Art. 100 – Codice civile – Riduzione del termine e omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione [95]. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.
[Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 9309/2025
L'azienda ereditaria è oggetto di comunione tra tutti i coeredi finché questi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, mentre quando essa viene esercitata da uno o da alcuni dei coeredi, la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi, materiali e immateriali, esistenti al momento dell'apertura della successione.
Cass. civ. n. 14407/2024
In tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata, che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di un'unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà del nuovo acquirente di partecipare al consorzio.
Cass. civ. n. 11411/2024
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva).
Cass. civ. n. 9456/2024
Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, cosicché anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali.
Cass. civ. n. 1710/2024
Nessuno dei partecipanti alla comunione di una strada interpoderale, costruita su una striscia di terreno di proprietà comune lungo il confine tra fondi, può servirsi della stessa per accedere ad un immobile di esclusiva proprietà, del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali è destinata la strada comune, perché l'uso a favore del detto immobile si risolve necessariamente nella costituzione di una vera e propria servitù, con evidente pregiudizio degli altri comunisti.
Cass. civ. n. 32353/2023
In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Cass. civ. n. 25462/2023
In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.
Cass. civ. n. 22502/2023
In caso di rigetto della domanda di costituzione, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, di servitù di passaggio e di inibitoria delle turbative al suo esercizio, dà luogo a "mutatio libelli", preclusa in sede di gravame, la proposizione di una domanda di accertamento del diritto di passaggio in virtù di una comunione incidentale "ex collatione privatorum agrorum", perché in tale modo si chiede l'accertamento di un diverso diritto "erga omnes", con mutamento degli elementi costitutivi della domanda, impedendosi all'appellato di sollevare pertinenti eccezioni ed argomentazioni.
Cass. civ. n. 12620/2023
Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.
Cass. civ. n. 12381/2023
Quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, non può configurarsi l'esercizio di una servitù in favore di uno dei comunisti, ostandovi il principio "nemini res sua servit" e si può, piuttosto, determinare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa.
Cass. civ. n. 3123/2023
In tema di agevolazioni IVA per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, di talché, in caso di comunione legale tra coniugi, è rilevante che l'immobile sia destinato a residenza familiare, essendo invece irrilevante che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, a prescindere che il bene sia divenuto oggetto della comunione, ai sensi dell'art. 177 c.c., mediante acquisto separato o congiunto da parte dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la fruizione del beneficio da parte del coniuge che non aveva spostato la propria residenza, in relazione all'acquisto "pro indiviso", insieme all'altro coniuge in regime di separazione patrimoniale, del solo diritto di abitazione sull'immobile, la cui proprietà era stata contestualmente acquistata dai figli).
Cass. civ. n. 19632/2020
L'affittuario dell'azienda ha l'obbligo di conservarla, in tutte le sue componenti, nello stato in cui viene affittata e, perciò, di sostenere tutte le spese necessarie a tale scopo. Ne consegue, ai fini della distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, che - a differenza di quanto avviene per il contratto di locazione di beni non produttivi (nel quale il conduttore non fa proprio il reddito derivante dalla cosa) - i lavori di manutenzione ordinaria vanno individuati "in negativo" e, cioè, escludendo quelle opere che sono da reputarsi straordinarie perché non finalizzate alla conservazione della originaria destinazione economica del bene e al ripristino della sua attitudine produttiva, eventualmente adoperando, in via orientativa e in assenza di un criterio discretivo certo, l'elenco esemplificativo delle riparazioni straordinarie di cui all'art. 1005 c.c., norma applicabile anche ad istituti diversi dall'usufrutto.
Cass. civ. n. 29506/2019
In materia di comunione nei diritti reali, la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo (nella specie, realizzazione di manufatto abusivo sul fondo confinante) esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri non richiede l'integrazione necessaria del contraddittorio trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l'accertamento della titolarità del proprio o dell'altrui diritto di proprietà.
Cass. civ. n. 22797/2019
Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/11/2015).
Cass. civ. n. 29457/2018
Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando l'erroneo presupposto da cui era partita la corte d'appello, rappresentato dall'affermazione secondo cui anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instaura una comunione sull'opera realizzata, trascurando che la proprietà resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità).
Cass. civ. n. 9920/2017
In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest'ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012).
Cass. civ. n. 14803/2017
Il nudo proprietario che chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto in conseguenza dell'abuso fattone, ex art. 1015 c.c., consistente nella mancanza di ordinarie riparazioni che lasci andare in perimento i beni che ne formano oggetto, deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tale condizione al momento della proposizione della domanda, mentre grava sull'usufruttuario, che affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, l'onere di provare tale circostanza, trattandosi un'eccezione diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio.
Cass. civ. n. 22703/2015
Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttuario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa.
Cass. civ. n. 16774/2013
Qualora una unità immobiliare facente parte di un condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all'assemblea che intenda deliberare l'approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo proprietario, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria.
Cass. civ. n. 2236/2012
Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di usufrutto, l'usufruttuario è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario non vi è tenuto, neppure in via sussidiaria o solidale. Peraltro, ove il nudo proprietario agisca nei confronti dell'usufruttuario per il rimborso di spese attinenti ai servizi comuni da lui sostenute, nel relativo giudizio è consentito all'usufruttuario contestare il debito sul rilievo del mancato godimento di tali servizi.
Cass. civ. n. 21774/2008
In tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiale, né può essere stabilita dall'assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge.
Cass. civ. n. 14813/2008
Il condominio esiste per la sola presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà per piani orizzontali, indipendentemente dall'approvazione di un regolamento e dalla validità del medesimo.
Cass. civ. n. 19994/2008
L'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo, tale comunione, al pari di ogni altra "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi,con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari addotti, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito per avere escluso rilevanza, ai fini della comproprietà di una strada interpoderale, di elementi quali un'antica mappa del tracciato della strada, l'ampiezza di questa, l'idoneità al percorso di mezzi meccanici, la presenza di numerazione civica e di varie porte a fronte strada, una lettera attestante l'esistenza, al di sotto della strada, di una tubatura per le acque di scolo delle proprietà frontiste). (Cassa con rinvio, App. Torino, 18 febbraio 2003).
Cass. civ. n. 19929/2008
Nelle vicende del rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne consegue che il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in comunione e che ciascun condomino è legittimato ad agire per il rilascio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato, senza che sia necessaria la partecipazione degli altri e, quindi, l'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 23291/2006
Quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto del diritto di usufrutto, l'atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile erga omnes e quindi anche al condominio, il quale è tenuto ad osservare le norme dettate dagli artt.1004 e 1005 c.c. in ordine alla ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario, tenuto conto che — in relazione al pagamento degli oneri condominiali che costituiscono un'obbligazione propter rem quindi tipica — la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa; pertanto, poiché anche le spese dovute dall'usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem non è consentito all'assemblea interferire sulla imputazione e sulla ripartizione dei contributi stabiliti dalla legge in ragione della loro natura, non rientrando nei suoi poteri introdurre deroghe che verrebbero a incidere su diritti individuali. Ne consegue che l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, deve ripartire le spese secondo la loro funzione e il loro fondamento, spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi i soggetti obbligati anche nel caso in cui l'assemblea non abbia provveduto ad individuarli.
Cass. civ. n. 8727/2005
Il diritto di servitù, per sua natura indivisibile in quanto inerente a tutto il fondo dal lato sia attivo che passivo, non può formare oggetto di comunione, poiché essa presuppone la frazionabilità per quote della cosa o del diritto comune, e ciò neppure nella sua forma cosiddetta impropria (che ricorre là dove il proprietario partecipa anch'egli per una determinata quota al godimento della cosa, insieme all'usufruttuario, ovvero quando su di un medesimo bene concorrono un diritto di proprietà ed uno di usufrutto, nella prima ipotesi trattandosi di vera e propria comunione di godimento, e nella seconda di concorso di diritti reali differenti per tipo). Infatti, diversamente da quest'ultima ipotesi (il cui elemento caratterizzante, coincidente con quanto si ha nella comunione propria, è da ravvisare nella estensione in forma diffusa sull'intero cespite di tutti i diritti coincidenti sul medesimo bene, solo astrattamente limitati dalla quota), in presenza di più servitù di passaggio sul medesimo fondo (a fortiori se quest'ultimo è in comproprietà tra più soggetti) si ha coesistenza di diritti di godimento di tipo diverso, differentemente connotati e non omogenei, il cui rispettivo contenuto è delimitato dalle utilità che il fondo dominante può trarre da quello asservito, con occasionale, frammentata e parziale coincidenza di facoltà inerenti all'esercizio di diritti di proprietà comune e servitù in rapporto a circoscritte porzioni del bene, sicché la disciplina di cui agli artt. 1100 e segg. c.c. risulta in tal caso inapplicabile.
Cass. civ. n. 18226/2004
Il condominio si costituisce ex se ed ope iuris senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento che ad esso dà origine.
Cass. civ. n. 19798/2003
Con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato retribuiti col sistema del cottimo misto, il diritto all'adeguamento del corrispettivo del compenso per il cottimo alle variazioni stabilite dalla legge per il lavoro straordinario - costituente una deroga rispetto al generale principio della non applicabilità ai compensi di cottimo degli adeguamenti previsti per il lavoro straordinario - è configurabile sia nel caso in cui le prestazioni lavorative a cottimo si siano svolte oltre l'orario normale, sia nell'ipotesi in cui la parametrazione della retribuzione a cottimo al compenso per il lavoro straordinario sia disposta dal datore di lavoro nell'ambito di un suo potere discrezionale.
Cass. civ. n. 12085/1998
Il concetto di rinnovamento delle attività abbisognevoli di riparazione, cui si riferisce l'art. 1005 c.c. in tema di ripartizione delle spese relative alla cosa oggetto di usufrutto, è ben diverso dal concetto di innovazione cui si riferiscono, in tema di condominio negli edifici, gli artt. 1120 e 1121 c.c. Il primo concetto va posto in relazione ad opere che comportano la sostituzione di entità preesistenti, ma ormai inefficienti con altre pienamente efficienti. Il secondo riguarda, invece, opere che importano un mutamento della cosa nella forma e nella sostanza, con aggiunta di entità non preesistenti o trasformazione di alcuna di quelle preesistenti.
Cass. civ. n. 1571/1995
Il nudo proprietario, ancorché abbia consentito che l'usufruttuario consegua il possesso dei beni senza previa prestazione d'idonea garanzia, può proporre domanda di accertamento dell'obbligo dell'usufruttuario di prestarla.
Cass. civ. n. 4971/1991
La contitolarità di un'utenza di irrigazione pubblica non cade sulla proprietà o su altro diritto reale e quindi non è comunione in senso tecnico ai sensi dell'art. 1100 c.c., con conseguente inapplicabilità a. tale rapporto della disciplina prevista dagli artt. 102 e 784 c.p.c.
Cass. civ. n. 4524/1988
La legittimità o meno di un accordo aziendale in tema di cottimo e di determinazione delle relative tariffe deve essere dal giudice del merito verificata mediante una compiuta analisi dell'accordo stesso in relazione ai parametri normativi stabiliti dagli artt. 2100 e 2101 c.c. ed alle disposizioni in materia della contrattazione collettiva nazionale di categoria, tenendo conto, quanto al problema delle conseguenze disciplinari del mancato rispetto dei ritmi di cottimo, che le sanzioni applicabili al lavoratore per tale condotta, configurabile come scarso rendimento, vanno ricercate nel codice disciplinare predisposto dal contratto collettivo di categoria, non occorrendo che esse siano predeterminate dall'accordo aziendale predetto. (Principio affermato in relazione all'accordo 4 marzo 1981 del quale l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva escluso l'idoneità a determinare la caducazione del regime di cottimo libero — ed all'art. 11 del C.C.N.L. del 1979 per le aziende metalmeccaniche).
Cass. civ. n. 692/1988
La prefissazione dei ritmi di cottimo costituisce materia di contrattazione collettiva in relazione alla quale le organizzazioni sindacali svolgono una funzione di tutela delle condizioni di lavoro e di salvaguardia delle condizioni di salute dei lavoratori, i quali, nell'esecuzione del cottimo, impegnano maggiori energie psicofisiche. Ne deriva che la scelta e l'attuazione dei mezzi di tutela di tali beni primari configurano esercizio di attività sindacale, con l'ulteriore conseguenza che costituisce condotta o comportamento antisindacale, suscettibile di repressione ai sensi dell'art. 28 della L. n. 300 del 1970, l'irrogazione di sanzioni disciplinari a lavoratori che — oltre il rendimento minimo contrattualmente previsto — si siano rifiutati di eseguire il cottimo nella maggiore misura pretesa dal datore di lavoro in contrasto con le rivendicazioni sindacali.
Cass. civ. n. 4446/1982
In tema di differenza fra società e comunione, in cui si verifica comunque un conferimento di beni o il fenomeno di una massa di beni comuni, rileva la prevalenza nella comunione dell'elemento statico e nella società di quello dinamico nel senso che i beni sui quali cade il condominio sono direttamente oggetto di godimento secondo la destinazione loro propria, mentre — nella società — sono strumento per il compimento di un'attività, i cui utili saranno poi ripartiti fra le parti, senza che ad escludere l'esistenza di una società (occasionale) sia sufficiente l'unicità dell'affare, in dipendenza della sua rilevanza economica e della molteplicità e complessità degli atti che lo svolgimento ai fini di lucro comporta.
Cass. civ. n. 510/1982
L'avvenuta costruzione di un edificio, del quale siano proprietari più soggetti, è sufficiente — ancorché non sia ancora intervenuto il rilascio del certificato di abitabilità dei singoli appartamenti — per l'esistenza del condominio, con la conseguente applicabilità delle norme (artt. da 1100 a 1139 c.c.) ad esso relative, costituendo la nomina dell'amministratore, l'approvazione del regolamento e la determinazione delle quote millesimali soltanto strumenti per la gestione degli interessi comuni e l'osservanza degli obblighi connessi al preesistente rapporto di comunione, che di essi costituisce la fonte, salve eventuali modifiche od integrazioni pattizie.
Cass. civ. n. 2481/1981
A norma dell'art. 2100 c.c. l'obbligatorietà del cottimo si verifica soltanto quando sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro in economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato, superiore a quello conseguibile in detta ipotesi normale: il che può verificarsi o in conseguenza dei ritmi produttivi imposti da una particolare organizzazione del lavoro (come nel caso di linea a catena o di linea a flusso continuo) o quando la valutazione della mercede da corrispondere avvenga sulla base dell'unità di tempo mediamente necessario per il conseguimento di un dato risultato produttivo e sia cosa il risultato della misurazione dei tempi di lavoro. (Nel caso in esame la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente i giudici del merito avessero negato l'applicabilità dell'art. 2100 c.c. allorché il datore di lavoro, avendo accertato che l'introduzione di nuovi macchinari si era tradotta in un incremento della produttività aziendale, aveva offerto ai propri dipendenti un incremento percentuale della paga base, destinato a rimanere fisso, indipendentemente da eventuali variazioni in più o in meno di siffatto incremento).
Cass. civ. n. 699/1976
L'usufruttuario deve godere il bene impiegando la diligenza del buon padre di famiglia e, pertanto, quando l'usufrutto abbia ad oggetto un fondo rustico la cui gestione sia stata affidata a terzi, è obbligato a controllare che siano compiute tutte le attività necessarie per conservare immutate la naturale destinazione del fondo e la normale efficienza dell'organizzazione, in modo da impedire, nel caso di terreni arborati e con piante fruttifere, che l'inaridimento di queste sia dovuto a mancanza di cure idonee.
Cass. civ. n. 2986/1975
Le norme di cui agli artt. 1004 e 1008 c.c., che stabiliscono i criteri di ripartizione dei carichi di godimento e delle spese di custodia fra nudo proprietario ed usufruttuario, operano nei rapporti interni e, di regola, non sono opponibili al terzo creditore, salvo che diversamente risulti dal titolo del suo credito.
Cass. civ. n. 2637/1975
A norma degli artt. 1008 e 1009 c.c., l'usufruttuario è tenuto all'assolvimento dei soli carichi che gravano sul godimento, in quanto ne costituiscono il corrispettivo o servono a renderlo possibile o ad incrementarlo, ovvero, infine, si risolvono in un prelievo del reddito, mentre incidono soltanto sul nudo proprietario i carichi che gravano sul bene capitale in sé considerato, poiché si risolvono nel prelievo di una parte di esso o del suo valore, ovvero servono ad assicurarne l'integrità.
Cass. civ. n. 3331/1974
Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni; sicché alla pluralità dei titoli di divisione del complesso, si hanno tante divisioni quante sono le masse predette.
Cass. civ. n. 1023/1974
Nel caso di successione ereditaria nella quotaparte di un bene indiviso, ove nella quota caduta nella successione ereditaria subentrino due o più eredi, alla comunione convenzionale originaria, che si estende all'intero bene che forma oggetto della comunione — e a cui partecipano anche gli eredi aventi diritto alla quota della comunione convenzionale caduta nella successione — si aggiunge una comunione ereditaria, che resta, peraltro, distinta dalla comunione convenzionale, sia dal lato soggettivo che oggettivo: in quanto, da un lato, resta limitata, nei loro rispettivi reciproci rapporti, tra i soli aventi diritto alla successione; e, d'altro lato, ha per oggetto la sola quota di comproprietà che, nella comunione convenzionale, spettava al de cuius, estendendosi nel contempo a tutti gli altri beni che sono caduti nella successione ereditaria.