Art. 237 – Codice civile – Fatti costitutivi del possesso di stato

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela [74] fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere [231].

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
[- che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;]
- che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
- che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
- che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia [238, 270].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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