Art. 156 bis – Codice civile – Cognome della moglie

Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito [143 bis], quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 2784/1980

Il potere del giudice di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, ai sensi e nei casi di cui all'art. 156-bis c.c., postula una richiesta del marito stesso, la quale, pur non abbisognando di formule sacramentali, deve essere contenuta inequivocamente nello atto introduttivo, integrando una domanda autonoma rispetto a quella di separazione. Ne consegue che, qualora la richiesta di tale inibitoria venga avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, il predetto giudice può provvedere in proposito solo in caso di accettazione del contraddittorio sulla nuova domanda.

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