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Art. 102 — Persone che possono fare opposizione

Art. 102 — Persone che possono fare opposizione

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio [ 86 ].

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto [ 149 ], ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento [ 84 ss. ] o se gli consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione [ 85 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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