Art. 220 – Codice civile – Amministrazione della comunione

[Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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