Art. 238 – Codice civile – Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
[Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita. [253]]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10739/2024
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori non esecutivi, i quali, nonostante la mancata trasmissione delle relazioni informative periodiche, avevano negligentemente omesso di chiedere chiarimenti ai delegati, denunciando il loro inadempimento ed attivando i rimedi più adeguati, come la revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, l'avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, la proposizione delle necessarie iniziative giudiziali).
Cass. civ. n. 32455/2023
In tema di fallimento, sebbene a norma dell'art. 2382 c.c., nella versione ratione temporis applicabile anteriormente alla novella apportata dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 6 del 2003, sia prevista la decadenza automatica dalla carica dell'amministratore fallito di una s.r.l., nondimeno, qualora costui abbia concluso un contratto di compravendita di un immobile nella titolarità dell'ente, la circostanza della carenza di potere rappresentativo correlata all'accertamento dell'insolvenza non è opponibile ai compratori in virtù dell'avvenuta esecuzione delle formalità pubblicitarie previste per la sentenza di fallimento, che invero sono idonee a garantire la conoscibilità dell'apertura della procedura concorsuale, non anche ad integrare la prova della sicura consapevolezza da parte dei terzi circa l'esistenza di una causa di ineleggibilità ad amministratore o di decadenza dalla relativa carica.
Cass. civ. n. 1279/1973
Dal combinato disposto degli artt. 238 e 248 c.c. si desume che la pronunzia di nullità del matrimonio è ragione sufficiente per l'esercizio dell'azione di contestazione della legittimità della filiazione, ai sensi del citato art. 248, anche nella ipotesi in cui siano applicabili gli effetti del matrimonio putativo di cui al precedente art. 128. La contestazione è vietata, a norma dell'art. 238, soltanto quando concorrono il titolo di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita ed il possesso di stato conforme all'atto. L'applicabilità della norma concernente il matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato quando risultino insussistenti i fatti indicati nell'art. 237, secondo comma, né osta alla proponibilità dell'azione di contestazione. Anche nell'ipotesi di matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato quando risultino insussistenti i fatti indicati nell'art. 237, secondo comma, né osta alla proponibilità dell'azione di contestazione. Anche nell'ipotesi di matrimonio putativo è ammissibile, quindi, l'esercizio dell'azione di contestazione di legittimità, ove si adduca l'insussistenza del possesso di stato conforme all'atto di nascita. Legittimato all'azione di contestazione, in tale ipotesi, è anche il figlio.