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Art. 233 — Nascita del figlio prima dei centottanta giorni

Art. 233 — Nascita del figlio prima dei centottanta giorni

[ Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12211/1990

Il disconoscimento della paternità, per il caso in cui il figlio sia nato dopo la celebrazione del matrimonio, ma prima che siano trascorsi centottanta giorni, ai sensi dell’art. 233 c.c. (nuovo testo), implica, a carico dell’istante, la prova del fatto costitutivo della relativa pretesa, cioè la prova della non paternità, atteso che detta posteriorità della nascita rispetto al matrimonio è di per sé sufficiente ad integrare una presunzione di status di figlio legittimo, anche se, trattandosi di concepimento avvenuto all’infuori del matrimonio, il disconoscimento medesimo non è soggetto alle condizioni fissate dall’art. 235 c.c. (nuovo testo).

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