Art. 104 – Codice civile – Effetti dell’opposizione

[L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalle legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione].

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero [102], può essere condannato al risarcimento dei danni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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