Art. 221 – Codice civile – Locazioni
[Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18356/2025
Integra il delitto di bancarotta semplice documentale, nel caso di tenuta della contabilità su supporto informatico e malfunzionamento del dispositivo, la mancata predisposizione di modalità alternative o concorrenti di conservazione dei libri contabili, nonché l'assenza, da parte dell'agente, di qualsiasi concreto contributo per il recupero dei dati contabili.
Cass. civ. n. 27703/2024
Integra il delitto di bancarotta semplice documentale la condotta dell'imprenditore che tenga il libro degli inventari in maniera sintetica, in quanto l'assenza di analiticità è inidonea a dare contezza delle attività e passività dell'impresa, facendo venire meno la funzione del libro stesso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la circostanza che il curatore sia riuscito, comunque, a ricostruire in maniera completa lo stato attivo e passivo del fallimento).
Cass. civ. n. 635/2024
In caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta.
Cass. civ. n. 18482/2023
In tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento. (Fattispecie relativa a libro degli inventari che non recava indicazioni idonee ad individuare i saldi di clienti e fornitori e la tipologia e la quantità dei prodotti giacenti in magazzino a fine esercizio, nella quale la Corte ha escluso che ci si trovasse in presenza di violazioni meramente formali e inoffensive ed ha, altresì, ritenuto irrilevante che il curatore fosse riuscito, grazie alle altre scritture, a ricostruire il movimento degli affari della società).
Cass. civ. n. 15996/2022
Il creditore che, al momento del pignoramento, ha un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, può intervenire nel processo di espropriazione forzata anche se non munito di titolo esecutivo, senza che siano necessari il deposito e la notifica dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili, adempimenti che sono invece prescritti per i creditori "sine titulo" titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
Cass. civ. n. 5385/2018
In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell'INAIL nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore; ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell'INAIL, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite.
Cass. civ. n. 17279/2018
Tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento, essendo loro applicabile l'art. 2221 c.c. in forza del rinvio alle norme del codice civile, contenuto prima nell'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 e poi nell'art. 1, comma 3, del d.l.vo n. 175 del 2016.
Cass. civ. n. 735/2017
L'art. 2216 c.c. consente che nel libro giornale di una banca le operazioni della stessa specie possano essere indicate per sintesi giornaliera, con la conseguenza che il ridetto libro giornale non deve ritenersi integrato dal supporto informatico contenente ciascuna specifica operazione bancaria e che, pertanto, per quest'ultimo non deve pagarsi l'imposta di bollo prevista dall'art. 16, comma 1, lett. a), della tariffa allegata alla parte I del d.p.r. n. 642 del 1972.
Cass. civ. n. 6835/2014
Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento di una società cooperativa avente quale oggetto la commercializzazione verso terzi di prodotti agricoli conferiti dai soci, dei quali la società incassava il prezzo, senza che sia risultato provato che tutte le operazioni di vendita ed incasso compiute dalla società siano state seguite dal completo versamento del denaro ai soci).
Cass. civ. n. 14018/2007
L'abrogazione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari (disposta dall'art. 8 della legge n. 383 del 2001), già prevista dall'art. 2215 c.c., è entrata in vigore il 25 ottobre 2001, senza effetto retroattivo. Da ciò consegue che le violazioni del suddetto obbligo, commesse prima di tale data, conservano il loro rilievo ai fini fiscali, e legittimano l'erario a procedere all'accertamento sintetico del reddito risultante da libri contabili non vidimati o vidimati posteriormente alle annotazioni.
Cass. civ. n. 9374/2006
Il principio della perpetuatio obligationis di cui all'art. 1221 c.c. riguarda solo la prestazione dedotta nel rapporto, nei limiti di quanto maturato e dovuto nel tempo di vigenza dell'obbligazione e non quest'ultima in quanto tale, poiché la responsabilità prevista nella suddetta norma è disposta per l'ipotesi dell'impossibilità della prestazione e presuppone che l'impossibilità sia sopravvenuta avuto riguardo al tempo in cui l'obbligazione è sorta. Conseguentemente, tale norma non è applicabile nell'ipotesi in cui fin dal tempo della sua nascita era prevista per l'obbligazione una sua durata con la fissazione di un termine finale. (Nella specie, enunciando il riportato principio, la S.C. ha accolto il relativo motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale era stata ritenuta — sulla scorta dell'art. 1221 c.c. — la protrazione del diritto al risarcimento del danno, conseguente all'omessa assunzione di un funzionario da parte di una società concessionaria del servizio di esattoria, in misura pari alle retribuzioni anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1990, nel mentre l'obbligazione della predetta società aveva, fin dalla sua origine, il suo termine finale coincidente con la scadenza del medesimo conferito dalla Regione Sicilia per la gestione del servizio di riscossione dei tributi nella stessa Regione, fissato per la menzionata data del 31 dicembre 1990).
Cass. civ. n. 26048/2005
I commessi (riguardo ai quali la principale distinzione si configura tra commessi viaggiatori e commessi di negozio) cui allude l'art. 2210 c.c. sono ausiliari dell'imprenditore commerciale con mansioni più modeste (di tipo essenzialmente materiale e finalizzate tutte a concludere contratti per il principale) e con poteri di rappresentanza più limitati rispetto all'institore e al procuratore, riguardando essa gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui essi sono incaricati. Non è tuttavia sufficiente, in proposito, che taluno sia «collaboratore» di una certa organizzazione imprenditoriale e «responsabile dell'ufficio manutenzioni» per ritenere che lo stesso sia anche munito del potere di rappresentanza dell'imprenditore o possa qualificarsi »commesso» ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2210 c.c.
Cass. civ. n. 8553/2003
Quando l'imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche gli ausiliari subordinati (commessi), cui sono affidate mansioni esecutive che li pongono a contatto con i terzi, hanno un (limitato) potere di rappresentanza, pure in mancanza di specifico atto di conferimento e possono compiere, ai sensi dell'art. 2210, primo comma, c.c., gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza. Ne consegue che, in ipotesi di contratto di fideiussione sottoscritto dal cliente di una banca su apposito modulo e dinanzi ad un impiegato dell'istituto di credito, lo stato soggettivo di cui all'art. 1391 c.c., che rileva ai fini della conoscibilità dell'errore, va verificato con riguardo all'impiegato che tratta la pratica e non con riferimento al legale rappresentante della banca.
Cass. civ. n. 9079/2001
L'incaricato delle vendite cui nell'organizzazione dell'impresa sia attribuita unicamente la mansione di raccogliere le proposte e di trasmetterle all'imprenditore affinché ne valuti la convenienza ed eventualmente le accetti, non può accettarle in luogo di questi rimanendo l'accettazione estranea alle funzioni affidategli, ma può ben ricevere nell'interesse dell'imprenditore le somme che gli siano affidate contestualmente alla proposta a titolo di anticipo sul prezzo, con l'effetto di obbligare l'imprenditore alla restituzione nel caso in cui per una qualsiasi ragione la proposta non sia accettata ed il contratto non si concluda.
Cass. civ. n. 484/1999
I limiti del potere rappresentativo, stabiliti dagli artt. 2210 e 2211 c.c., collocano le mansioni del commesso in un ambito meramente esecutivo, con preclusione di attività partecipativa alla determinazione del contenuto negoziale, sicché il commesso, anche se autorizzato alla conclusione di contratti in nome dell'imprenditore, non può, di propria iniziativa, introdurre clausole che determinino deviazione dalla disciplina del tipo contrattuale. E poiché la normativa non stabilisce un sistema di pubblicità per i poteri rappresentativi del commesso, l'affidamento del terzo contraente riceve tutela nei limiti del normale esercizio del potere di rappresentanza, come sopra delineato. Ne consegue che, ove il commesso svolga un'attività che si pone al di là di tali limiti, il terzo contraente non può invocare la propria condizione soggettiva di buona fede o i principi dell'apparenza per farne discendere conseguenze a sé favorevoli. (In applicazione di tali principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della corte di merito che, nella specie, in cui si verteva in materia di contratto di trasporto, aveva escluso che il commesso, ancorché autorizzato alla conclusione di contratti, fosse abilitato alla sottoscrizione di clausola limitativa della responsabilità del vettore e della risarcibilità del danno per perdita delle cose a lui affidate per il trasporto, avuto riguardo alla circostanza che i patti limitati della responsabilità, all'epoca della stipula del contratto di trasporto, avvenuta in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge sui limiti della responsabilità del vettore, richiedevano specifica approvazione per iscritto, e, pertanto, non potevano essere considerati come rientranti nella disciplina del tipo contrattuale).
Cass. civ. n. 1359/1977
L'art. 2214 c.c., che sancisce per l'imprenditore l'obbligo della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nonché della corrispondenza commerciale, risponde all'esigenza di consentire i controlli di legge (ad es.: per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo) agli organi all'uopo predisposti, ovvero agli ufficiali di polizia tributaria o agli uffici provinciali del lavoro per i fini da essi perseguiti istituzionalmente. Tale norma, pertanto, non può essere intesa come un divieto per l'imprenditore di avvalersi di altri mezzi di prova per la tutela giudiziaria dei suoi diritti, ovvero come una preclusione per il giudice di far ricorso ad altri mezzi di prova.