Art. 220 – Codice civile – Amministrazione della comunione
[Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8793/2025
L'institore ha, di regola, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'imprenditore, sicché la procura speciale con la quale gli sono conferiti "tutti i poteri di legge" attribuisce anche la legittimazione al rilascio della procura ad litem. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto valido il mandato ad litem rilasciato dall'institore sulla base di una procura speciale con la quale la società gli aveva conferito "tutti i poteri di legge", ivi compreso quello di rappresentarla davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione).
Cass. civ. n. 17975/2024
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'offerta reale, in caso di risarcimento monetario, anche se non effettuata nella forma di cui all'art. art. 1209 cod. civ., deve essere formulata con modalità idonee a garantire che la somma offerta sia posta nella libera e incondizionata disposizione dell'avente diritto, in modo tale che questi possa acquisirla senza necessità dell'ulteriore attivazione da parte dell'offerente. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di rifiuto della rituale offerta da parte della persona offesa, il giudice, ove la ritenga congrua, riconoscerà il perfezionamento della fattispecie estintiva).
Cass. civ. n. 4949/2023
L'offerta di adempiere anche l'obbligazione di pagamento del canone dovuto fino al momento di efficacia del recesso non costituisce requisito di validità dell'offerta non formale di adempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata, posto che alla predetta obbligazione la parte è comunque tenuta per legge e, dunque, è irrilevante che una specifica dichiarazione sia contenuta nell'offerta informale.
Cass. civ. n. 27932/2022
In materia di danni per ritardata restituzione della cosa locata, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto.
Cass. civ. n. 39179/2021
In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto.
Cass. civ. n. 28275/2019
In caso di offerta non formale di una prestazione che abbia ad oggetto la consegna di cose specifiche, quali alcuni immobili, al fine di valutare la legittimità del rifiuto del creditore e quindi, di conseguenza, l'impedimento della mora del debitore, occorre compiere una valutazione comparativa della condotta delle parti, improntata alla verifica del rispetto del principio della buona fede; sicché, anche a fronte di un rifiuto del creditore, motivato dalla negazione della stessa identità tra i beni offerti dal debitore (nella specie con la stessa proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre) e quelli dovuti per contratto, negazione mantenuta ferma durante tutta la durata del giudizio, va esclusa la "mora debendi", anche nel caso in cui gli immobili pur correttamente individuati, manchino delle sole rifiniture interne. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/06/2014).
Cass. civ. n. 10293/2018
L'offerta non formale, mediante deposito "banco judicis", della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole; qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall'art.1220 c.c. e, pertanto, dalla data dell'offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 17/12/2012).
Cass. civ. n. 27255/2017
Affinché l'offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull'inidoneità della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito non viola il disposto dell'art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ritenendo che l'offerta reale subordinata alla condizione che i creditori fossero tenuti al rimborso delle spese di offerta, fosse inidonea per incompletezza). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 16/04/2013).
Cass. civ. n. 17848/2017
Qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi, in dipendenza del mero fatto della sua costituzione ed a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività, la qualità di imprenditore, sicché, difettando la qualità di consumatore, non può trovare applicazione, quanto alla competenza territoriale, il foro speciale ex art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005.
Cass. civ. n. 8672/2017
In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c., rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l’utilizzo, da parte del conduttore, di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benché insufficiente a costituire in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'art. 1591 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto, da un lato, la serietà e conseguente validità dell’offerta non formale di riconsegna di un immobile locato effettuata dal conduttore con un preavviso di soli due giorni e, dall’altro, la contrarietà a buona fede del rifiuto opposto dal locatore a causa dell’assenza del suo tecnico di fiducia, necessario per la ricognizione dello stato dei luoghi, atteso che questi avrebbe potuto invitare altro tecnico, ovvero accettare la restituzione con riserva).
Cass. civ. n. 16532/2016
La qualità di institore è da porre in correlazione con la preposizione, operata dall'imprenditore, all'esercizio dell'impresa commerciale, indipendentemente dall'inquadramento professionale del preposto dal punto di vista della carriera, dal conferimento di procura o comunque dall'utilizzo di forme solenni, sicché il preposto ad una sede secondaria dell'impresa (nella specie, la succursale di una banca) è per ciò stesso institore, salva prova contraria, acquisendone automaticamente i relativi poteri rappresentativi e divenendo, pertanto, destinatario della notificazione di atti processuali indirizzati al preponente.
Cass. civ. n. 21811/2015
La costituzione di un rapporto di natura institoria ex art. 2203 c.c., pur potendo desumersi da elementi presuntivi anche in assenza di un formale atto di conferimento di qualifica e procura da parte dell'imprenditore, deve tuttavia essere accertata con specifico riferimento alla fattispecie concreta e mediante applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non potersi desumere la qualità di institore in capo ad una società dalla sua autonoma personalità giuridica, né dalla qualità di agente generale dell'imprenditore e neppure dal rapporto di controllo o collegamento tra la società e quella asseritamente preponente, trattandosi di elementi inconferenti ai fini della prova circa la sussistenza di una preposizione institoria, solitamente riferibile alla persona fisica legata all'imprenditore da un rapporto di subordinazione organica, sebbene al massimo livello di autonomia gestionale).
Cass. civ. n. 22734/2014
L'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione, che deve essere posta a disposizione del creditore con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'idoneità della offerta non formale di pagamento del prezzo di cessione in proprietà di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, giudizialmente determinato, effettuata mediante intestazione di un libretto bancario all'ente e deposito dello stesso presso il tribunale sin dall'iscrizione della causa a ruolo).
Cass. civ. n. 15433/2013
In materia di locazione, l'offerta di restituzione dell'immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 c.c., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell'offerta formale dell'immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, secondo comma, c.c., non vale a costituire in mora il locatore ai fini di cui all'art. 1207 c.c..
Cass. civ. n. 21004/2012
In tema di locazione, il conduttore non può essere considerato in mora nell'adempimento dell'obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente cessazione altresì dell'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell'art. 1220 c.c., un'offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l'immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c., non comportandone l'accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi (nella specie, avendo le parti concordato che i necessari lavori di ripristino del bene sarebbero stati eseguiti dal medesimo locatore, dietro rimborso delle spese).
Cass. civ. n. 8976/2011
L'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca, in quanto prive di personalità giuridica, così come indicato nella Direttiva CEE n. 780 del 12 dicembre 1977 ed espressamente ribadito dall'art. 1, lett. e), del d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385, deve essere imputata all'istituto di credito di cui costituiscono un'emanazione periferica, non essendo tali stabilimenti sottratti al regime generale delle sedi secondarie delle imprese operanti in forma societaria. Ai dirigenti preposti a tali filiali e succursali, peraltro, è, di regola, riconosciuta la qualità di institore, ai sensi dell'art. 2203 c.c., dalla quale deriva la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente con imputazione a quest'ultima dell'attività giudiziaria da essi svolta.
Cass. civ. n. 1842/2011
Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.
Cass. civ. n. 1337/2011
In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, secondo comma, c.c., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 c.c.), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.) - purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione (costituita, nel caso esaminato, dal pagamento di un'indennità per occupazione dell'immobile ex art. 1591 c.c.). (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, c.p.c.).
Cass. civ. n. 8973/2011
L'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca, in quanto prive di personalità giuridica, così come indicato nella Direttiva CEE n. 780 del 12 dicembre 1977 ed espressamente ribadito dall'art. 1, lett. e), del d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385, deve essere imputata all'istituto di credito di cui costituiscono un'emanazione periferica, non essendo tali stabilimenti sottratti al regime generale delle sedi secondarie delle imprese operanti in forma societaria. Ai dirigenti preposti a tali filiali e succursali, peraltro, è, di regola, riconosciuta la qualità di institore, ai sensi dell'art. 2203 c.c., dalla quale deriva la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente con imputazione a quest'ultima dell'attività giudiziaria da essi svolta.
Cass. civ. n. 26683/2009
In tema di INVIM, il diritto di computare nel valore iniziale del bene immobile alienato le spese incrementative (sostenute, come nella specie, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) non è escluso dalla mancata allegazione alla dichiarazione dei documenti dimostrativi, potendo tale documentazione essere fornita successivamente al giudice tributario. Tuttavia, allorché si sia dichiarato, al fine del computo in aumento del valore iniziale, il sostenimento di spese incrementative, il contribuente ha l'onere di fornirne in giudizio, in caso d'impugnazione della rettifica adottata dall'Ufficio, idonea documentazione giustificativa; né può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (art. 2220 c.c.), perché l'interesse fiscale esige che il contribuente conservi la documentazione contabile necessaria per giustificare le spese incrementative dichiarate per tutto il periodo in cui è esercitabile il potere di accertamento dell'Ufficio, anche ove questo si protragga oltre la scadenza del termine decennale di conservazione delle scritture contabili.
Cass. civ. n. 20425/2008
Il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell'art. 2203 c.c. Ne consegue, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell'impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale. (Nella specie il creditore, intendendo pignorare i beni del proprio debitore depositati in una banca, aveva notificato presso la filiale ove quei beni si trovavano sia l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., sia la citazione introduttiva del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c.; la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha ritenuto tali notificazioni validamente compiute).
Cass. civ. n. 9264/2008
La decisione circa la gestione delle controversie dinanzi agli organi di giurisdizione rientrano nella rappresentanza institoria - la quale è configurabile con riguardo a dirigente preposto ad un complesso di rapporti caratterizzati dall'elemento comune di costituire oggetto di controversia - con la sola eccezione delle decisioni relative alla composizione delle liti, per cui è richiesta una specifica autorizzazione. (Rigetta, App. Torino, 20 maggio 2004).
Cass. civ. n. 2361/2007
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con riferimento alla costituzione in mora, non può parlarsi di offerta non formale, ai sensi dell'articolo 1220 c.c., quando la somma non viene introdotta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall'articolo 1182 c.c., perché non è seria un'offerta che non metta il creditore in grado di poter riscuotere il dovuto concretamente. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso del creditore e cassato con rinvio la sentenza che gli aveva negato gli interessi di mora: ha affermato la S.C. che la ritenuta serietà dell'offerta non formale — fatta dal debitore con la citazione introduttiva del giudizio di accertamento del debito in un minor importo— contrastava con l'essere avvenuto il pagamento soltanto a seguito del provvedimento del pretore, disposto ai sensi dell'articolo 186 bis c.p.c., alla prima udienza però fissata a cinque mesi dalla notificazione della citazione medesima).
Cass. civ. n. 14599/2007
La filiale (nel caso di specie, di una banca) non assume mai un'autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, non assumendo in contrario rilievo la circostanza che lo specifico affare dal quale è sorto il rapporto controverso sia stato da essa esclusivamente gestito. (Nel ritenere infondate le questioni concernenti la nullità della procura "ad litem" ed il difetto di legittimazione di una succursale o filiale di una determinata banca ad impugnare la sentenza di primo grado, la S.C. ha sottolineato come la corte di merito avesse correttamente escluso che la succursale o filiale, quale mero ufficio periferico, costituisse un altro soggetto diverso dalla banca di riferimento, enunziando il principio di cui in massima). (Rigetta, App. Firenze, 21 ottobre 2003).
Cass. civ. n. 15352/2006
L'offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore soltanto se sia seria, tempestiva e completa, e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto integrale della prestazione dovuta nella disponibilità del creditore, nonché nella comunicazione di tale fatto al medesimo. Il parametro valutativo della sussistenza dei caratteri della serietà e della completezza è costituito dalla esaustività della posizione assunta dal debitore con l'offerta stessa, nel senso che il creditore deve potervi aderire senza ulteriori accordi ed ottenere la prestazione limitandosi semplicemente a riceverla, ovvero a porre il debitore nelle condizioni di poterla materialmente effettuare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'idoneità dell'offerta non formale di pagamento di canoni di locazione effettuata mediante deposito di somma su un libretto non intestato al locatore, né formalmente posto nella piena disponibilità del medesimo).
Cass. civ. n. 5671/2006
La nomina di un institore non esclude la responsabilità del titolare dell'impresa per gli atti dallo stesso compiuti, evincendosi dal sistema, ed in particolare dall'art. 2208 c.c., che l'imprenditore risponde in via presuntiva di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell'impresa stessa, per essere a lui riferibili, secondo i principi fondamentali dell'apparenza giuridica e dell'affidamento, le attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali.
Cass. civ. n. 13350/2006
L'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca - le quali sono prive di personalità giuridica - va sempre imputata all'istituto di credito di cui sono emanazione, potendo soltanto riconoscersi ai loro dirigenti, se ed in quanto rivestano la qualità di institore, una legittimazione processuale attiva e passiva, concorrente con quella dell'istituto preponente, per i rapporti sorti dagli atti da essi compiuti nell'esercizio dell'impresa. (Rigetta, App. Milano, 28 settembre 2001).
Cass. civ. n. 10184/2005
L'offerta non formale può consistere in qualsiasi attività del debitore che costituisca manifestazione concreta di una seria volontà di pronto ed esatto adempimento, con conseguente esclusione della mora ai sensi dell'art. 1220 c.c. (nella specie, la Corte Cass. n. ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale, in tema di riconsegna dell'immobile detenuto, aveva ritenuto che la messa a disposizione delle chiavi dello stesso integrasse gli estremi dell'offerta informale seria, con conseguente irrilevanza della mancata redazione di un processo verbale di deposito delle chiavi).
Cass. civ. n. 1941/2003
L'esclusione, per effetto di una offerta non formale ex art. 1220 c.c., della mora del conduttore nella restituzione dell'immobile locato vale a preservarlo dalla responsabilità per il ritardo, e, quindi, ad escludere la sussistenza in capo allo stesso dell'obbligo di corrispondere al locatore, a titolo risarcitorio, il "maggior danno", ossia un compenso superiore al canone stabilito nel contratto ormai cessato, ma non esclude anche il pagamento del canone, senza che rilevi in contrario la circostanza che il conduttore eventualmente abbia smesso di usare l'immobile secondo la destinazione convenuta, potendo costui sottrarsi al pagamento solo attraverso la riconsegna dell'immobile al locatore o l'offerta formale dello stesso ai sensi dell'art. 1216 c.c., con il risultato di costituire in mora accipiendi il locatore e liberarsi definitivamente della sua obbligazione.
Cass. civ. n. 10269/2002
L'offerta non formale, mediante deposito banco judicis, della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole; qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall'art. 1220 c.c. e. pertanto, dalla data dell'offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.
Cass. civ. n. 15505/2000
Per il disposto dell'art. 1220 c.c. (integrato con le disposizioni degli artt. 1175 e 1375 c.c., a tenore dei quali i contraenti debbono comportarsi secondo correttezza e buona fede) il debitore non può essere considerato in mora, quindi in colpa, né tenuto al pagamento dei relativi interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quando abbia tempestivamente fatto offerta al creditore della prestazione dovuta anche senza l'osservanza delle formalità previste dagli artt. 1208 e 1210 c.c. che rispettivamente disciplinano l'offerta reale della somma dovuta e il suo eventuale successivo deposito.
Cass. civ. n. 6356/2000
L'offerta non formale che, ai sensi dell'art. 1220 c.c., esclude la mora del debitore non richiede forme solenni, ma non ha luogo se non quando la prestazione sia realmente posta nella sfera di disponibilità del creditore e del fatto sia data a questo conoscenza; talché la mera richiesta di benestare per l'accredito della somma in conto corrente costituisce solo una promessa, ma non pone il danaro a disposizione del creditore e perciò non integra gli estremi della suddetta offerta.
Cass. civ. n. 857/1999
In tema di adempimento delle obbligazioni, perché sia riscontrabile una offerta non formale di adempimento, idonea, ex art. 1220 c.c., ad escludere gli effetti della mora debendi, è necessario che sussista un credito incontestato quanto all'an.