Art. 51 – Codice civile – Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente

Il coniuge dell'assente [117], oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [159] e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare [433] da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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