Avvocato.it

Art. 254 — Forma del riconoscimento

Art. 254 — Forma del riconoscimento

Il riconoscimento del figlio [ naturale ] è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento [ 1 2 ], davanti ad un ufficiale dello stato civile [ o davanti al giudice tutelare ] [ 344 ] o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

[ La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice 284 o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento 285 importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze