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Art. 186 — Obblighi gravanti sui beni della comunione

Art. 186 — Obblighi gravanti sui beni della comunione

I beni della comunione rispondono:

  1. a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;
  2. b) di tutti i carichi dell’amministrazione;
  3. c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli [ 147 ] e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia;
  4. d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi [ 192 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 487/2003

In materia di assicurazione della r.c.a., ai sensi dell’art. 4 legge n. 990 del 1969, nel testo sia anteriore (che faceva richiamo all’art. 2054, terzo comma, c.c.) sia posteriore (da tale momento essendo il coniuge considerato, in relazione ai danni alla persona — biologico e morale —, come terzo trasportato coperto da assicurazione) alla novella introdotta dall’art. 28 legge n. 142 del 1992, in caso di incidente stradale a bordo di autovettura facente parte del regime patrimoniale di comunione legale, i danni subiti dal coniuge trasportato e imputabili alla condotta di guida dell’altro coniuge debbono essere risarciti per l’intero (seppure nei limiti del massimale da parte dell’assicuratore), non essendo al riguardo configurabile alcuna limitazione nemmeno in ragione della contitolarità dell’autovettura tra i coniugi scaturente dal regime di comunione legale, giacché essendo la comunione dei beni tra i coniugi pro indiviso, il diritto di ciascuno di essi investe l’intera cosa o — qualora non si tratti di diritto reale — l’intera titolarità soggettiva.

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Cass. civ. n. 7640/1998

Nel caso di coniugi in regime di comunione legale, al fine di stabilire se i beni della comunione rispondano per l’intero debito o solo fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato non rileva che il debito abbia origine contrattuale o derivi dalla gestione d’affari, da indebito arricchimento ovvero da fatto dannoso, importando solo stabilire se esso debba qualificarsi come debito personale dei coniugi ovvero come debito della comunione.

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Cass. civ. n. 1038/1995

L’art. 186, lettera b) c.c., nel testo introdotto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, prevedendo una responsabilità patrimoniale dei beni della comunione per i carichi dell’amministrazione e, cioè, peri debiti di qualsiasi natura contratti per la manutenzione ordinaria dei singoli beni (come le spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune, i contributi condominiali, le spese per le innovazioni e per i miglioramenti purché non eccessivamente gravose per il bilancio familiare) non ha escluso che di esse ciascun coniuge debba rispondere per l’intero, spettando l’amministrazione dei beni della comunione e lo stesso potere di rappresentanza in giudizio, a norma dell’art. 180 c.c., disgiuntamente ad entrambi. Ne consegue che il pagamento dei contributi condominiali relativi alla cosa comune ben può essere chiesto ad uno solo dei contitolari del bene.

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