Art. 98 – Codice civile – Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto [112, 136].
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [737 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 14098/2025
Costituisce concorrenza sleale la condotta di un imprenditore che, per il tramite di propri dipendenti già alle dipendenze del concorrente, si appropria di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo, non rilevando la circostanza che essi fossero già noti al medesimo imprenditore ed a tali dipendenti, trattandosi di un complesso strutturato di informazioni aziendali comunque riservate, e non divulgabili ove esse superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati, il cui trasferimento è idoneo ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornirgli un vantaggio competitivo che trascende la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Cass. civ. n. 14095/2025
In presenza di un marchio complesso, benché la valutazione della somiglianza tra i segni non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con quella dell'altro, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, giudicando della contraffazione di un marchio complesso contenente una parte denominativa ed una figurativa, aveva ricondotto la capacità distintiva del marchio all'elemento figurativo rappresentato da un cane bassotto, desumendone la sussistenza del rischio di confusione tra i segni in conflitto).
Cass. civ. n. 10553/2025
Non costituisce esatto adempimento il pagamento eseguito - di iniziativa del debitore e senza preventivo accordo con il creditore - con modalità diverse da quelle pattuite, che non assicurino il soddisfacimento del credito.
Cass. civ. n. 1923/2025
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Cass. civ. n. 1808/2025
La conferitaria d'azienda, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, è responsabile in solido, al pari del cessionario, con la conferente per il pagamento delle sanzioni irrogate per gli omessi versamenti delle imposte riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il beneficium excussionis, anche quando il conferimento di azienda in società è avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c.
Cass. civ. n. 1160/2025
Configura condotta contraria alla correttezza professionale, sanzionata dall'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c., lo sfruttamento di un pregresso rapporto commerciale preferenziale che consente all'azienda di carpire informazioni su un prodotto altrui avente determinate caratteristiche (coperte, o meno, da diritti di privativa), al fine di immettere in pochissimo tempo in commercio, senza porre in essere gli investimenti usualmente necessari, un'innovazione tecnologica realizzata dal concorrente, presentandola al mercato come una novità assoluta.
Cass. civ. n. 626/2025
In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).
Cass. civ. n. 20658/2024
Nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.; ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e non deve, nell'assicurazione per conto altrui, riferire all'assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità.
Cass. civ. n. 18683/2024
È invalida la registrazione di un segno come marchio, se può indurre nel pubblico l'erronea convinzione che il prodotto provenga da un'area territoriale nota per le eccellenti qualità di quel prodotto, giacché in tale ipotesi si verifica un effetto distorsivo del mercato, ingenerato dall'inganno subito dai consumatori - portati a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota - e ciò a prescindere dall'appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell'area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per contraffazione conseguente alla dedotta invalidità della registrazione di un segno come marchio, proposta da un noto birrificio nei confronti di imprese concorrenti che avevano utilizzato il segno su prodotti provenienti da area geografica diversa da quella boema, in cui l'attore produceva il proprio prodotto).
Cass. civ. n. 14944/2024
In tema di concorrenza sleale, il cd. storno vietato di dipendenti non ricorre ove l'imprenditore avvii una collaborazione professionale con il prestatore d'opera, che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro, disattendendo l'obbligo di preavviso o il divieto di concorrenza contratti con il vecchio datore di lavoro, poiché l'imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto e l'assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo dimostrare che tale comportamento è univocamente finalizzato all'intenzionale scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'unità concorrente, così da menomarne la vitalità economica.
Cass. civ. n. 12843/2024
La ratifica dell'operato del falsus procurator può essere compiuta anche dal difensore in sede processuale, purché la procura alle liti a questo conferita includa il potere di disporre del diritto in contesa, potere non desumibile dalla formula di stile secondo cui il mandato comprende "ogni più ampia facoltà di legge".
Cass. civ. n. 12685/2024
La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.
Cass. civ. n. 12680/2024
In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal momento del loro passaggio in giudicato, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e, correlativamente, l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo che viene sancito mediante una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento.
Cass. civ. n. 10531/2024
In tema di diritti reali minori su cosa altrui, l'usufrutto congiuntivo può essere costituito per atto tra vivi laddove le parti, anche implicitamente ma in modo inequivoco, prevedano un diritto di accrescimento fra cousufruttuari come nel caso in cui la riserva d'usufrutto riguardi un immobile ad uso abitativo indicato nel suo complesso, e non invece in relazione alla quota indivisa riferita a ciascuno dei beneficiari, accompagnata dalla locuzione "loro vita natural durante". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il decesso di uno degli usufruttuari avesse determinato il consolidamento della sua quota di usufrutto con la nuda proprietà spettante sull'intero immobile ad un terzo avente causa della figlia dei titolari del diritto di usufrutto).
Cass. civ. n. 10464/2024
In tema di compensi dovuti dal cliente all'avvocato per prestazioni giudiziali civili, la promessa di pagamento comporta l'astrazione processuale della causa, e cioè ha l'effetto di sollevare il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto.(Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza che pur in presenza di una promessa di pagamento, relativa alla difesa prestata da due avvocati nei medesimi procedimenti civili, aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore di uno solo dei difensori, per non essere stato provato dal difensore lo svolgimento delle prestazioni effettuate).
Cass. civ. n. 7913/2024
In tema di contratto di assicurazione, l'eventuale reticenza dell'assicurato, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un'influenza determinante sulla formazione del consenso dell'assicuratore, sicché non può, per definizione, riguardare circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto stesso.
Cass. civ. n. 3477/2024
La dichiarazione con la quale taluno si impegna a pagare un debito futuro, non determinato nel quantum, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, restando, invece, a suo carico la dimostrazione dell'effettivo ammontare della somma pretesa, come cristallizzatosi in epoca successiva alla promessa.
Cass. civ. n. 3265/2024
Nell'ipotesi di stipulazione di un contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società, non ricorre la fattispecie del falsus procurator, in quanto quest'ultima presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo - ossia che sia stato esercitato il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui, in difetto del suo effettivo conferimento -, e non già che questi abbia falsificato la firma della parte, apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione, anziché la propria, con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto stesso deve ritenersi nullo per difetto del consenso.
Cass. civ. n. 35257/2023
Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia – aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).
Cass. civ. n. 31296/2023
La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.
Cass. civ. n. 30952/2023
La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità.
Cass. civ. n. 29119/2023
In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti della società contribuente, nella forma risultante successivamente ad un'operazione di trasformazione societaria, è valido anche ove la verifica fiscale si riferisca a periodi ad essa antecedenti, poiché la trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro, ma solo la modifica della struttura e dell'organizzazione dell'ente, lasciandone immutata l'identità soggettiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto invalidi gli avvisi di accertamento emessi e notificati nei confronti di una s.r.l., sebbene la verifica fiscale fosse riferita ad un periodo di imposta in cui l'ente, prima di un'operazione di trasformazione, aveva la forma di s.a.s.).
Cass. civ. n. 28202/2023
Ai fini della successione nel diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 985 c.c. da parte degli eredi del donante usufruttuario, qualora quest'ultimo si sia riservato l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà.
Cass. civ. n. 28141/2023
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali; pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine all'inesistenza della relativa obbligazione. (Principio affermato in relazione ad assegni consegnati in bianco in funzione di garanzia, sul presupposto dell'irrilevanza della nullità del corrispondente patto rispetto alla validità ed efficacia dei titoli quali promessa di pagamento).
Cass. civ. n. 27349/2023
In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti della banca da una società, la quale aveva tollerato per oltre quattro anni e mezzo che una propria collaboratrice, priva del potere di compiere atti dispositivi in rappresentanza della medesima società, avesse continuato a svolgere operazioni di addebito sul proprio conto corrente - nel caso almeno 124 - senza preoccuparsi di acquisire contezza del reale andamento del rapporto, omettendo altresì di segnalare alla banca la mancata ricezione dei relativi estratti conto).
Cass. civ. n. 25700/2023
Nel caso in cui la sentenza penale irrevocabile, nel disporre una confisca a carico di più coimputati, ne abbia ripartito l'importo tra gli stessi, colui che ha pagato l'intero ha azione di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali per le corrispondenti quote, senza che il giudice civile possa rimodularle in ragione dell'accertamento della gravità delle rispettive condotte.
Cass. civ. n. 24888/2023
In tema di adozione di maggiorenni, l'art. 311, comma 1, c.c., nel richiedere il necessario consenso dell'adottante, da prestarsi dinanzi al presidente del Tribunale, configura tale manifestazione di volontà come atto personalissimo, cosicché, ove intervenga il decesso dell'adottante prima che detto incombente abbia avuto luogo, l'adozione non può essere pronunciata e, se pronunciata, deve ritenersi affetta da nullità.
Cass. civ. n. 23739/2023
In tema di risarcimento dei danni cagionati dalla contraffazione di segni distintivi, l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 1), c.c., comporta la presunzione di colpa prevista dall'art. 2600, comma 3, c.c., che onera, pertanto, l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo da valutarsi secondo il canone civilistico 'oggettivato', riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul c.d. agente modello.
Cass. civ. n. 22034/2023
In tema di segni distintivi, la valutazione della capacità distintiva di un marchio complesso, composto da elementi denominativi ed elementi figurativi, impone al giudice di esaminare le qualità intrinseche di entrambi, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante, in quanto, sebbene i primi siano in linea di principio maggiormente distintivi rispetto ai secondi – dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l'elemento figurativo – non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, potendo questi ultimi, per la forma, dimensioni, colore o la loro collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo.(Affermando detto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa a seguito dell'opposizione alla registrazione di un marchio in cui l'elemento figurativo era composto da due "C" contrapposte e quello denominativo era rappresentato dal patronimico "Gianni Altieri", ritenendo che pur a fronte di innegabili somiglianze, l'aggiunta dell'elemento patronimico fosse sufficiente ad escludere il rischio di confusione fra i segni in conflitto).
Cass. civ. n. 21586/2023
In tema di risarcimento del danno da concorrenza sleale, il pregiudizio alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale confusoria non può ritenersi sussistente "in re ipsa", ma va allegato e dimostrato da parte del danneggiato.
Cass. civ. n. 7682/2023
La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia un carattere meramente ricognitivo di un situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.
Cass. civ. n. 9437/2023
In tema di imposte sui redditi, il credito di imposta sui dividendi, previsto dall'art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, spetta all'ente territoriale non solo in caso di trasformazione diretta delle aziende municipalizzate in società di capitali, ma anche qualora venga costituita una nuova società con conferimento di azienda o ramo di azienda, poiché il riferimento alla trasformazione non richiama la nozione civilistica di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., ma attiene all'adozione, da parte degli enti locali, di modelli privatistici di gestione dei servizi pubblici, a prescindere dalle modalità di costituzione del soggetto affidatario.
Cass. civ. n. 12049/2023
In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche non integra necessariamente un atto anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c., dovendosi distinguere tra norme volte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione è sempre riconducibile entro il paradigma contemplato da detta disposizione, e norme che impongono costi alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione non costituisce di per sé l'illecito in parola, occorrendo che l'imprenditore che si duole degli atti del concorrente ne dimostri l'attitudine potenzialmente lesiva dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato.
Cass. civ. n. 6876/2023
In tema concorrenza sleale, la tutela risarcitoria va riconosciuta anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 c.c., qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno eziologicamente collegato a questi ultimi; ove il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, il risarcimento è parametrato, oltre che sul danno emergente e sul danno non patrimoniale, anche sul danno da lucro cessante, sempreché la condotta lesiva abbia determinato una contrazione dei ricavi del danneggiato o abbia avuto, comunque, un'incidenza sul relativo importo.
Cass. civ. n. 10532/2022
La disciplina dell'equa riparazione di cui alla l. n. 89 del 2001, per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, § 1, della CEDU, non trova applicazione nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata in seguito alla presentazione della dichiarazione di credito ai sensi dell'art. 498 c.c., atteso che i procedimenti di natura non contenziosa e unilaterale, senza interessi contraddittori in gioco, non rientrano tra le "controversie" sui diritti e doveri di carattere civile, di cui alla norma sopra menzionata.
Cass. civ. n. 15913/2022
L'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire ex art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni occorsi al bene oggetto del suo diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva accolto la domanda dell'usufruttuario di un bosco ceduo, volta al risarcimento dei danni cagionati dall'erronea esecuzione del taglio degli alberi da parte dei terzi titolari del relativo diritto).
Cass. civ. n. 23265/2022
Supposta l'originaria coincidenza fra la posizione di titolare della piena proprietà di un bene e quella di locatore, ove successivamente la piena proprietà, per eventi di carattere dichiarativo o costitutivo venga a scindersi nel senso dell'attribuzione della nuda proprietà e dell'usufrutto rispettivamente a soggetti diversi, la qualità di locatore, in virtù delle Disposizioni coordinate degli artt. 981, 984, 999 cod. civ., si concentra per tutti i riflessi, attivi e passivi, sostanziali e processuali, nel titolare dell'usufrutto, e ciò tanto nella costituzione dell'usufrutto per atto tra vivi, quanto nella costituzione mortis causa.
Cass. civ. n. 2091/2022
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Cass. civ. n. 35574/2022
In caso di costituzione di società (nella specie a responsabilità limitata), con conferimento di azienda destinata all'esercizio di impresa individuale, si verifica un fenomeno traslativo e non successorio, cui non si applica la disciplina dell'art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro), con la conseguenza che eventuali irregolarità od infrazioni alla normativa fiscale, commesse nell'esercizio dell'impresa individuale, ricadono sul titolare della stessa e di esse non può essere chiamata a rispondere la società conferitaria, trattandosi di soggetto del tutto diverso.
Cass. civ. n. 18034/2022
In tema di atti di concorrenza sleale, l'art. 2598, n. 3, c.c., costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale, sì che in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente.
Cass. civ. n. 15141/2022
In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia "pro soluto", con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione "pro solvendo" l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore cedente, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito.
Cass. civ. n. 32787/2022
L'espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall'art 1988 c.c., in quanto, mentre quest'ultima si colloca fra i negozi unilaterali, la prima integra un contratto, caratterizzato dall'incontro delle volonta di chi si pone come nuovo debitore (accanto, e talora al posto, del debitore originario) e chi lo accetta come tale.
Cass. civ. n. 4938/2022
La ratifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dal "falsus procurator", non richiede necessariamente che il "dominus" manifesti per iscritto la volontà di far proprio quel contratto, potendo essere integrata anche dall'atto di citazione, notificato alla controparte e sottoscritto dal rappresentato o dal suo procuratore "ad litem", con il quale si chieda l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., trattandosi di atto scritto che, redatto per fini conseguenziali alla stipulazione del contratto preliminare medesimo, è incompatibile con il rifiuto dell'operato del rappresentante senza poteri.
Cass. civ. n. 26871/2022
In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'inefficacia di un contratto di noleggio di una tendostruttura, in quanto concluso da un "falsus procurator", era stata eccepita, da parte dell'opponente al decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo, solo all'esito della consulenza tecnica grafologica che attestava la falsità di un documento dalla stessa prodotto, a fronte di un'iniziale difesa imperniata sulla diversa qualificazione del contratto alla stregua di compravendita, con deduzione dell'integrale pagamento del prezzo).
Cass. civ. n. 15841/2022
Colui che, in qualità di "falsus procurator", abbia stipulato un contratto in nome e per conto di un terzo, al quale poi succeda "mortis causa", non può eccepirne l'inefficacia per carenza del potere rappresentativo, dovendosi ritenere che, alla stregua delle regole della correttezza, egli sia automaticamente vincolato in proprio al negozio per effetto dell'accettazione dell'eredità.
Cass. civ. n. 33968/2022
In virtù del necessario coordinamento della disciplina generale degli artt. 1597, 1598 e 1938 c.c. con quella speciale degli artt. 28 e 29 della l. n. 392 del 1978, la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni del conduttore di un immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo si protrae, salva diversa volontà negoziale, fino alla scadenza del secondo sessennio di durata, posto che solo a partire da tale momento la locazione può cessare per un comportamento meramente potestativo delle parti (secondo la logica sottesa all'art. 1597 c.c.), mentre alla scadenza del primo sessennio la cessazione può intervenire solo per disdetta da comunicarsi nei termini stabiliti ovvero a seguito dell'esercizio della facoltà di diniego del rinnovo da parte del locatore per i motivi previsti nel citato art. 29 (dunque, in forza di un contegno non meramente potestativo, siccome caratterizzato da particolari modalità e termini).
Cass. civ. n. 22183/2021
Il perfezionamento dell'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, richiede, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali ed ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto, che l'amministrazione debitrice - cui l'atto di cessione va notificato a cura del cedente - comunichi entro 90 giorni dalla notifica il riconoscimento della propria posizione debitoria, atteso che, in considerazione del rigore che assiste le operazioni contabili delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, la specifica disciplina è disancorata dalle disposizioni del codice civile concernenti la cessione ordinaria dei crediti, realizzando piuttosto una fattispecie di "datio in solutum", avente struttura non contrattuale, in deroga allo schema generale previsto dall'art. 1198 c.c., con effetto estintivo del debito dalla data della cessione medesima e non da quella della riscossione del credito da parte del cessionario.
Cass. civ. n. 41438/2021
In tema di rappresentanza senza poteri, se la domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto sia proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso rappresentante che lo ha stipulato, si determina un cumulo soggettivo che trasforma l'originario litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale funzionale a prevenire l'eventuale contrasto di giudicati, sicché non può essere disposta la separazione delle cause ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c. e le vicende anomale del processo, come l'estinzione, concernono tutte le parti; pertanto, nell'ipotesi di mancata rinnovazione della citazione disposta in favore del rappresentante senza potere non costituitosi in giudizio, l'estinzione, ex art. 303, comma 3, c.p.c., va dichiarata con riferimento all'intero processo e non solo nei confronti della parte nei cui confronti non si è proceduto alla detta rinnovazione.
Cass. civ. n. 1519/2021
In caso di trasformazione cd. "regressiva", ex art. 2498 e ss. c.c., di una società a responsabilità limitata in associazione sportiva, è applicabile al primo ente il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall., posto che a seguito della trasformazione in parola, da un lato, muta radicalmente il regime della responsabilità patrimoniale del soggetto trasformato, dall'altro lato, l'esercizio dell'attività d'impresa non è più attuale.
Cass. civ. n. 10092/2020
In ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE FORLI', 19/07/2014).
Cass. civ. n. 19894/2020
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore, per cui ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna; ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore. Pertanto, nel caso in cui, il pagamento sia previsto successivamente alla consegna della merce e il venditore abbia agito in via giudiziale per ottenere l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio dell'art. 1498, comma 3, c.c., ossia nel domicilio del venditore.
Cass. civ. n. 731/2020
Il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, mancante dell'indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente; né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore.
Cass. civ. n. 2431/2020
La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità.
Cass. civ. n. 14254/2020
In tema di poteri dei legali rappresentanti di una società di persone, al fine di verificare se il compimento di un atto da parte dell'amministratore rientri o meno tra quelli consentiti dall'art. 2298 c.c., è sufficiente accertare che l'atto compiuto rientri tra quelli indicati nell'oggetto sociale, senza necessità di un accertamento caso per caso della effettiva strumentalità di questo atto rispetto a tale oggetto, atteso che, nel bilanciamento tra la tutela degli interessi della società e quella dell'affidamento dei terzi, siffatta indagine, oltre a presentarsi estremamente difficoltosa per il terzo, introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l'efficacia dei singoli atti. Ne consegue che, a fronte di un'espressa previsione statutaria, che indichi nell'oggetto sociale la possibilità per il legale rappresentante del compimento di un determinato atto, non dovrà essere il terzo a dimostrare l'effettiva pertinenza dell'atto all'oggetto sociale, ma sarà onere della società provare, che, a prescindere dalla formale previsione, l'atto compiuto è estraneo all'oggetto sociale.
Cass. civ. n. 8944/2020
In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.
Cass. civ. n. 7676/2020
In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche che non siano direttamente rivolte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale non integra di per sé la fattispecie illecita di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., dovendo piuttosto accompagnarsi alla violazione anzidetta il compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei diritti altrui, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato.
Cass. civ. n. 30247/2019
In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 31/05/2016).
Cass. civ. n. 32692/2019
La disposizione del terzo comma dell'art. 1498 c.c., a norma della quale il pagamento della merce compravenduta, quando non deve essere contestuale alla consegna, va eseguito al domicilio del venditore, è operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/01/2015).
Cass. civ. n. 28987/2019
In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 15454/2019
Nel processo tributario, in tema di formazione della prova critica valgono i medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c., laddove: la "precisione" va riferita all'indizio costituente il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso sia ben determinato nella realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la "concordanza", infine, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza d'appello che aveva escluso il superamento della presunzione di cui all'art. 1298 c.c. in ipotesi di accertata differenza reddituale tra cointestatari di conto corrente, non riconoscendo a tale circostanza valore indiziario, in mancanza di una regola di esperienza che consenta di correlarla alla riferibilità delle somme, in un determinato periodo, ad uno solo dei correntisti).