ. n. 17230/2022
In tema di usucapione di bene immobile, il titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento non è di per sé opponibile nei confronti della massa, ma può rilevare ai fini della prova della data di inizio del possesso "ad usucapionem", quale situazione fattuale che non viene interrotta dall'apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli artt. 42 e 45 l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inopponibili alla massa fallimentare gli accordi di separazione consensuale che prevedevano l'acquisto della casa coniugale in favore della moglie del soggetto poi fallito, attribuendo tuttavia agli stessi il valore di prova presuntiva del momento iniziale del possesso "ad usucapionem").
Cass. civ. n. 32837/2022
In caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. Ne consegue che si esclude l'addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente forma.
Cass. civ. n. 27955/2022
In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Cass. civ. n. 25966/2022
Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. Ai fini di tale accertamento, è irrilevante la prova della tolleranza eventualmente manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall'altro.
Cass. civ. n. 22075/2022
Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente.
Cass. civ. n. 17892/2022
In tema di separazione, anche nell'ipotesi grave conflitto tra i coniugi, corrisponde all'interesse del minore la conservazione di un affidamento condiviso auspicabile sotto il profilo del mantenimento di un rapporto paritario e diretto con entrambi i genitori. Tuttavia, siffatta valutazione è prettamente di merito e come tale non censurabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 14740/2022
L'attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta.
Cass. civ. n. 11130/2022
Per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Cass. civ. n. 8750/2022
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
Cass. civ. n. 4327/2022
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè in assenza della condizione ostativa dell'addebito, resta ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Quanto alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, inoltre, è sufficiente che sia fondata su un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Cass. civ. n. 19320/2022
In tema di violenza morale i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c., possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa.
Cass. civ. n. 20231/2022
Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. (Fattispecie relativa al comportamento decettivo del promotore finanziario che, approfittando della residenza all'estero del titolare del conto e della delega da questi rilasciata alla madre, rappresentava falsamente ad entrambi la correttezza delle operazioni e la pre-autorizzazione ricevuta, facendo quindi sottoscrivere alla delegata una serie di moduli di disinvestimento o bonifico impilati, così da distrarre il patrimonio dell'investitore).
Cass. civ. n. 14763/2022
In tema di contratto di agenzia, l'agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dal medesimo preponente, ha il diritto al risarcimento dei danni di natura contrattuale nei confronti del preponente, venendo in rilievo una violazione degli obblighi inerenti l'esclusiva che derivano dal contratto e non dalla legge, potendo gli stessi essere esclusi pattiziamente, e dei danni di natura extracontrattuale verso gli agenti concorrenti.
Cass. civ. n. 3294/2022
Ai fini della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. per omissione, non è sufficiente la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso quale criterio oggettivo integrante il nesso di causalità materiale, ma occorre altresì un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità relativo ad un addebito quantomeno colposo all'agente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale, in una controversia successoria fra un erede legittimo ed uno testamentario, aveva affermato la responsabilità risarcitoria del primo per aver fatto apporre i sigilli ad un immobile di proprietà del defunto senza completare l'inventario "quanto prima", omissione di per sé, erroneamente, considerata idonea alla condanna risarcitoria per la mancata disponibilità del bene).
Cass. civ. n. 3285/2022
In tema di illecito aquiliano, ai fini dell'accertamento del nesso causale, non è sufficiente una relazione di prossimità cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il criterio "post hoc propter hoc" è errato, posto che correlazione non significa causazione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza che, per rigettare la domanda di risarcimento del danno per inquinamento ambientale di un'area, aveva escluso il nesso causale tra lo sversamento di materiale oleoso, provocato dal cedimento del manto stradale in corrispondenza delle cisterne che lo contenevano, e le condotte ascritte ai convenuti, precedenti proprietari dell'area, di occultamento sotto la sede stradale di tali cisterne e di mancata rimozione delle stesse, in quanto risalenti a molti anni prima dell'evento lesivo).
Cass. civ. n. 2340/2022
La responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., presuppone che il giudice accerti, in concreto e in ordine successivo: a) la presenza di un evento dannoso; b) l'ingiustizia dello stesso; c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.; d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa "in re ipsa", connessa al mero dato obiettivo dell'esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ravvisato la colpa dell'Inail nella mera adozione di una erronea certificazione dei benefici contributivi da esposizione ad amianto, senza procedere ad ulteriori accertamenti).
Cass. civ. n. 9006/2022
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Cass. civ. n. 9010/2022
In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il venir meno di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione.
Cass. civ. n. 36902/2022
In tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell'evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell'evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultino per definizione estranei alla produzione del danno.
Cass. civ. n. 20546/2022
In tema di s.p.a., per il legittimo esercizio del diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett. b), c.c. è sufficiente una qualsiasi modifica statutaria che comporti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, non essendo richiesta alcuna indagine in ordine alla rilevanza sostanziale di tale modifica rispetto alla disciplina precedente.