Art. 99 – Codice civile – Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28480/2025
In tema di falso, sono documenti dotati di fede privilegiata quelli emessi da un pubblico ufficiale investito di speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che è dotato di fede privilegiata il documento, apparentemente formato dal comandante del Nucleo di polizia tributaria, unico soggetto a ciò legittimato, falsamente redatto da un brigadiere della Guardia di finanza, attestante la qualifica di appartenente di quest'ultimo al predetto Nucleo e la sua legittimazione a fare accesso agli spazi portuali per attività istituzionale).
Cass. civ. n. 25187/2025
Il servizio di pronta disponibilità di cui all'art. 17 del c.c.n.l. per la Dirigenza medica del 3 novembre 2005 può essere sostitutivo di quello di guardia per le ore notturne ed i giorni festivi - se prestato in unità ospedaliere che non necessitano della presenza "in loco" del medico, poiché per esse è sufficiente la possibilità che questi le raggiunga con immediatezza - ovvero integrativo, se prestato in unità che hanno un servizio di guardia, ma che possono avere necessità di implementazione della presenza medica, essendo incompatibile, nel primo caso, con l'esistenza dei reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, sicché al medico cui è richiesto di permanere presso questi ultimi in orario notturno, con obbligo di presenza per l'intero turno di lavoro, deve corrispondersi la remunerazione secondo le regole proprie della guardia e non della pronta disponibilità.
Cass. civ. n. 25180/2025
L'indennità di vacanza contrattuale costituisce un elemento provvisorio della retribuzione previsto dalle norme collettive con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all'aumento del costo della vita nelle more delle trattative per i rinnovi contrattuali, quale anticipazione dei futuri miglioramenti, sicché essa non spetta ove il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi disposti a tal fine dal c.c.n.l. per il medesimo periodo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del c.c.n.l. del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009 per il biennio 2008/2009, non potesse sommarsi la misura delle indennità maturate in riferimento a periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni).
Cass. civ. n. 24407/2025
Nell'opposizione a ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione di merito, ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico aveva coperto tutti i fatti accertati durante l'ispezione e di cui i pubblici ufficiali avevano fornito precisa descrizione nel verbale, tra cui l'inidoneità delle condizioni igieniche dei box di stabulazione dei vitelli constatata in sede verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni imposte dai veterinari).
Cass. civ. n. 21769/2025
Il diritto alla retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area 1 del Ministero della Giustizia, previsto dall'art. 44 del c.c.n.l. del 5 aprile 2001, sorge solo al ricorrere dei presupposti ivi contemplati (consistenti nella preventiva e tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993; nella positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi; nell'individuazione, in sede di contrattazione collettiva integrativa, delle modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti; nell'attuazione, nella medesima sede, della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti, mediante la previsione di criteri di riparto), la cui carenza, in conseguenza dell'inerzia prolungata e ingiustificata della P.A., consente al lavoratore di domandare non già il pagamento della retribuzione in questione bensì il risarcimento del danno eventualmente patito, il cui ammontare potrà essere determinato dal giudice anche in via equitativa, tenendo conto degli importi comunque già ottenuti dall'interessato.
Cass. civ. n. 21348/2025
Nel caso in cui non sia stata disposta la distrazione delle spese di lite, il difensore non è legittimato ad intimare il precetto per il pagamento dei compensi professionali, in quanto privo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, senza che, al riguardo, possa rilevare l'eventuale "ratifica ex tunc" da parte dell'assistito, atteso che la ratifica rende valido un atto compiuto, da chi non ne aveva il potere, per conto dell'apparente rappresentato e avvalendosi di un diritto proprio di quest'ultimo, ma non può valere a trasferire il diritto dell'effettivo titolare in capo a colui che quell'atto ha invalidamente posto in essere in proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il precetto intimato dal difensore per le spese processuali liquidate in sentenza in favore della sua assistita, senza che ne fosse stata disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., nonostante la cliente si fosse costituita nel relativo giudizio di opposizione, dichiarando di ratificare l'operato del proprio legale).
Cass. civ. n. 20569/2025
In caso di passaggio del lavoratore alle dipendenze di altra società di multiservizi per "cambio appalto", non è applicabile né l'art. 9 c.c.n.l. Multiservizi - che garantisce al lavoratore, nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo, il mantenimento delle eventuali condizioni contrattuali ed economiche "di miglior favore" già in godimento - né il principio di irriducibilità della retribuzione, al quale restano estranee le indennità compensative di particolari modalità della prestazione lavorativa e di fattori di maggiore gravosità della stessa, il cui venir meno vale ad escludere il diritto alla relativa remunerazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di pagamento di somme a titolo di superminimo percepito dal precedente datore di lavoro e non pagato dal nuovo, in ragione di elementi di discontinuità nell'oggetto del nuovo contratto di appalto, che giustificavano la diversità di trattamento dei dipendenti, nonché della circostanza che non fosse stato conservato l'assetto della "squadra lavoro", in virtù del quale trovava giustificazione il superminimo precedentemente erogato al lavoratore).
Cass. civ. n. 20379/2025
I requisiti dell'obbligatorietà e dell'onerosità - che distinguono la retribuzione dalle donazioni - possono essere predicati anche in capo ad un'erogazione originariamente liberale, la quale si ripeta periodicamente in occasione delle medesime circostanze, con la conseguenza che le erogazioni qualificate come liberali dal datore di lavoro non hanno natura retributiva a condizione che siano concesse dallo stesso in assenza di qualsivoglia obbligo, per eventi eccezionali e non ricorrenti e senza alcun collegamento, neppure indiretto, con le prestazioni lavorative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come di natura retributiva il premio aziendale, sul presupposto che era di importo fisso ed era stato continuativamente erogato in favore del lavoratore, nonché assoggettato a contribuzione previdenziale e a trattenuta Irpef).
Cass. civ. n. 19484/2025
Quando il danneggiato da condotte illecite ascrivibili a più soggetti esercita l'azione di risarcimento dei danni cumulativamente nei confronti di tutti, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., il giudicato, in mancanza di una espressa domanda sul punto, non si estende anche all'accertamento della concausazione collettiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di una struttura sanitaria e del Ministero della Salute, in cui quest'ultimo, restando contumace, non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dell'altro convenuto, si fosse formato il giudicato sulla loro responsabilità comune, preclusivo del successivo accertamento, in distinto giudizio, della responsabilità esclusiva del Ministero stesso).
Cass. civ. n. 17992/2025
In tema di imposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede beneficiato.
Cass. civ. n. 28660/2023
La parte che ha prodotto un documento in giudizio non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, a meno che, al momento del relativo deposito, abbia fatto presente di volerlo invocare solo in parte, deducendo prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili.
Cass. civ. n. 25700/2023
Nel caso in cui la sentenza penale irrevocabile, nel disporre una confisca a carico di più coimputati, ne abbia ripartito l'importo tra gli stessi, colui che ha pagato l'intero ha azione di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali per le corrispondenti quote, senza che il giudice civile possa rimodularle in ragione dell'accertamento della gravità delle rispettive condotte.
Cass. civ. n. 23269/2023
Il trattamento economico aggiuntivo attribuito ai lavoratori dipendenti con il riconoscimento di determinati "benefit" (quali l'attribuzione di buoni libro e buoni giocattolo, nonché l'organizzazione di settimane verdi) erogati, a richiesta, per il tramite di associazione di mutuo soccorso - espressione di r.s.u. aziendale -, aventi la funzione, liberamente concordata con le parti sociali, di assicurare il benessere familiare dei lavoratori medesimi, non ha natura retributiva, atteso che i benefici in questione sono scollegati dallo svolgimento della prestazione lavorativa e, dunque, risultano privi del carattere di corrispettività, pur latamente inteso, che caratterizza la nozione di retribuzione.
Cass. civ. n. 22577/2023
In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina.
Cass. civ. n. 21400/2023
La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato come rinuncia la quietanza rilasciata da un Comune in relazione all'incasso di una polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell'adempimento degli obblighi discendenti da una convenzione urbanistica, non ritenendo decisivi, a tal fine, l'inquadramento nei ruoli dirigenziali del funzionario che l'aveva sottoscritta e la circostanza che nella stessa fossero contenuti un riferimento a "pretese determinate" e la formula di mero stile di "non aver più nulla a pretendere", tenuto conto, altresì, che, al momento della relativa redazione, il credito era "sub judice" a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal suddetto Comune).
Cass. civ. n. 19149/2023
La responsabilità della P.A., verso i terzi danneggiati, per il fatto illecito del proprio dipendente, che sorge in presenza di un nesso di occasionalità necessaria fra la condotta del dipendente agente e le funzioni da questo esercitate, non esclude mai la responsabilità del dipendente stesso, in capo al quale resta, se del caso, la facoltà di agire in via di regresso ex art. 1299 c.c. verso l'Ente preponente, allo scopo di ripartire la responsabilità in ragione delle eventuali rispettive colpe.
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
Cass. civ. n. 15098/2023
In tema di spese di mantenimento dei minori, la domanda di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da uno dei genitori ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.); a tale domanda si applica, pertanto, la prescrizione decennale decorrente dalla nascita del minore e non quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 2 c.c. per i contributi alimentari.
Cass. civ. n. 14378/2023
In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.
Cass. civ. n. 14079/2023
Il trasferimento del bene locato implica la continuazione del rapporto locatizio in capo all'acquirente, ma - salvo diverso accordo delle parti - non determina il subingresso di costui nel diritto al pagamento dei canoni non corrisposti e relativi al periodo anteriore alla cessione, restando detto credito in capo al precedente proprietario, in ragione dell'efficacia non retroattiva della successione a titolo particolare nel contratto.
Cass. civ. n. 10634/2023
In caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile trasformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determinando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
Cass. civ. n. 9150/2023
In caso di stipula di plurimi contratti di appalto relativi ad un'unica opera, ciascuna impresa, pur conservando la propria autonoma soggettività giuridica, può contrarre un'obbligazione unitaria con riferimento all'assunzione di responsabilità per il ritardo nei confronti del comune committente convenendo la pattuizione di una penale. Sicché a fronte dell'obbligazione assunta non rileva l'imputazione del ritardo, avendo questo attinenza ai soli rapporti interni tra gli appaltatori.
Cass. civ. n. 8998/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Cass. civ. n. 8536/2023
affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).
Cass. civ. n. 6772/2023
Nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d'appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, è applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano, di per sé, una prova ai sensi degli artt. 2699-2720 c.c., ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che, da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati delle caratteristiche previste dall'art. 2729 c.c., siano idonei a fondare una "praesumptio hominis".
Cass. civ. n. 6413/2023
Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.
Cass. civ. n. 5945/2023
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.
Cass. civ. n. 5479/2023
Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante dotato di adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la polizza fideiussoria, recante la firma apocrifa del legale rappresentante della società garantita, spiegasse effetti nei confronti della società, che la aveva fatta propria producendola al Ministero per ottenere una agevolazione sotto forma di finanziamento).
Cass. civ. n. 5475/2023
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.
Cass. civ. n. 4755/2023
In tema di contratto di locazione, nel caso in cui venga stipulato un contratto di locazione di bene immobile ad uso diverso da un soggetto locatore esentato dall'IVA e questi, trasferendo il bene immobile, ceda il contratto di locazione ad altro locatore cessionario il quale, viceversa, non benefici dell'esenzione, quest'ultimo non può pretendere di addebitare al conduttore quanto, non essendo soggetto esente, debba versare a titolo di IVA sull'importo del canone convenuto originariamente, essendo tenuto a rispettare il contratto ex art. 1599 c.c.
Cass. civ. n. 5945/2023
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.
Cass. civ. n. 19283/2022
La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.).
Cass. civ. n. 32061/2021
Una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta, abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che non disconosca la sottoscrizione ivi apposta, ma si limiti ad affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto con l'aggiunta della parola "saldo" previa cancellazione della parola "acconto" senza che fosse stata convenuta dalle parti una simile correzione, ha l'onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento.
Cass. civ. n. 14599/2020
La quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell'art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata ex artt. 543 ss. c.p.c. i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del proprio condominio, essendo egli terzo estraneo al rapporto contrattuale dal quale origina l'oggetto del pignoramento; in ogni caso, tale quietanza, ove opponibile al condomino procedente, non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c., trattandosi di "res inter alios acta", ma, quale prova atipica dal valore meramente indiziario, può essere liberamente contestata dal creditore e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri elementi probatori acquisiti al processo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/02/2016).
Cass. civ. n. 25774/2020
La clausola con cui si stabilisce che una parte del corrispettivo venga pagata alla sottoscrizione del contratto non ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza, ma ha, piuttosto, natura negoziale, in quanto costituisce la programmazione delle modalità di pagamento dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 542/2020
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero e non pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2017).
Cass. civ. n. 1572/2019
La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo. (Nella specie, la S.C. ha negato la valenza di quietanza liberatoria alla dichiarazione, contenuta nel rogito notarile, di avvenuta dazione di un assegno bancario in corrispettivo della compravendita immobiliare, la quale doveva intendersi avvenuta, in mancanza di diversa volontà delle parti, "pro solvendo" e non "pro soluto"). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/11/2016).
Cass. civ. n. 32458/2018
Il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 04/07/2011).
Cass. civ. n. 3404/2018
In caso di parziale pagamento del debito solidale, il condebitore solvente, ove la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, può esperire l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori e nei limiti di tale eccedenza, atteso che la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori e che assume rilievo, al riguardo, il depauperamento del suo patrimonio oltre il dovuto ed il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
Cass. civ. n. 21197/2018
Il condebitore solidale, sia "ex contractu" sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/06/2013).
Cass. civ. n. 13234/2017
Il condominio, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio intervenuto tra un condomino e l'ex amministratore, ove deduca la simulazione delle quietanze relative all'avvenuto pagamento degli oneri condominiali è da considerarsi "terzo" rispetto a quell'accordo, con la conseguenza che può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del'art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia tramite presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario ed il preteso simulato acquirente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/03/2015).
Cass. civ. n. 21686/2017
Colui che, senza esservi tenuto, adempie un'obbligazione solidale nell'interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato per carenza di interesse la domanda di un avvocato che, avendo pagato per intero l'imposta dovuta in solido dai propri assistiti per la registrazione di una sentenza, aveva agito in via di regresso nei confronti delle altre parti del giudizio).
Cass. civ. n. 9120/2015
La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la quietanza liberatoria come negozio di rinunzia, e ciò alla stregua sia di alcuni riferimenti testuali contenuti nella stessa, sia dello svolgimento di intese negoziali pregresse, rivelatrici della comune intenzione delle parti di definire ogni pretesa o rivendicazione comunque riferibile al precorso rapporto di lavoro subordinato, con contestuale costituzione, in funzione al tempo stesso transattiva e novativa, di un diverso rapporto di collaborazione autonoma). (Rigetta, App. Torino, 19/10/2007).
Cass. civ. n. 18094/2015
La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, qualificando come quietanza a saldo la dichiarazione del dipendente, resa prima dell'erogazione delle competenze di fine rapporto, di non avere altre pretese fondate sulle prestazioni di lavoro, aveva escluso che, a fronte dell'indicazione dell'importo complessivo da corrispondere "una tantum", fosse stato oggetto di consapevole rinuncia il computo ai fini del TFR dell'assegno percepito durante il distacco all'estero). (Rigetta, App. Torino, 22/09/2008).
Cass. civ. n. 22655/2011
Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione "pagato", o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sempreché tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c.; né si richiede, peraltro, che la dichiarazione di quietanza annotata sulla fattura sia autografa, potendo la stessa essere costituita anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura "pagato".
Cass. civ. n. 23142/2009
In tema di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni occorrendo, al fune di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi, un'apposita prescrizione di legge al pari della disposizione contenuta nella legge di contabilità generale (art. 55 R.D. n. 2440 del 1923) e nel relativo regolamento (artt. 26 ss. R.D. n. 827 del 1924) per i pagamenti eseguiti dallo Stato, non applicabile, all'Inps.
Cass. civ. n. 20657/2009
In tema di obbligazioni solidali passive, il pagamento integrale da parte di uno dei coobbligati, ed il successivo esperimento da parte di quest'ultimo dell'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori, determinano l'esaurimento del lato interno dell'obbligazione. Ne consegue che quando sia stata pronunciata sentenza di condanna in solido nei confronti di più debitori ed uno di questi, dopo avere rifuso la propria quota di obbligazione solidale ad altro condebitore in via di regresso, ai sensi dell'art. 1299 c.c., impugni vittoriosamente la sentenza di condanna, ove intenda ottenere la restituzione della somma pagata a titolo di regresso deve agire non nei confronti del condebitore che l'ha materialmente ricevuta, ma nei confronti del creditore, a nulla rilevando che la suddetta sentenza di condanna sia passata in giudicato nei confronti di altri coobbligati non impugnanti.
Cass. civ. n. 18406/2009
In materia di obbligazione solidale, ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei confronti del quale l'azione viene esercitata; ne consegue che, ove tale limite venga rispettato, l'azione di regresso può essere esercitata anche congiuntamente da più debitori che abbiano pagato l'intero debito, senza che il convenuto possa opporre che uno di costoro ha pagato meno di quanto dovuto, poiché la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori.
Cass. civ. n. 12691/2008
Il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale.
Cass. civ. n. 3921/2006
Poiché la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale — proveniente dal creditore e rivolta al debitore — che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo, l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione. Inoltre non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 dello stesso codice, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, vietati in virtù del combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c. (Nella specie, il principio è stato formulato con riferimento alla quietanza rilasciata dal venditore nell'atto pubblico di compravendita).
Cass. civ. n. 2469/2003
In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l'accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell'altro e non fa stato nei suoi confronti. Ciò non impedisce tuttavia al debitore escusso di agire in rivalsa verso il condebitore solidale, adducendo il fatto di aver dovuto soddisfare le ragioni del comune creditore, fermo restando che il convenuto in questo secondo giudizio è libero di proporre tutte le eccezioni idonee a paralizzare la pretesa dell'attore, anche in relazione a quanto già accertato nella precedente causa cui egli non ha partecipato.
Cass. civ. n. 12366/1998
In tema di obbligazioni, la presunzione di solidarietà dettata con riferimento ai rapporti esterni tra creditore e pluralità di debitori non si estende ai rapporti interni tra i condebitori solidali, spiegando, per converso, efficacia, tra questi ultimi, l'opposto principio della parziarietà dell'obbligazione, con la conseguenza che, nella ipotesi di pagamento parziale del debito solidale, al condebitore adempiente spetta l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori soltanto se la somma da lui pagata ecceda la quota di sua spettanza, e soltanto nei limiti di tale eccedenza, previa concreta dimostrazione, in sede giudiziaria, che la prestazione da lui esecutiva risulti effettivamente superiore alla sua quota.
Cass. civ. n. 2298/1996
L'art.1199 codice civile, con lo stabilire che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta del debitore, rilasciargliene quietanza, concepisce quest'ultima come un documento scritto che, pur non richiedendo particolari forme, attesti tuttavia inequivocabilmente con l'annotazione «pagato» o con altra equivalente, l'avvenuto pagamento, sicché la sola sottoscrizione della fattura inviata dal venditore-creditore all'acquirente-debitore, priva dell'attestazione dell'adempimento dell'obbligazione per esserne stata accertata la falsità, vale ad attribuire efficacia di scrittura privata, a norma dell'art. 2702 codice civile, alla fattura stessa, ma non è sufficiente a costituire quietanza per il difetto di ogni attestazione in tal senso.
Cass. civ. n. 2011/1994
I condebitori, nei cui confronti il debitore che ha adempiuto fa valere il suo diritto di regresso, possono opporre i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune solo se questi fatti, essendo precedenti alla data dell'adempimento, avrebbero potuto essere opposti al creditore nel momento dell'adempimento, e non anche se si tratta di fatti successivi, dei quali pretendano di avvantaggiarsi ai danni del coobbligato che ha pagato.
Cass. civ. n. 9135/1993
La simulazione della quietanza, che è un atto unilaterale recettizio contenente la confessione stragiudiziale del pagamento di una somma determinata, presuppone, ai sensi dell'art. 1414, secondo comma, c.c., un precedente e coevo accordo, tra il dichiarante ed il destinatario, diretto a porre in essere solo apparentemente il negozio confessorio.
Cass. civ. n. 6991/1987
La norma dell'art. 1199 c.c., sull'obbligo del creditore che riceve il pagamento di rilasciare quietanza al debitore che ne faccia richiesta, è derogabile, sicché il debitore, come può astenersi dal chiedere quietanza di un pagamento effettuato, cosa può impegnarsi a non chiederne in relazione a pagamenti ancora da effettuare. Va, pertanto, negata l'illegittimità di una disposizione di accordo sindacale che escluda, per la predisposizione di garanzie ritenute equivalenti dalle parti, il rilascio di quietanze, restando peraltro la vincolatività di tale accordo limitata, trattandosi di impegni connessi all'esercizio di un diritto individuale, ai lavoratori che abbiano sottoscritto raccordo o che abbiano conferito alle organizzazioni sindacali uno specifico mandato con rappresentanza o che, successivamente alla stipulazione dell'accordo, vi abbiano prestato acquiescenza o l'abbiano ratificato, anche con comportamenti concludenti.
Cass. civ. n. 5619/1987
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce, ai sensi dell'art. 277 c.c., gli stessi effetti del riconoscimento, per cui pone a carico del genitore, fin dalla nascita del figlio, tutti i doveri inerenti al rapporto di filiazione legittima (art. 261 c.c.), compresi quelli di mantenimento, educazione e istruzione. Pertanto, il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio, ha diritto di ripetere la quota delle relative spese nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità o la maternità naturale, in applicazione analogica dell'art. 1299 c.c., che prevede il regresso tra condebitori solidali quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi, alla stregua del principio che si trae dall'art. 148 (richiamato dall'art. 261 c.c. per la filiazione naturale) che, prevedendo l'azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, postula il diritto di quello adempiente di agire in regresso nei confronti dell'altro.
Cass. civ. n. 1762/1982
L'azione di regresso spettante al debitore solidale che abbia effettuato il pagamento è in sostanza un'azione di surrogazione, mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore soddisfatto nelle stesse condizioni di questo, di modo che, se il creditore non poteva più agire nei confronti di uno dei condebitori solidali (nella specie: a seguito di sentenza dichiarativa della prescrizione del credito, per la parte da lui dovuta), il medesimo, convenuto in via di regresso, ha diritto di eccepire al condebitore attore che al momento del pagamento egli non era più debitore.
Cass. civ. n. 2540/1975
Il coobbligato solidale intanto può proporre l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c., in quanto abbia già effettuato un pagamento valido ed efficace che, da un lato, giustifichi la richiesta di rivalsa della somma eccedente l'ammontare della propria quota e, dall'altro, assicuri ai condebitori escussi l'estinzione dell'obbligazione nei loro confronti. Pertanto, qualora si tratti di obbligazione solidale al risarcimento dei danni ai sensi dell'ars. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso.
Cass. civ. n. 1630/1973
Il rilascio della quietanza costituisce una obbligazione del creditore, il cui mancato adempimento non può tornare a danno del debitore. Pertanto quest'ultimo ha il diritto di provare l'avvenuto pagamento dell'obbligazione a suo carico e l'esercizio di questo diritto non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza. (Nella specie, si sosteneva che, in base all'espressa clausola di un contratto di assicurazione, l'avvenuto pagamento del premio poteva essere provato soltanto con la quietanza, e non anche con l'esibizione della copia di un assegno di cui il creditore ammetteva, peraltro, di avere riscosso l'importo).