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Art. 189 — Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi

Art. 189 — Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi

I beni della comunione [ 177 ], fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali [ 179 ], delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro [ 180, 184 ].

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria [ 190 ] sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato . Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione [ 192 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10116/2015

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussiste vincolo di solidarietà per le obbligazioni assunte da uno di essi per soddisfare i bisogni familiari pur in presenza di un regime di comunione legale, fatto salvo il principio di affidamento del creditore che abbia ragionevolmente confidato nell’apparente realtà giuridica, desumibile dallo stato di fatto, che il coniuge contraente agisse anche in nome e per conto dell’altro. Ne consegue che il credito vantato dalla collaboratrice domestica per le obbligazioni assunte dalla moglie, da cui promanavano le quotidiane direttive del servizio, rende coobbligato anche il marito, datore della provvista in danaro ordinariamente utilizzata per la corresponsione della retribuzione sì da ingenerare l’affidamento di esser l’effettivo datore di lavoro.

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Cass. civ. n. 6575/2013

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 2506/2008

I debiti contratti da uno dei coniugi a favore del figlio minore gravano in via solidale anche sull’altro coniuge solo se finalizzati a soddisfare bisogni primari del figlio stesso. Quando invece la spesa non è stata sostenuta per soddisfare tali bisogni, della relativa obbligazione risponde solo quello tra coniugi che l’ha contratta. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era sta esclusa la solidarietà passiva tra i coniugi riguardo al pagamento della retta scolastica dovuta per l’iscrizione del figlio minore ad una scuola privata, compiuta da uno solo dei genitori, in base al rilievo che la frequentazione di una scuola privata non costituisce un bisogno primario della persona, posto che la necessità dell’istruzione può essere soddisfatta dalle scuole pubbliche).

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Cass. civ. n. 3471/2007

In materia di rapporti patrimoniali. tra coniugi, il contraente che ha contrattato con uno solo dei coniugi può invocare il principio dell’apparenza del diritto, al fine di sostenere il suo ragionevole affidamento sul fatto che questi agisse anche in nome e per conto dell’altro coniuge solo qualora si verifichino le seguenti condizioni: a) uno stato di fatto non corrispondente allo stato di diritto; b) il ragionevole convincimento del contraente, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchiasse la realtà giuridica. Ne consegue che, per poter invocare il principio dell’apparenza del diritto, il terzo deve comunque provare la propria buona fede e la ragionevolezza dell’affidamento, non essendo invocabile il principio in questione da chi versi in colpa per aver omesso di accertare, in contrasto con la stessa legge oltre che con le norme di comune prudenza, la realtà delle cose. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento ad un contratto di mutuo concesso da una sorella al fratello, aveva rigettato la domanda della mutuante volta a ritenere obbligata anche la moglie del mutuatario, non avendo addotto elementi fattuali sufficienti a ritenere che potesse incolpevolmente ritenersi che questi agisse anche in nome e per conto della moglie). Nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell’interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell’art. 189 c.c., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l’obbligazione e che l’unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto l’obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico.

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Cass. civ. n. 5487/1999

Il principio secondo il quale l’obbligazione assunta separatamente da uno dei coniugi in regime di comunione legale non pone l’altro coniuge nella situazione di coobbligato solidale non spiega alcuna influenza nei rapporti interni tra i coniugi stessi, rilevando soltanto sotto il (diverso) profilo dell’invocabilità, da parte del terzo creditore, della garanzia dei beni della comunione ovvero del coniuge non stipulante. Ne consegue che, adempiuta in toto l’obbligazione nei confronti del terzo creditore, il coniuge personalmente obbligatosi ha diritto alla restituzione, da parte dell’altro coniuge, della metà della somma versata (nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, poi, escluso che, nella specie, si vertesse in tema di obbligazioni separatamente contratte da uno dei coniugi, risultando ex actis la evidente compartecipazione dell’altro coniuge all’assunzione di un’obbligazione cambiaria funzionale all’ottenimento di un mutuo di scopo).

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Cass. civ. n. 7501/1995

La moglie, di regola, è responsabile in proprio per le obbligazioni da lei contratte nell’interesse della famiglia; il marito, tuttavia, è responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie, oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell’apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio, ma in nome del marito.

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Cass. civ. n. 5244/1991

La fideiussione, prestata da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, è valida ed efficace, indipendentemente dall’inerenza del rapporto ai beni comuni, ed altresì a prescindere dalla sua qualificabilità come atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, ferma restando, in entrambi i casi, l’assoggettamento dei beni della comunione alle ragioni del creditore nei limiti della quota di detto coniuge.

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Cass. civ. n. 6118/1990

Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, l’obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell’invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 (nuovo testo) c.c.

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