Art. 192 – Codice civile – Rimborsi e restituzioni
Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.
È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale [179] ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 14008/2025
Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.
Cass. civ. n. 4879/2024
In tema di comunione legale tra coniugi, verificatosi lo scioglimento, trova applicazione, in sede di divisione, il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c., cosicché è da escludersi il rimborso alla comunione delle somme prelevate da un coniuge dal conto corrente cointestato ove quest'ultimo dimostri che l'atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Cass. civ. n. 3785/2024
In tema di formazione dell'attivo fallimentare, le polizze united linked c.d. "pure", svolgendo una funzione esclusivamente finanziaria e speculativa, sono esentate dalla applicazione dei limiti di aggredibilità di cui all'art. 1923 c.c., con la conseguenza che il valore di riscatto di tali polizze può essere acquisito all'attivo fallimentare su iniziativa del curatore.
Cass. civ. n. 28605/2023
In caso di scioglimento legale della comunione avente ad oggetto un bene fruttifero, l'obbligo di corresponsione dei frutti civili decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione e non anteriormente, perché è da tale data che il possesso esclusivo del bene in capo ad uno dei coniugi cessa di trovare fondamento nella situazione di comunione, determinando l'insorgenza del debito di restituzione.
Cass. civ. n. 17765/2023
coniuge, che in costanza di matrimonio non svolgeva attività lavorativa, di rimborsare la metà dei ratei di mutuo versati alla banca - Esclusione - Fondamento. In caso di acquisto, in regime di separazione dei beni, di un immobile da parte di entrambi i coniugi, il cui prezzo sia pagato in tutto o in parte con provvista presa a mutuo, il coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta, abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari.
Cass. civ. n. 11101/2023
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo. (Nella specie, in un caso in cui erano pervenuti alla successione legittima della stipulante, insieme alla sorella di costei, gli eredi dell'altro fratello premorto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ripartito l'indennizzo assicurativo in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, anziché riconoscere a coloro che erano succeduti all'originario beneficiario premorto la sola quota di metà che a quest'ultimo sarebbe spettata).
Cass. civ. n. 4909/2023
L'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale ed è possibile agire ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c., anche in caso di sopravvenuto decesso del coniuge arricchito, dovendosi in tal caso agire nei confronti degli eredi.
Cass. civ. n. 15889/2022
Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
Cass. civ. n. 38218/2021
Le disposizioni in tema di assicurazione sulla vita si applicano anche al contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, inclusa la disposizione di cui all'art. 1927, comma 1, c.c., che prevede la corresponsione dell'indennizzo qualora l'assicurato si suicidi oltre due anni dopo la stipula del contratto, ma tale norma ha natura dispositiva e non cogente, con la conseguenza che la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a "causa fortuita, violenta ed esterna", risulta idonea ad integrare quel patto espresso che, ai sensi dell'articolo 1927 c.c., esclude l'indennizzabilità dell'infortunio mortale dovuto a suicidio.
Cass. civ. n. 11421/2021
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.
Cass. civ. n. 29583/2021
Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di morte".
Cass. civ. n. 18156/2020
Il compartecipe che abbia chiesto nei confronti di altro compartecipe, di rimettere in proprietà comune un certo importo indebitamente sottratto, non incorre nel divieto di mutamento di domanda se chiede in corso di causa il pagamento diretto della propria quota.
Cass. civ. n. 22730/2019
Ove venga proposta domanda di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti sulla base degli artt. 192 c.c., 2033 c.c. e 936 c.c., il giudice non può qualificare l'azione ai sensi dell'art. 1150 c.c., giacché il riconoscimento del diritto ivi previsto postula l'allegazione e la prova del possesso del bene da parte del creditore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riqualificato la domanda di rimborso delle spese sopportate dal coniuge per la ristrutturazione dell'immobile in proprietà dell'altro coniuge, avanzata ai sensi degli artt. 192, 2033 e 936 c.c., in termini di azione ex art. 1150 c.c., sull'erroneo presupposto che l'attore avesse composseduto il bene ristrutturato per il solo fatto che lo stesso era stato adibito a casa familiare). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/11/2016).
Cass. civ. n. 25635/2018
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità.
Cass. civ. n. 7957/2018
In materia di rimborsi e restituzioni conseguenti allo scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi, il riconoscimento del debito, operato durante il matrimonio da uno dei coniugi in favore della comunione, non importa una modifica delle convenzioni matrimoniali e non è pertanto richiesta l'adozione della forma dell'atto pubblico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/07/2014).
Cass. civ. n. 29636/2017
In tema di contratto di assicurazione a favore di terzo, il diritto di quest’ultimo di rendere non revocabile la stipulazione nei propri confronti è condizionato dalla conoscenza che il terzo stesso abbia della stipulazione in suo favore, conoscenza che deve essere resa attuale perché egli possa esercitare il diritto di profittare di tale stipulazione.
Cass. civ. n. 26606/2016
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità.
Cass. civ. n. 12261/2016
Le somme versate dalla compagnia assicuratrice all'assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza vita sono sottratte all'azione di inefficacia di cui all'art. 44 l.fall. in virtù del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46, comma 1, n. 5, l.fall., riguardando l'esonero dalla disciplina del fallimento tutte le possibili finalità dell'assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio. (Cassa e decide nel merito, App. Napoli, 23/02/2007).
Cass. civ. n. 22864/2016
Il pagamento dell'obbligazione pecuniaria è un atto satisfattivo unilaterale che esige la volontà del debitore o di un suo incaricato, non essendo concepibile "in iure" che un pagamento possa avvenire per effetto della semplice volontà del creditore; ne deriva che se il terzo incaricato non adempie, il debitore sarà tenuto a rispondere del suo operato verso il creditore insoddisfatto ai sensi dell'art. 1228 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il soggetto assicurato, il quale aveva concordato con l'assicuratore l'addebito dei premi in conto corrente, dovesse rispondere, agli effetti dell'art. 1924 c.c., del mancato pagamento del premio, a nulla rilevando, nei rapporti con il creditore, se ciò fosse avvenuto per negligenza dello stesso debitore o dell'istituto di credito, ossia per l'assenza di un ordine di pagamento rivolto a quest'ultimo o per l'inadempimento dell'ordine stesso).
Cass. civ. n. 19210/2015
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell'indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l'attribuzione dell'indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione.
Cass. civ. n. 2256/2015
Qualora la compagnia assicuratrice abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulato dallo stesso "in bonis", il pagamento così effettuato non assume funzione previdenziale e non rientra, pertanto, tra i crediti impignorabili ex art. 1923, primo comma, cod. civ., non compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 46, primo comma, n. 5, legge fall., ma soggiace alla sanzione di inefficacia di cui all'art. 44, secondo comma, legge fall.
Cass. civ. n. 19454/2012
Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, c.c., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di immobile che concorre a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, c.c., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi.
Cass. civ. n. 2757/2012
Anche nel procedimento camerale previsto dall'art. 2192 c.c., nel quale il tribunale provvede su reclamo avverso il decreto emesso dal giudice del registro, è legittima - benché esso sia destinato a concludersi con un decreto non direttamente incidente su posizioni di diritto soggettivo, bensì volto alla gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali - la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata in favore di colui il quale, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati, le abbia anticipate e tale condanna ben può fondarsi sulla soccombenza processuale dei controinteressati, o del ricorrente nei confronti di questi ultimi, nel contrasto delle rispettive posizioni soggettive.
Cass. civ. n. 2219/2009
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il decreto emesso - in sede di reclamo - dal tribunale, nel corso del procedimento di cui all'art. 2191 c.c., avente ad oggetto la cancellazione d'ufficio di una società dal registro delle imprese; si tratta, infatti, di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo del carattere di definitività, in quanto relativo a materia che potrebbe liberamente formare oggetto di ordinario giudizio di cognizione, nonchè privo del carattere di decisorietà, in quanto, non incidendo su posizioni di diritto soggettivo, si risolve in un mero atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali.
Cass. civ. n. 8271/2008
In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore — al pari di quanto previsto per le «somme dovute» di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. — può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, primo comma, n. 5 legge fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento.
Cass. civ. n. 12353/2006
Le disposizioni dell'art. 1901 cod. civ., in quanto contenute in un articolo collocato tra le disposizioni generali sulle assicurazioni, sono applicabili, oltre che alle assicurazioni contro i danni, anche alle assicurazioni sugli infortuni o invalidità poichè alle predette assicurazioni non è riferibile l'eccezione prevista nell'ultima parte dell'ultimo comma della norma, che esclude le assicurazioni sulla vita dall'ambito di applicazione delle precedenti disposizioni della norma medesima, nè è applicabile la norma dell'art. 1924 cod. civ. disegnata sulla specificità della struttura e della funzione dell'assicurazione sulla vita, avente di regola finalità di risparmio e di capitalizzazione. Peraltro, entrambe le norme - quella dell'art. 1901 e quella dell'art. 1924 cod. civ. - si riferiscono soltanto agli effetti dell'inadempimento dell' obbligazione di pagamento del premio nascente da contratto già concluso ed efficace, non alla decorrenza pattizia dell'efficacia del contratto o delle obbligazioni che da esso derivano, che rimane affidata all'autonomia negoziale delle parti. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento a fattispecie in cui l'applicabilità dell'art. 1901, 1° comma., cod. civ. era stata invocata per sostenere l'operatività della polizza assicurativa nonostante l'evento si fosse verificato prima della data convenzionale di decorrenza della copertura). (Rigetta, App. Brescia, 24 giugno 2002).
Cass. civ. n. 10896/2005
All'esito dello scioglimento della comunione legale, ciascun coniuge può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti agli artt. 192 e 194 c.c., e il coniuge rimasto nel possesso esclusivo dei beni fruttiferi (nel caso, bene immobile) già appartenenti alla comunione legale è tenuto, in base ai principi generali (art. 820, terzo comma, c.c.), al pagamento, in favore dell'altro coniuge, del corrispettivo pro quota di tale godimento, quali frutti spettanti ex lege a prescindere da comportamenti leciti o illeciti altrui. Tali frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto (art. 821, terzo comma, c.c.), a far data dalla domanda di divisione, quale momento d'insorgenza del debito di restituzione (pro quota) del bene medesimo (art. 1148 c.c.). (La S.C., dando atto che la corte di merito, facendo esercizio dei poteri ad essa spettanti, aveva nell'impugnata sentenza correttamente interpretato la domanda, dall'appellante incidentale erroneamente qualificata come di risarcimento danni, ha enunziato il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 2354/2005
In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell'art. 192, terzo comma, c.c. attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, non già quello alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi e conferiti alla comunione, atteso che, per effetto della trasformazione dei beni personali in beni comuni, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all'art. 194, primo comma, c.c., il quale impone che, in sede di divisione, l'attivo e il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione.
Cass. civ. n. 18564/2004
In tema di comunione legale fra coniugi, i rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell'amministrazione dei beni comuni, nei limiti delle somme prelevate da ciascuno dei coniugi dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obblígazioni cui sono destinati per legge i beni in regime di comunione legale, si effettuano solo al momento della divisione dei beni comuni che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento il coniuge amministratore dei beni comuni amministra i beni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra i coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite, nel limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza. Ciò che trova conferma nell'art. 192, comma quarto, c.c., il quale prevede che i rimborsi e le restituzioni, possano avvenire, dietro autorizzazione del giudice, anche in un momento anteriore a quello suindicato, ma solo a favore della comunione e, quindi, con il vincolo di destinazione delle somme relative al mantenimento della famiglia e all'istruzione e all'educazione dei figli (in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la decisione di merito che aveva condannato uno dei coniugi al pagamento, in favore dell'altro, della metà del valore locativo di un immobile, da lui abitato).
Cass. civ. n. 6062/1998
Nell'assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo — cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita la norma contenuta nell'art. 1920 c.c. secondo cui il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, va inteso nel senso che il diritto all'indennità nasce in suo favore dal contratto, sì che egli può rivolgersi direttamente al promittente (assicuratore) per ottenere la prestazione, non già nel senso che il diritto del terzo beneficiario sia del tutto svincolato dalle clausole e dalla pattuizioni contenute nel contratto di assicurazione. Consegue che il diritto del terzo all'indennità si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui esso si fonda e non già nel termine ordinario di dieci anni.
Cass. civ. n. 9388/1994
Con riguardo ad un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l'evento morte, la prestazione dell'assicuratore, quale obbligazione pecuniaria (avente per oggetto il pagamento del capitale assicurato, ex art. 1882, seconda proposizione, c.c.), costituisce debito di valuta (art. 1277 c.c.). Nel caso in cui uno dei beneficiari riscuota per intero il capitale assicurato, il debito nei confronti degli altri beneficiari non diviene di valore, mutando solo il soggetto obbligato alla prestazione, non già l'oggetto di essa, costituito pur sempre da una somma di denaro, dovuta, o a titolo di regresso fra creditori in solido (combinato disposto degli artt. 1298 e 1299 c.c.), ovvero a titolo di restituzione di quote indebitamente percepite (art. 1314 c.c.), ovvero a titolo di ripetizione dell'indebito soggettivo ex latere accipientis (combinato disposto degli artt. 1189, comma 2, e 2033 c.c.).
Cass. civ. n. 8558/1994
In tema di assicurazione sulla vita, nel caso in cui le parti, in deroga a quanto disposto dall'art. 1924, comma 2, c.c., abbiano previsto la possibilità di riattivazione automatica del rapporto, entro sei mesi dalla scadenza del premio non pagato, verso pagamento dei premi arretrati e degli interessi legali, ovvero la possibilità di riattivazione dopo i sei mesi entro i due anni dall'indicata scadenza, subordinatamente all'accertamento da parte dell'assicurazione del buono stato di salute dell'assicurato, la risoluzione di diritto opera solo allo spirare di quest'ultimo termine, mentre con la riattivazione non si determina il sorgere di un nuovo contratto, ma riprende a spiegare effetti lo stesso rapporto che, in seguito all'omesso pagamento del premio, era venuto a trovarsi in una situazione di quiescenza.
Cass. civ. n. 3207/1994
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo — cui si applica la disciplina della assicurazione sulla vita — il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario, ai sensi dell'art. 1920, terzo comma, c.c., non implica che il medesimo diritto va svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l'assicuratore, a norma dell'art. 1413 c.c., ben può opporre al beneficiario le eccezioni e le altre eventuali clausole limitative previste dal contratto.
Cass. civ. n. 7956/1991
In tema di assicurazione sulla vita, la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 1927 c.c. in caso di suicidio dell'assicurato (secondo la quale l'assicuratore non è obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata) è derogabile con patti di polizza, non essendo tale disposizione compresa tra le norme inderogabili indicate dall'art. 1932 c.c.
Cass. civ. n. 6548/1988
Le somme versate da una compagnia di assicurazione in forza di polizza sulla vita, al pari dei beni che siano stati con esse comprati, non si sottraggono all'acquisizione all'attivo, in caso di successivo fallimento dell'accipiens, tenuto conto che l'art. 1923 c.c. si limita a disporre l'impignorabilità delle «somme dovute» dall'assicuratore, non anche, quindi, delle «somme riscosse», e che la norma medesima, pertanto, indipendentemente dalla sua invocabilità in sede fallimentare (sotto il profilo della inclusione o meno delle «somme dovute» dall'assicuratore fra i beni non compresi nella procedura fallimentare ai sensi dell'art. 46 n. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), non può comunque giustificare una separazione di quanto già percepito e confuso nel patrimonio dell'assicurato o del beneficiario, con il conseguenziale esaurimento della funzione previdenziale del contratto assicurativo. Tale principio non trova deroga ove l'accipiens poi dichiarato fallito, sia minore ed erede della persona in relazione alla cui vita è stata stipulata la polizza, posto che, anche in questa ipotesi, l'indennizzo assicurativo viene riscosso iure proprio, non in forza di successione, e che, inoltre, le questioni in ordine alla assoggettabilità del minore a fallimento rilevano al diverso fine di un'eventuale opposizione avverso la relativa dichiarazione, ma non autorizzano di per sé l'esclusione di determinati beni dall'attivo.
Cass. civ. n. 401/1988
Con riguardo a contratto di assicurazione sulla vita, la dichiarazione di riscatto da parte dell'assicurato produce i suoi effetti dal momento in cui perviene all'assicuratore trattandosi di dichiarazione ricettizia, ma il dichiarante (purché in regola con il pagamento dei premi) può anche implicitamente differire gli effetti del riscatto al momento della cessazione della copertura assicurativa, atteso che la regolamentazione pattizia di deroga all'art. 1924 c.c. deve essere sempre ispirata al principio contenuto nell'art. 1901 dello stesso codice, il quale presuppone la persistenza del rapporto di corrispettività tra pagamento del premio ed assunzione del rischio da parte dell'assicuratore.
Cass. civ. n. 6205/1979
L'assimilazione in via analogica tra l'assicurazione volontaria contro gli infortuni e l'assicurazione sulla vita non può essere totale e assoluta, in quanto il rischio coperto dalla prima forma di assicurazione, per la sua peculiarità, può riguardare soltanto l'espletamento di una specifica attività professionale e non qualunque evento generico che incida sulla vita dell'assicurato; ne consegue che l'art. 1926 c.c., che disciplina l'aggravamento del rischio nell'assicurazione sulla vita derivante dal cambiamento di professione dell'assicurato, non può trovare applicazione nell'assicurazione volontaria contro gli infortuni tutte le volte che il rischio coperto non riguardi una qualunque generica attività lavorativa e professionale, bensì quella specifica, espletata dall'assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza, poiché in tal caso, se l'infortunio si realizza a causa di una diversa attività lavorativa, non si tratta di una mera variazione quantitativa del rischio assicurato, che possa legittimare l'eventuale recesso dell'assicuratore dal rapporto assicurativo per aggravamento del rischio, ma della realizzazione di un rischio ontologicamente diverso rispetto a quello assicurato. Nell'assicurazione volontaria contro gli infortuni la clausola secondo cui sono irrilevanti i cambiamenti di mansioni lavorative che non determinino aggravamento del rischio assicurato rispetto all'attività professionale o lavorativa espletata all'atto della sottoscrizione della polizza, non può essere estesa fino a comprendere l'ipotesi in cui il cambiamento delle mansioni comporti un rischio diverso, in quanto il termine «mansioni» attiene esclusivamente alle variazioni quantitative della medesima attività professionale o lavorativa. .