Art. 237 – Codice civile – Fatti costitutivi del possesso di stato

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela [74] fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere [231].

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
[- che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;]
- che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
- che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
- che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia [238, 270].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Cass. civ. n. 14194/2024

In tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, l'accertamento del rapporto di filiazione derivante dalla discendenza da cittadino emigrato in Brasile è regolato, ai sensi degli artt. 33 e 35 della l. n. 218 del 1995, non dalla legge brasiliana, ma da quella italiana, connotata da un favor per il riconoscimento dello stato di figlio, che, in caso di interruzioni nella linea di discendenza per la mancanza dell'atto di nascita, può essere provato, ai sensi degli artt. 236 e 237 c.c., in base al possesso continuo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, a fronte di un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, non aveva valutato, sebbene teoricamente idoneo a provare il possesso continuativo dello stato di figlio, quanto documentato dall'Ufficiale di stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio circa la nascita del figlio e, successivamente, nel certificato di morte, ove era stato attestato che quest'ultimo era figlio legittimo).

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