Art. 104 – Codice civile – Effetti dell’opposizione
[L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalle legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione].
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero [102], può essere condannato al risarcimento dei danni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Quando ti sposi, non stai facendo solo una scelta personale: il matrimonio produce effetti giuridici su patrimonio, responsabilità e rapporti familiari.
- In mancanza di scelta diversa, si applica la comunione legale dei beni: ciò che si acquista durante il matrimonio appartiene a entrambi i coniugi.
- Molte coppie ignorano il regime patrimoniale adottato e le sue conseguenze, che emergono soprattutto nei momenti di crisi.
- Le promesse di matrimonio non sono irrilevanti: la loro rottura senza giusta causa può comportare responsabilità per le spese sostenute.