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Art. 232 — Presunzione di concepimento durante il matrimonio

Art. 232 — Presunzione di concepimento durante il matrimonio

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando [ sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e ] non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione [ art. 707 del c.p.c. e ss. c.p.c. ] o dei giudizi previsti nel comma precedente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 658/1988

Il secondo comma dell’art. 232 c.c., introdotto dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, circa i limiti della presunzione di concepimento durante il matrimonio in caso di separazione dei coniugi, non opera retroattivamente nei riguardi del figlio nato nel vigore della previgente normativa, nei cui confronti, pertanto, è applicabile detta presunzione, nonostante la separazione dei coniugi, mentre la sopravvenienza di quella riforma rileva in ordine all’azione esperibile per rimuovere lo status di figlio legittimo mediante la contestazione della paternità, che è l’azione contemplata dall’art. 235 n. 1 c.c., nuovo testo, in considerazione della disposizione transitoria dell’art. 229 della citata legge (la quale prevede l’applicabilità delle norme sul disconoscimento anche ai nati prima dell’entrata in vigore della legge medesima).

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Cass. civ. n. 541/1984

In caso di riconciliazione fra coniugi, già autorizzati a vivere separati nel corso di procedimento di separazione personale, riprende ad operare la presunzione di concepimento durante il matrimonio di cui all’art. 232, primo comma c.c., con la conseguenza che il figlio nato dopo la riconciliazione, avvenuta prima del decorso di trecento giorni da quella autorizzazione, si reputa legittimo, salva l’azione di disconoscimento.

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Cass. civ. n. 3250/1983

La presunzione assoluta di concepimento, a norma dell’art. 232 c.c., del figlio che sia nato dopo centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è diretta ad impedire nei confronti di chi sia nato entro tali limiti ogni possibilità di contestazione circa lo status di figlio legittimo spettantegli, ma non esclude la possibilità di provare che il figlio sia stato concepito prima della celebrazione del matrimonio e che non sia frutto dell’unione della madre con chi è poi divenuto suo marito. In questa ipotesi l’azione di disconoscimento di paternità è ammissibile sulla base della dimostrazione da parte dell’attore di una qualunque delle quattro condizioni preliminari previste dall’art. 235 c.c. dovendosi intendere le parole «coniugi», «marito», «moglie», «adulterio» usate nella citata norma in modo estensivo, come se al momento del concepimento il matrimonio fosse già avvenuto e ciò allo scopo di evitare una interpretazione della disposizione sicuramente in contrasto con le norme costituzionali in quanto finirebbe per limitare il disconoscimento di paternità del figlio legittimo nato dopo centottanta giorni del matrimonio, ma concepito sicuramente prima della sua celebrazione, alla sola ipotesi in cui la madre abbia tenuto celato al marito la propria gestazione e la nascita del figlio.

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