Art. 103 – Codice civile – Atto di opposizione

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla [102], le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio [47] nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

[L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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