Art. 156 bis – Codice civile – Cognome della moglie
Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito [143 bis], quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 234/2025
In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.
Cass. civ. n. 21070/2024
Posto che l'eccezione ex art. 1460 c.c. può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati, il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica non abilita il fornitore a sospendere - ex art. 1565 c.c., norma che costituisce specificazione della generale eccezione di inadempimento - l'esecuzione di un distinto contratto, successivamente stipulato con lo stesso cliente, non potendosi configurare un collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi.
Cass. civ. n. 20034/2024
In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita; solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.
Cass. civ. n. 4715/2024
In tema di assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, la rinuncia al predetto contributo economico, effettuata nel giudizio d'appello dalla beneficiaria, non preclude, di per sè, la domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno medesimo, formulata dal coniuge obbligato per il periodo pregresso.
Cass. civ. n. 35385/2023
In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito disponendo che nella rivalutazione delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile debba essere computato anche il periodo di sette anni di convivenza prematrimoniale, durante il quale alla coppia era nato un figlio e uno dei due futuri coniugi aveva maturato un reddito da lavoro di importo economico assai rilevante).
Cass. civ. n. 34728/2023
coniuge - Cessazione per intervenuta instaurazione di rapporto di fatto o di comune progetto di vita con nuovo partner - Onere della prova - A carico dell’obbligato - Contenuto. In tema di crisi familiare, il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa.
Cass. civ. n. 17805/2023
In tema di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti; pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato.
Cass. civ. n. 9619/2023
In tema di determinazione dell'assegno divorzile, occorre considerare non soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale o quelli derivanti dal godimento di trattamenti pensionistici o assistenziali, ma anche l'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, le quali, acquisite in corso di convivenza o frutto di miglioramenti successivi della situazione economica dell'obbligato, purché costituenti sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta all'epoca, rilevano sia sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme d'investimento comportano, sia sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, trattandosi di risorse economiche che esprimono la "ricchezza" complessivamente considerata di ciascuno dei coniugi ai fini dell'accertamento del significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Cass. civ. n. 6544/2023
In tema di IMU, la traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal proprietario all'assegnatario della casa coniugale, prevista dall'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione innovativa che qualifica in termini di diritto reale, anziché personale di godimento, la posizione del coniuge non proprietario, a cui viene assegnata la casa coniugale in quanto affidatario dei figli minori.
Cass. civ. n. 3485/2023
In tema di imposte dirette sull'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi, le somme percepite in un'unica soluzione a titolo di arretrati, a seguito di rivalutazione disposta per ordine del giudice, sono soggette a tassazione separata, non essendo equiparabili ai versamenti in unica soluzione volti ad assolvere e liquidare l'onere di mantenimento.
Cass. civ. n. 1076/2023
In tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.
Cass. civ. n. 6933/2023
Le spese straordinarie non assolvono ad un'esigenza anche perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché hanno la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all'interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione, il quale va motivato separatamente rispetto all'assegno di mantenimento.
Cass. civ. n. 6176/2023
La separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.
Cass. civ. n. 1076/2023
In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art. 2884 c.c.
Cass. civ. n. 952/2023
Il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Cass. civ. n. 32914/2022
In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica.
Cass. civ. n. 32212/2022
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni; ne consegue che la prescrizione del menzionato credito comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato.
Cass. civ. n. 31348/2022
Il giudice deve determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Cass. civ. n. 30412/2022
La addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, non determina automaticamente il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, dovendo concorrere anche gli altri presupposti, previsti dall'art. 156 c.c., costituti dalla mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una di disparità economica fra i due coniugi.
Cass. civ. n. 27599/2022
In materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto.
Cass. civ. n. 26890/2022
L'assegno di separazione, presupponendo la permanenza del vincolo coniugale, richiede la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Ciò posto, i "redditi adeguati", ai quali va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, a differenza di quanto accade con l'assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale.
Cass. civ. n. 18820/2022
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
Cass. civ. n. 7187/2022
In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a un contratto di fornitura di acciaio con consegne ripartite, aveva accertato la mancanza di qualità di una parte del materiale consegnato e ritenuto grave l'inadempimento in base a quel quantitativo di merce, anziché all'intera fornitura, peraltro senza considerare che l'acquirente aveva mostrato di tollerare il difetto, avendo richiesto, dopo la contestazione della difformità, la consegna dell'ulteriore materiale).
Cass. civ. n. 9798/2019
Il richiamo, nell'ambito dell'accordo con il quale i coniugi fissano consensualmente le condizioni della separazione, ad un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale, non determina il venir meno della natura gratuita di quest'ultimo, il quale, pertanto, è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, nella circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata pattuita in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/01/2016)
Cass. civ. n. 16982/2018
In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.
Cass. civ. n. 12860/2018
Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c.
Cass. civ. n. 5251/2017
Nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte.
Cass. civ. n. 1162/2017
In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento.
Cass. civ. n. 12196/2017
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Cass. civ. n. 2960/2017
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
Cass. civ. n. 605/2017
L'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.
Cass. civ. n. 23699/2016
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento).
Cass. civ. n. 19605/2016
Qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice procede alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendo che la cessazione del contratto di lavoro dell'obbligato - la cui natura di contratto a tempo determinato era nota al tempo della separazione - assurgesse, di per sé sola, a fattore modificativo "in peius" del complessivo assetto della sua situazione economica, ne aveva affermato il conseguente diritto ad ottenere una riduzione dell'entità dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore).
Cass. civ. n. 23263/2016
In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova; l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati.
Cass. civ. n. 25731/2015
La clausola del contratto di somministrazione di energia elettrica, che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al somministrante di opporre all'utente inadempiente l'"exceptio inadimplenti contractus"; detta sospensione, legittima finché l'utente non adempia, se attuata quando questi abbia pagato il suo debito integra "a contrario" un inadempimento del somministrante e lo obbliga al risarcimento del danno, salva la prova dell'inimputabilità a sé di tale inadempimento, ovvero dell'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento, la quale deve perciò dipendere da causa estranea al somministrante ed alla sua organizzazione.
Cass. civ. n. 15186/2015
In tema di separazione personale, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento.
Cass. civ. n. 6864/2015
Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario.
Cass. civ. n. 19556/2013
La disposizione dell'art. 1566 c.c., relativa al patto di preferenza nella somministrazione, è applicabile per analogia all'appalto solo se questo attenga a servizi continuativi o periodici, e riguardi la stipula di un successivo contratto di appalto per lo stesso oggetto.
Cass. civ. n. 18538/2013
In tema di separazione personale tra coniugi, le opzioni culturali e spirituali del richiedente l'assegno di mantenimento, quali le considerazioni relative allo stile di vita, non possono costituire legittima ragione di discriminazione del contributo attraverso la negazione del suo diritto a conseguirlo, pur in presenza dei prescritti requisiti.
Cass. civ. n. 17199/2013
L'art. 156, secondo comma, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.
Cass. civ. n. 15486/2013
In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, nei casi di assoluta brevità della convivenza che non consentono di ricorrere al riscontro di altri comportamenti abituali dei coniugi, l'elemento costituito dalla consistenza patrimoniale, dall'ammontare dei redditi dei coniugi e della loro presumibile imputazione di spesa, assume un rilievo centrale nella determinare il tenore di vita della coppia.