Art. 213 – Codice civile – Obbligazioni del marito
[Il marito che gode i beni parafernali e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22674/2024
Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed all'ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da un'azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, n. 557, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. e) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione, anche con riguardo alla classificazione catastale nelle categorie A/1 e A/8, che, pertanto, non è ostativa al riconoscimento della ruralità.
Cass. civ. n. 16493/2024
In tema di circostanze, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Fattispecie relativa a somma offerta a mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla persona offesa, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante, poiché l'assegno non era stato depositato e lasciato a disposizione della vittima).
Cass. civ. n. 8342/2024
Il diritto di prelazione e riscatto agrario, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, spetta anche in relazione al fondo, oggettivamente unitario, parzialmente destinato all'attività di raccolta di legname nella sua porzione boschiva, perché la silvicoltura costituisce una forma di coltivazione da intendersi come cura del bosco, che, se non trattato come bene intangibile, è destinato a produrre frutti e servizi di natura agricola.
Cass. civ. n. 32977/2023
In tema di fallimento degli imprenditori agricoli costituiti in forma societaria, l'art.2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nel richiedere che i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto di fabbricati ad uso abitativo o di terreni e relativi fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività rurale siano marginali (nell'ordine del 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi), rappresenta una norma di carattere meramente fiscale, tesa a definire un regime tributario agevolato anche per l'impresa agricola esercitata in forma collettiva, con la conseguenza che l'individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola va operata in base alle norme del codice civile e della legge fallimentare, non a quelle statali o comunitarie di settore.
Cass. civ. n. 13300/2023
In tema di ICI, le agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola, si applicano anche alle società di capitali, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, a condizione che detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ovvero se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2935 c.c., abbia almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Cass. civ. n. 11583/2023
In tema di imposta di registro, ai fini dell'agevolazione prevista per le società agricole dall'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99 del 2004, lo svolgimento in in modo esclusivo delle attività elencate nell'art. 2135 c.c. deve essere effettivo e non formale, considerata la "ratio" di tale norma di incentivare le società che realmente svolgono in tal modo tali attività e quelle ad esse connesse; pertanto, il contribuente deve fornire la prova rigorosa della sussistenza delle condizioni previste dall'indicata norma codicistica e, in particolare, di condurre i terreni stessi e che su questi persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, non essendo sufficiente la costituzione di una società semplice diretta alla coltivazione del fondo, in quanto è necessario provare l'effettivo esercizio dell'impresa.
Cass. civ. n. 10238/2023
In tema di classamento, l'attribuzione e la conservazione del carattere rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione (categoria D/10) non è subordinato alla permanenza di una superficie minima, ma solo alla strumentalità dell'immobile all'esercizio delle attività agricole tipizzate dalla disciplina "ratione temporis" vigente; ne consegue che, in caso di suddivisione e frazionamento del fabbricato rurale, le risultanti porzioni conservano la classificazione in categoria D/10 a prescindere dalle minori dimensioni delle rispettive superfici, ferma restando la compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l'effettiva produzione del fondo al quale le porzioni del fabbricato sono asservite.
Cass. civ. n. 7756/2023
In tema di società di comodo, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 87956 del 2012, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 128, della l. n. 244 del 2007, con cui le società agricole sono state escluse dalle disposizioni di cui all'art. 30 l. n. 724 del 1994 (cd. disapplicazione automatica), ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento (anno di imposta 2012) senza che lo stesso possa applicarsi retroattivamente.
Cass. civ. n. 4790/2023
L'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 l.fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo; l'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, terzo comma, c.c., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola.
Cass. civ. n. 3647/2023
L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c.
Cass. civ. n. 2162/2023
Ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall'art. 2135 c.c., rilevante ai fini dell'esenzione dalla dichiarazione di fallimento, l'attività di produzione di energia mediante l'utilizzo di biomasse può essere inclusa tra le attività connesse ad attività agricola prevalente ex art 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, ove siano rispettati i limiti quantitativi dell'energia prodotta stabiliti dalla legge, dovendo comunque procedersi all'indagine sull'origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia, dovendosi così interpretare il chiaro dato letterale dell'art. 14, comma 13 quater, del d. lgs. n. 99 del 2004, che espressamente si riferisce solo alla produzione delle biomasse e non alla produzione di energia mediante biomasse.
Cass. civ. n. 3647/2023
L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c.
Cass. civ. n. 2162/2023
Ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall'art. 2135 c.c., rilevante ai fini dell'esenzione dalla dichiarazione di fallimento, l'attività di produzione di energia mediante l'utilizzo di biomasse può essere inclusa tra le attività connesse ad attività agricola prevalente ex art 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, ove siano rispettati i limiti quantitativi dell'energia prodotta stabiliti dalla legge, dovendo comunque procedersi all'indagine sull'origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia, dovendosi così interpretare il chiaro dato letterale dell'art. 14, comma 13 quater, del d. lgs. n. 99 del 2004, che espressamente si riferisce solo alla produzione delle biomasse e non alla produzione di energia mediante biomasse.
Cass. civ. n. 4416/2021
In tema di contratto di apprendistato ex art. 49 della l. n. 276 del 2003, la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda in giudizio, l'inadempimento del datore di lavoro rivesta un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi propri del contratto.
Cass. civ. n. 2933/2019
In tema di inquadramento delle aziende a fini previdenziali, le cooperative svolgenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli acquisiti da terzi possono essere qualificate agricole, ai sensi dell'art. 2135 c.c., a condizione che esercitino la loro attività prevalentemente nei confronti dei soci o con prodotti derivanti dai fondi da questi ultimi coltivati.
Cass. civ. n. 5342/2019
Risulta soggetta a fallimento l'impresa agricola costituita in forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale, nonostante la sopravvenuta cessazione dell'attività commerciale al momento del deposito della domanda di fallimento nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 8564/2018
In tema di contratto di formazione e lavoro, concluso ex art. 16 della l. n. 196 del 1997, la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto; in questa seconda ipotesi il giudice dovrà valutare la gravità dell'inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.
Cass. civ. n. 5391/2018
La nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo, rilevante ai fini dell'inquadramento previdenziale nonché della tutela assicurativa (come desumibile dal rinvio alla norma citata operato dall'art. 207 del T.U. n. 1124 del 1965), in quanto, richiamando le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, ha ricompreso tra quelle complementari anche le attività che non presentano una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, ma unicamente un collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto essere agricola, e conseguentemente che sussistesse l'occasione di lavoro necessaria a ricomprendere l'infortunio nella tutela assicurativa, una attività di allevamento equino finalizzata alla riproduzione).
Cass. civ. n. 4277/2017
In tema di tutela assicurativa dell'imprenditore agricolo in caso di infortunio in itinere, sussiste l’occasione di lavoro, con conseguente diritto all’indennizzo, quando un agricoltore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro, gratuitamente ma con l’impegno allo scambio delle prestazioni, posto che l’istituto della cd. reciprocanza di cui all’art. 2139 c.c. comporta delle conseguenze anche sotto l’aspetto previdenziale ed assicurativo, per cui detta attività deve ritenersi collegata al proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale, seppure in modo indiretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la tutela assicurativa al titolare di un'azienda agricola che si recava a pagare una fattura per l'acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola, con cui collaborava).
Cass. civ. n. 14754/2014
Nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica, con accertamento rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.
Cass. civ. n. 11707/2013
In relazione all'inquadramento nel settore agricolo ai fini previdenziali, l'elencazione delle attività connesse contenuta nel secondo comma dell'art. 2135 cod. civ. (nel testo vigente anteriormente alla riforma operata ex art. 1, d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228, applicabile "ratione temporis") è meramente esemplificativa, potendosi avere, oltre alle tipiche attività connesse menzionate dalla norma, anche attività atipiche, quali ad esempio la tenuta della contabilità, dietro corrispettivo annuo, per imprese agricole associate.
Cass. civ. n. 3248/2012
Ai fini della validità dell'offerta reale, il deposito della somma rifiutata dal creditore, di cui all'art. 1210 c.c., può essere eseguito mediante versamento dell'importo dovuto in un libretto al portatore, il quale deve, tuttavia, essere posto nella disponibilità del depositario. Ne consegue che la scelta dell'istituto di credito depositario di consegnare materialmente al debitore detto libretto al portatore, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell'art. 1213, primo comma, c.c., valendo come ritiro dello stesso.
Cass. civ. n. 15333/2011
L'allevamento di cavalli da polo non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 cod. civ. e, per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento del terreno, non presenta alcun collegamento con l'utilizzazione del fondo secondo la pratica agricola e zootecnica. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la restituzione di un fondo ceduto in affitto per la suddetta attività non può qualificarsi affitto agrario ma concerne, invece, un normale rapporto locativo devoluto alla competenza del tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate agrarie.
Cass. civ. n. 6853/2011
A norma dell'art. 2135 c.c. — nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al d.l.vo 18 maggio 2001, n. 228 — è qualificabile come attività agricola quella diretta alla coltivazione del fondo e costituente forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l'ausilio delle moderne tecnologie, nonché quella connessa a tale coltivazione, che si inserisca nel ciclo dell'economia agricola; ha, invece, carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda a scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione della corte territoriale che aveva qualificato come commerciale e, quindi, soggetta a fallimento, l'attività dell'associazione di cerealicoltori che, oltre a non svolgere in via diretta alcuna attività propriamente agricola, raccoglieva in modo sistematico, con personale ed ausiliari, i mezzi finanziari per i propri associati, anticipando ad essi i contributi pubblici e commercializzando in proprio partite di grano e concimi).
Cass. civ. n. 8086/2010
In tema di IVA, ai fini dell'applicabilità del regime speciale previsto dall'art. 34 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 per i produttori agricoli, il criterio della provenienza prevalente dei prodotti dalla coltivazione del fondo, enunciato dall'art. 2135 c.c. con riguardo alle attività connesse, trova applicazione solo alle annualità successive all'entrata in vigore del d.l.vo 18 maggio 2001, n. 228 che ha modificato l'art. 2135 cit., mentre per le annualità precedenti si applica il testo originario della disposizione, che qualificava come imprenditore agricolo chi esercitasse un'attività diretta alla coltivazione del fondo, facendo, dunque, esclusivo riferimento alla natura dell'attività svolta.
Cass. civ. n. 5055/2008
La copertura assicurativa relativa all'infortunio sul lavoro sussiste in favore dell'agricoltore diretto, svolgente la sua attività sul fondo di un altro coltivatore, ove vi sia reciprocanza, ossia relazione di scambio gratuito di mano d'opera delle stessa natura, in quanto la connessione funzionale fra l'opera prestata ed il vantaggio (già conseguito o da conseguire in futuro) derivante dalla controprestazione dovuta in favore del fondo proprio configura il lavoro sul fondo altrui come una mera modalità del proprio lavoro autonomo; ne consegue che, essendo la reciprocanza il presupposto della copertura assicurativa, resta a carico del lavoratore infortunato l'onere della prova della qualità di piccolo imprenditore agricolo del soggetto beneficiario della prestazione e della reciprocità delle attività lavorative.
Cass. civ. n. 11630/2007
Ai fini dell'individuazione della nozione di allevamento di bestiame, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla nozione di imprenditore agricolo delineata dall'art. 2135 c.c., nel testo precedente alla riforma introdotta dall'art. 1 del D.L.vo n. 228 del 2001 appare pienamente applicabile alla norma di cui all'art. 2 della legge n. 9 del 1963, ai fini del diritto del coltivatore diretto, dedito all'allevamento di bestiame, all'assicurazione di invalidità e vecchiaia, costituendo l'allevamento del bestiame, in entrambi i casi, specificazione di un particolare tipo di attività alla quale, per la sua caratterizzazione agricola, l'ordinamento giuridico attribuisce una speciale disciplina, codicistica per l'impresa agricola, previdenziale per il coltivatore diretto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, sul presupposto che l'allevamento del bestiame avesse natura agricola solo se collegato con rapporto di complementarietà e subordinazione con la coltivazione del fondo, aveva ritenuto l'attività diretta alla riproduzione e all'allevamento dei cavalli da corsa non qualificabile come attività agricola, richiedendo un complesso di conoscenze tecniche in settore sostanzialmente estraneo a quello propriamente agricolo).
Cass. civ. n. 1380/2006
Nel rapporto che si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori ("stages") indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui è preordinato il negozio, resta estraneo al sinallagma contrattuale e, quindi, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello necessario per la regolarità del corso.
Cass. civ. n. 10169/2004
Il D.Lgs. n. 280 del 1997, che prevede la partecipazione ad un progetto di borsa di lavoro per i giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni, requisito che deve essere posseduto alla data del 31 ottobre 1997, non esclude dalla fruibilità del beneficio i soggetti che, a quella data, abbiano già compiuto il trentaduesimo anno di età, purché non abbiano ancora compiuto il trentatreesimo anno, rimanendo trascurabili, ai fini del computo, le frazioni di anno.
Cass. civ. n. 17251/2002
La nozione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 c.c. (nel testo precedente alla novella di cui al D.L.vo n. 228 del 2001), alla quale occorre necessariamente fare riferimento per il richiamo contenuto nell'art. 1 legge fall. (Imprese soggette al fallimento), presuppone che l'attività economica sia svolta con la terra o sulla terra e che l'organizzazione aziendale ruoti attorno al “fattore terra”. Ne consegue che il riferimento al solo ciclo biologico del prodotto (pur se esatto dal punto di vista tecnico) non esaurisce il tema d'indagine devoluto al giudice di merito per l'accertamento, ai fini della soggezione al fallimento, della natura dell'impresa (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva ritenuto che l'attività di ortoflorovivaistica potesse essere qualificata agricola, non in base alla coltivazione diretta del fondo, bensì in relazione al fatto che la produzione dipende da un ciclo biologico che, nonostante le tecniche di perfezionamento, non è mai controllabile e, rispetto al quale, il fondo può ridursi a sede dell'attività produttiva).
Cass. civ. n. 10527/1998
A norma dell'art. 2135 c.c., l'attività di allevamento del bestiame può considerarsi agricola e, come tale, non assoggettabile a fallimento, ancorché svolta con l'ausilio di tecniche moderne, quando si presenta in collegamento funzionale con il fondo, nel senso che trae occasione o forza dallo sfruttamento del fondo stesso, mentre qualora tale attività, per le dimensioni, l'ubicazione e le modalità di esercizio, si configuri come autonoma rispetto ai fini dell'azienda agricola - come nel caso in cui il terreno funga soltanto da luogo di stazionamento degli animali - si è in presenza di impresa industriale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione della Corte territoriale che aveva qualificato come commerciale e, quindi, soggetta a fallimento, l'attività di allevatore di conigli, sulla scorta di una serie di elementi, quali le caratteristiche dell'allevamento e del capannone all'uopo costruito, le dimensioni dello stesso, il numero e la sistemazione delle gabbie impiegate, i quantitativi di mangime acquistati, la circostanza che l'imprenditore di cui si trattava fosse conosciuto a livello internazionale quale allevatore di conigli da pelliccia - e non da carne - la produzione ed il conferimento di numerosissime pelli, l'ingente entità del passivo accumulato, non addebitabile ai costi di conduzione del fondo).
Cass. civ. n. 5394/1990
L'infortunio occorso al piccolo imprenditore agricolo mentre lavora per cosiddetta «reciprocanza» nel fondo e nell'azienda altrui, in attuazione del rapporto di scambio di mano d'opera o servizi, contemplato dall'art. 2139 c.c., è indennizzabile negli stessi limiti di quello subito dallo stesso soggetto in occasione del lavoro svolto nel fondo o nell'azienda propria, in quanto il suddetto rapporto - nascente da un contratto nominato ed autonomo, a struttura commutativa, in cui il coltivatore diretto o il piccolo imprenditore agricolo che svolge lo scambio in favore del fondo altrui conserva di norma la qualità e la qualifica originaria - determina una connessione funzionale fra l'opera prestata ed il vantaggio (già conseguito o da conseguire in futuro) derivante dalla controprestazione dovuta in favore del fondo proprio, onde si risolve in una mera modalità della conduzione di quest'ultimo, coerente con la suddetta qualità cui si correla il rapporto assicurativo antinfortunistico.
Cass. civ. n. 3594/1984
Nel campo del lavoro agricolo, la figura del dirigente designa colui che è investito di tutti o di una parte dei poteri del datore di lavoro su tutta l'azienda o su una parte importante di essa avente struttura e funzioni autonome, con poteri d'iniziativa ed ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico e amministrativo, e risponde direttamente al datore di lavoro o a chi per lui dell'andamento dell'azienda. La figura del fattore di campagna designa l'impiegato di concetto, che collabora con il conduttore o chi per lui nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concessione ed apporto d'iniziativa nell'ambito delle facoltà affidategli e secondo le consuetudini locali; l'impiegato d'ordine o ausiliario e il salariato fisso o operaio, si distinguono dal fattore per la carenza di autonomia e di potere d'iniziativa e, tra di loro, a seconda che le mansioni esecutive (di custodia, sorveglianza, contabilità e guida di altri lavoratori) svolte implichino o meno attività di carattere intellettuale, per quanto limitate e modeste.
Cass. civ. n. 2594/1984
Anche nel campo del lavoro agricolo, come confermato dal richiamo ad essa, contenuto nell'art. 2138 c.c. in tema di determinazione dei poteri dei dirigenti e dei fattori di campagna, la disciplina collettiva, cui fa altresì riferimento la norma generale dell'art. 2095 c.c., costituisce la fonte primaria per la determinazione della qualifica e per l'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie.
Cass. civ. n. 20/1983
Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna — per la delimitazione dei cui poteri l'art. 2138 c.c., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto dal preponente, alle norme corporative e, in mancanza, agli usi — non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo negoziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell'ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri, può considerarsi munito degli indicati poteri di rappresentanza solo in quanto gli siano conferiti in virtù di procura o di consuetudine locale.