Art. 234 – Codice civile – Nascita del figlio dopo i trecento giorni
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio [149], è stato concepito durante il matrimonio [232].
Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale [151], o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione [707 ss. c.p.c.] o dei giudizi previsti nel comma precedente.
In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1635/2025
Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è un organo sociale, ma è un esponente rappresentativo della predetta categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta alla società, alla luce delle esigenze di tutela degli azionisti "risparmiatori" rispetto agli azionisti "imprenditori".
Cass. civ. n. 25549/2024
In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse determinata alcuna violazione del disposto dell'art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministero con il proprio consulente).
Cass. civ. n. 21042/2024
In tema di prova documentale, la richiesta di deposito di una nota del consulente tecnico di parte non può equipararsi a quella di deposito di un documento, non afferendo, la prima, ad un'attività meramente materiale e priva di contenuto di indagine.
Cass. civ. n. 5316/2024
Le prestazioni accessorie rese dalla società datrice di lavoro, ex art. 2345 c.c., a favore di altra società, in quanto socia della stessa, ed aventi contenuto omogeneo a quello delle prestazioni di lavoro rese dai dipendenti a favore della prima, non hanno rilevanza nei confronti dei lavoratori, in quanto essi sono terzi rispetto al rapporto societario, sicché tra la società datrice di lavoro e la s.p.a. è configurabile, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto di servizi; ne consegue che il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, per cui deve escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, pur avendo qualificato il rapporto tra le due società alla stregua di un appalto di servizi, aveva dichiarato improcedibile l'azione diretta intentata nei confronti della committente dai dipendenti della società posta in liquidazione coatta amministrativa).
Cass. civ. n. 3459/2024
L'opposizione, con la quale il sindaco di una società fallita si dolga della mancata ammissione allo stato passivo del credito da compenso maturato nei confronti dell'ente, è contrastabile dalla procedura fallimentare mediante eccezione di totale o parziale inadempimento o d'inesatto adempimento da parte del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; in detta ipotesi, a fronte del mero onere del curatore di allegare, in relazione alle circostanze di fatto, l'inadempimento dell'organo istante al dovere di vigilanza sull'attività di gestione sociale, viene in rilievo, in capo all'opponente, l'incombenza di provare di aver esattamente adempiuto, ossia di avere adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica.
Cass. civ. n. 1520/2024
Il giuramento decisorio non può essere deferito o riferito nei confronti del soggetto che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione da lui organicamente rappresentata, poiché egli non ne ha la libera e autonoma disponibilità.
Cass. civ. n. 48838/2023
In tema di mezzi di prova, alla messaggistica scambiata con sistema "Sky ECC" e acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità straniera che ne ha eseguito la decriptazione non si applica la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. quando, al momento della richiesta, i flussi comunicativi non fossero in atto.
Cass. civ. n. 47875/2023
In tema di prove, hanno natura di documenti acquisibili senza la necessaria instaurazione del contraddittorio ex art. 189 cod. proc. pen., e non di prove atipiche, le videoriprese effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale, sicché risulta legittima la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo, spettando comunque al giudice l'accertamento dell'autenticità dei filmati.
Cass. civ. n. 47201/2023
In tema di mezzi di prova, la messaggistica relativa a "chat" di gruppo sulla piattaforma "SKY ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne abbia eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, sicché non trova applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che è irrilevante che i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera "ex post" o in tempo reale, posto che al momento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto).
Cass. civ. n. 46833/2023
In tema di prove informatiche, l'art. 234-bis cod. proc. pen. - che, a fini di contrasto al terrorismo, ha trasposto la regola di cui all'art. 32 della Convenzione sul "cybercrime", ratificata con legge 18 marzo 2008, n. 48 - non è applicabile nel caso di prove documentali acquisite mediante ordine europeo di indagine (nella specie, messaggistica tratta dalla piattaforma criptata "Sky Ecc"), in quanto tale norma consente di acquisire documentazione digitale accessibile al pubblico via internet, salva la necessità di consenso del titolare del documento in caso di accesso protetto, senza il ricorso a procedure di collaborazione con lo Stato ove i documenti sono collocati.
Cass. civ. n. 46390/2023
In tema di mezzi di prova digitale, il sistema di diritto interno non garantisce alla difesa l'accesso agli algoritmi per la decodifica dei dati criptati, ma si limita a dettare garanzie procedurali a protezione della cd. "catena di custodia" nell'ottica dell'integrità probatoria, quali la necessità di un atto autorizzativo da parte di attori giudiziari qualificati, l'individuazione dei soggetti che possono acquisire e ritenere i dati e la disciplina della conservazione e consultazione degli stessi. (Fattispecie relativa a dedotta inutilizzabilità, per mancata ostensione del metodo di decifrazione, delle "chat" criptate intercorse sulla piattaforma "Sky-Ecc" consegnate, tramite ordine europeo di indagine, dall'autorità giudiziaria francese a quella italiana con l'apposizione del segreto di Stato).
Cass. civ. n. 44882/2023
In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti da atti di indagine compiuti all'estero, in un diverso procedimento, da Autorità straniere, la cui utilizzabilità è subordinata all'accertamento, da parte del giudice italiano, non della loro regolarità ma del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell'attività svolta e la competenza del giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della procedura e alla risoluzione di ogni questione relativa ad eventuali irregolarità. (Fattispecie relativa a "chat" intercorse su piattaforma criptata "Sky.ECC" trasmesse dall'autorità giudiziaria francese a seguito di ordine europeo d'indagine).
Cass. civ. n. 44155/2023
In tema di ordine europeo di indagine, l'oggetto dell'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma "SKY-ECC" non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., sicché, in tale ipotesi, l'attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase "statica", deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all'art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase "dinamica", deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telematiche.
Cass. civ. n. 44154/2023
In tema di ordine europeo di indagine, l'oggetto dell'acquisizione all'estero della messaggistica criptata sulla piattaforma "SKY-ECC" non costituisce dato informatico utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., sicchè, in tale ipotesi, l'attività acquisitiva, se riguardante comunicazioni avvenute nella fase "statica", deve essere inquadrata nelle disposizioni in materia di perquisizione e sequestro e, in particolare, in quella di cui all'art. 254-bis cod. proc. pen., mentre se avente ad oggetto comunicazioni avvenute nella fase "dinamica", deve essere inquadrata nella disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telefoniche.
Cass. civ. n. 40698/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo del genitore naturale di procurare i mezzi di sussistenza ai figli minori sorge con la nascita degli stessi, anche nel caso in cui il riconoscimento dello "status" consegua all'accertamento giudiziale definitivo, che produce, pertanto, retroattivamente i propri effetti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, per l'insussistenza del fatto, la decisione con la quale l'imputato era stato prosciolto da tale delitto per esito positivo della messa alla prova e non nel merito, per essersi ritenuto provato il suo "status" genitoriale in base al contenuto di una sentenza non definitiva emessa in sede civile).
Cass. civ. n. 29614/2023
Il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza; pertanto, non può formare oggetto di giuramento decisorio la qualità di amministratore societario, poiché essa implica l'accettazione della nomina, che è atto negoziale e non fatto storico.
Cass. civ. n. 27265/2023
L'art.1, comma 491, della l. n. 228 del 2012, nell'assoggettare a Tobin tax il trasferimento di azioni, presuppone che cedente e cessionario siano soggetti distinti; tale evenienza non ricorre nel caso in cui il passaggio delle azioni avvenga tra due fondi comuni di investimento che rappresentino, di fatto, patrimoni separati della stessa società di gestione del risparmio e le azioni confluite nel nuovo fondo facciano capo agli originari investitori.
Cass. civ. n. 19847/2023
In tema di confisca di prevenzione e tutela dei terzi, sono producibili al momento della proposizione del ricorso in opposizione allo stato passivo da parte dei creditori esclusi i documenti attestanti la sussistenza del credito, in assenza di alcuna ipotesi di decadenza contenuta nell'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Cass. civ. n. 19082/2023
In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti da atti di indagine compiuti all'estero, in un diverso procedimento, da Autorità straniere, la cui utilizzabilità è subordinata all'accertamento, da parte del giudice italiano, non della loro regolarità ma del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell'attività svolta e la competenza del giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della procedura e all'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione di "chat" intercorse sulla piattaforma di comunicazione criptata "Sky Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine dall'autorità francese, che ne aveva eseguito la decriptazione).
Cass. civ. n. 16347/2023
In tema di mezzi di prova, la messaggistica su "chat" di gruppo su sistema "Sky ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non rileva se i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera "ex post" o in tempo reale, poiché al momento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto).
Cass. civ. n. 15521/2023
In tema di società partecipate da enti pubblici, i patti parasociali, avendo natura di convenzioni negoziali di diritto comune, ove sottoscritti dal Sindaco in mancanza di deliberazione del Consiglio comunale, non sono nulli, ma annullabili, e possono essere convalidati, ai sensi dell'art. 1444 c.c., qualora l'amministrazione, cui spetta in via esclusiva l'azione di annullamento, vi abbia dato volontaria esecuzione, pur conoscendo o dovendo conoscere la causa di invalidità, ovvero ratificati mediante l'adozione di una delibera autorizzativa successiva del Consiglio.
Cass. civ. n. 2784/2023
Costituiscono prove documentali, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., suscettibili di essere legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento, i verbali formati nell'ambito di un procedimento diverso da quello penale (nella specie, procedimento di giustizia sportiva), che riproducono, unitamente ad altri dati, le dichiarazioni di persone informate sui fatti, fermo restando l'obbligo per il giudice di distinguere tra contenente e contenuto, ossia tra il documento e la dichiarazione in esso contenuta.
Cass. civ. n. 13000/2019
In ipotesi di nascita attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della L. n. 40 del 2004, sullo status del nato con le tecniche in questione, si applica, a prescindere dalla presunzione contenuta all'art. 234 c.c., pure alla fattispecie di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell'embrione, ma che in vita aveva prestato, congiuntamente alla moglie ovvero alla convivente, il consenso, non successivamente revocato, all'accesso a tali tecniche, e quindi autorizzato la moglie, o la convivente, al detto utilizzo a seguito della propria morte. Ciò consente l'assoluta parificazione, ai figli legittimi, di quelli nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, abbracciando finanche le peculiari fattispecie ove la nascita avviene a seguito della morte del padre, quindi utilizzando il seme crioconservato di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 2603/1986
Ai sensi del novellato art. 234 in correlazione al precedente art. 232 c.c. nell'ipotesi di figlio nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero ancora dall'autorizzazione data ai coniugi di vivere separati, si presume l'illegittimità del figlio medesimo, con la conseguenza che, ai fini dell'onere della prova, nell'azione di disconoscimento della paternità, non spetta al marito provare (oltre la separazione) la mancanza assoluta di rapporti intimi, sibbene alla moglie, che si oppone al disconoscimento, dimostrare che vi è stata riunione temporanea, con possibilità di incontri intimi e quindi della copula fecondatrice.
Le norme di diritto transitorio dell'art. 229 della L. 19 maggio 1985, n. 151, secondo cui le disposizioni sul disconoscimento di paternità si applicano anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore della legge medesima, comporta che, fermo restando lo status di figlio legittimo acquistato alla stregua del diritto previgente, gli strumenti atti a rimuovere detto status e i requisiti sostanziali per operarne la rimozione non sono quelli del tempo in cui l'azione è stata proposta, sibbene quelli del tempo della decisione. Conseguentemente la fattispecie del figlio nato dopo decorsi trecento giorni dall'autorizzazione presidenziale ai coniugi di vivere separatamente — che non dispensava il presunto padre dall'onere di provare la fisica impossibilità di coabitazione con la moglie all'epoca del concepimento secondo la vecchia legge, mentre, secondo la disciplina vigente, costituisce addirittura un caso di esclusione della presunzione di concepimento durante il matrimonio — per effetto della norma transitoria dell'art. 229 citato, può essere considerata come un'ipotesi di disconoscimento della legittimità del rapporto di filiazione per mancata coabitazione dei coniugi (art. 235, n. 1, c.c.), con un rovesciamento dell'onere della prova alla stregua della disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 234 c.c.
Cass. civ. n. 3541/1985
Qualora l'azione per il disconoscimento della paternità venga proposta nei confronti del bambino nato dopo il decorso di più di trecento giorni dalla data di comparizione dei genitori davanti al giudice, adito per la separazione personale, quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio, spetta alla madre di fornire la prova della paternità, mediante la dimostrazione di coabitazione o comunque di rapporti con il marito nel periodo corrispondente al concepimento, essendone venuta meno la presunzione (artt. 232 e 234, nuovo testo, c.c.). Ne deriva che la totale carenza di tale prova giustifica di per sé l'accoglimento di detta domanda, senza che si renda necessario il ricorso ad indagini di tipo ematologico (non idonee a fornire la certezza «in positivo» del rapporto di filiazione, e rilevanti quindi solo in presenza di altri elementi di convincimento).