Art. 275 – Codice civile – Pena in caso di inammissibilità
[Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11444/2025
Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la "causa petendi" della domanda di ammissione. Ne consegue che, ove l'indicazione del titolo del privilegio, inizialmente omessa, venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato il provvedimento di merito con il quale, in relazione alla domanda di partecipazione allo stato passivo della liquidazione del patrimonio, stante l'omessa richiesta del privilegio correlato allo svolgimento di attività professionale, è stata disposta l'ammissione del corrispondente credito al solo chirografo).
Cass. civ. n. 10084/2025
In tema di fallimento del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c.
Cass. civ. n. 1718/2025
Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., nonché quello previsto dall'art. 95 c.p.c. - c.d. privilegio per spese di giustizia - con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C., dopo aver affermato tale principio, ha confermato l'esclusione del privilegio relativo alle spese legali affrontate dal ricorrente per l'istanza di fallimento, atteso che questa era stata proposta quando già pendeva analoga richiesta formulata da altro creditore, con la conseguenza che, in difetto di rinuncia del primo creditore istante o del rigetto della sua domanda, la seconda istanza non ha apportato alcun concreto beneficio alla massa creditoria).
Cass. civ. n. 64/2025
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, articolazione indipendente dello Stato, chiamata a svolgere funzioni di vigilanza a tutela della concorrenza nei mercati nazionali, costituiscono un credito di natura tributaria, la cui causa giustifica il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c.
Cass. civ. n. 16589/2024
In tema di deposito di cosa altrui, il depositario a cui non è stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche se questa è di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito è stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario.
Cass. civ. n. 6760/2024
L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio.
Cass. civ. n. 2287/2024
La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso - ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall. - dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografo del credito invocato. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva escluso la spettanza del privilegio con riferimento all'insinuazione al passivo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un importo derivante da una congerie di crediti riferiti a fonti eterogenee costituite da estratti di ruolo, cartelle notificate ed estratti di ripartizione dei debiti, senza alcuna indicazione specifica dei titoli di prelazione e dei singoli importi volta a volta considerati).
Cass. civ. n. 35314/2023
Il privilegio riconosciuto ex art. 2751-bis, n. 4, c.c. riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica, essendo escluso per il creditore costituito in forma societaria.
Cass. civ. n. 33369/2023
Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.
Cass. civ. n. 24011/2023
Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis n. 5 c.c. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal comma 3 bis dell'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv. dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle società od enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.
Cass. civ. n. 19231/2023
Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis, n. 5, c.c. ai crediti vantati nei confronti della debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria dalle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro e scaturenti dalle prestazioni di servizi o dalla vendita di manufatti non richiede il superamento positivo della revisione o la richiesta intesa a ottenerla, previsti dal comma 3-bis, aggiunto all'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo in favore di quelle società ed enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.
Cass. civ. n. 8541/2023
GENERE Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori - Credito derivante dall'utilizzazione di fonogrammi musicali tutelati dal diritto d'autore - Natura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Esclusione - Fondamento. Il compenso dovuto dall'I.M.A.I.E. (Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori, in liquidazione) all'esecutore o all'interprete di un'opera artistica, a fronte dell'utilizzazione economica, da parte dei terzi, dei fonogrammi su cui l'esecuzione è riprodotta, non trova titolo nello svolgimento di un'attività lavorativa (diversamente dai compensi pattuiti con il committente per la realizzazione dell'opera dell'ingegno), ma rinviene la sua giustificazione nell'esigenza di riservare a chi ha eseguito la prestazione la partecipazione ai benefici economici derivanti dallo sfruttamento della stessa, con la conseguenza che il relativo diritto di credito non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c.
Cass. civ. n. 2892/2023
- Requisito necessario ma non sufficiente - Verifica circa la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali - Necessità - Criteri. In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c.
Cass. civ. n. 2892/2023
In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., oppure della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751 bis, n. 5, c.c.
Cass. civ. n. 7085/2022
In tema di privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5, c.c., la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non è di per sé idonea a giustificare l'applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti quali, da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci, dall'altro la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci, che non solo impongono di enucleare nell'ambito del fenomeno cooperativistico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati.
Cass. civ. n. 6884/2022
In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.
Cass. civ. n. 37017/2022
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il credito vantato dal comune, nei confronti del concessionario del servizio di riscossione tributi dichiarato fallito, avente ad oggetto la restituzione delle somme da quest'ultimo incassate ma non riversate nelle casse comunali, è da ritenersi privilegiato ai sensi dell'art. 2752 c.c., poiché tale credito è relativo ad entrate tributarie e non muta la sua natura per il solo fatto che le somme siano state incamerate dal concessionario senza procedersi al rimborso in favore dell'ente pubblico creditore.
Cass. civ. n. 33787/2022
In tema di accertamento del passivo, il credito sorto in virtù del mancato versamento dei contributi integrativi vantato dalla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA) è assistito da privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c., operando il predetto ente quale prestatore di una forma di previdenza sociale obbligatoria in favore dei propri iscritti.
Cass. civ. n. 36544/2021
In tema di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicuratrice, il credito del professionista previsto dal contratto d'opera professionale per l'ipotesi di recesso anticipato del cliente non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., disposizione limitata alla sola retribuzione dovuta al professionista medesimo per gli ultimi due anni di prestazione, insuscettibile di applicazione analogica ad altre forme di remunerazione della prestazione intellettuale prestata.
Cass. civ. n. 10990/2021
La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall., dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato.
Cass. civ. n. 2454/2020
In tema di accertamento del passivo, il credito vantato dall'importatore nei confronti dello spedizioniere doganale dichiarato fallito che, ricevute dall'importatore le somme necessarie al pagamento dei tributi, poi non ne abbia curato il pagamento, così provocando l'escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e la surroga dei garanti nei confronti dell'importatore, non gode del privilegio ex art. 2752 c.c., perché lo spedizioniere, ancorché legittimato al pagamento dei tributi doganali, è solo un mandatario dell'importatore, il quale è l'unico soggetto passivo del rapporto tributario e quindi non ha rivalsa o regresso nei confronti dello spedizioniere, né può agire surrogandosi all'Erario.
Cass. civ. n. 399/2020
Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e gode di collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2754 c.c.
Cass. civ. n. 3878/2019
La causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle relative fonti di finanziamento. Detto fine non può dirsi tutelato dagli enti privati che, pur portatori di interessi collettivi, gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati all'Ente nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti, da parte di un iscritto dichiarato fallito, hanno rango chirografario e non sono assistiti dal predetto privilegio, in quanto non sono dovuti "ex lege", trovando, piuttosto, fonte nella contrattazione collettiva.
Cass. civ. n. 22725/2019
In sede di ammissione allo stato passivo, le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, in quanto sorte successivamente all'apertura del concorso dei creditori e, pertanto, inidonee ad integrare un credito concorsuale, non possono godere del privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., perché tali cause di prelazione concernono le spese relative all'apertura dell'esecuzione singolare o collettiva.
Cass. civ. n. 11917/2018
L'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.
Cass. civ. n. 22210/2018
L'art. 2751 bis, n. 5, c.c., che persegue lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
Cass. civ. n. 4019/2017
Il decreto di revoca del provvedimento di nomina del liquidatore giudiziale emesso dal presidente del tribunale in sede di volontaria giurisdizione non ha efficacia retroattiva, in quanto è ontologicamente inidoneo ad accertare un'eventuale situazione di invalidità pregressa degli atti compiuti in costanza di un incarico giudizialmente conferito.
Cass. civ. n. 20390/2017
In tema di ammissione allo stato passivo fallimentare, la causa del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n.1, va individuata nella natura retributiva delle somme oggetto della relativa domanda, che va riconosciuta agli accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, diversamente dai contributi dovuti dal datore di lavoro e dai lavoratori alla Cassa medesima, che sono finalizzati a dotare la Cassa di previdenza delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali e ai quali non può dunque riconoscersi natura retributiva.
Cass. civ. n. 23584/2017
In tema di insinuazione al passivo, deve essere riconosciuta la natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis n.2 c.c. nel caso di convenzione stipulata da ASL con autorizzazione per i propri dipendenti allo svolgimento di attività didattica retribuita in orario non lavorativo in favore di un soggetto privato (nella specie, ente di formazione di un'organizzazione sindacale successivamente sottoposto ad amministrazione straordinaria), poiché tali attività sono da ritenere prestazione di opera professionale, sebbene il credito sia fatto valere da un soggetto diverso dal prestatore, sempre che ricorra la prova della riferibilità del credito alla prestazione svolta personalmente dal professionista dipendente della ASL.
Cass. civ. n. 28830/2017
l privilegio dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro, non compete, con riguardo a servizi di trasporto, per crediti insorti in favore di un consorzio di imprenditori il quale non espleti direttamente i servizi medesimi, essendo irrilevante che il consorzio si limiti a ripartire detti servizi con successivi contratti di subtrasporto fra i singoli consorziati, ovvero stipuli tali contratti in rappresentanza dei singoli consorziati, i quali conferiscono mandato in tal senso.
Cass. civ. n. 17046/2016
Il privilegio di cui al n. 5-bis dell'art. 2751-bis c.c., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa, si fonda non sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore, dovendosi dar conto della natura del credito fatto valere e della circostanza che l'attività posta concretamente in essere dalla cooperativa sia collegata con la finalità solidaristica.
Cass. civ. n. 6285/2016
La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione.
Cass. civ. n. 22147/2016
I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa, in sede di accertamento del passivo fallimentare, al privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5, c.c. sono, per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l'apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del predetto privilegio, non è possibile il ricorso a parametri diversi da quelli indicati, collegati a canoni funzionali o dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro dei soci e capitale investito.
Cass. civ. n. 3449/2016
L'esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l'affidamento del servizio ad un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, sicché quello che si instaura tra tale soggetto e l'ente impositore non è un rapporto privatistico di mandato, bensì concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, perché finalizzato a riscuotere i tributi con l'obbligo di riversarli all'ente impositore, detratto l'aggio convenuto, sicché, in caso di insolvenza del concessionario e di sua conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, legittimamente l'ente impositore insinua al passivo il proprio credito in via privilegiata ex art. 2752 c.c., poiché lo stesso riguarda i tributi già incassati dai contribuenti, i quali non perdono i caratteri propri dell'entrata fiscale disperdendosi nell'attivo patrimoniale della società, ma mantengono la loro natura, restando ancorati alla finalità pubblicistica cui gli stessi sono funzionali.
Cass. civ. n. 26949/2016
Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonchè 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 23426/2016
Il lavoratore non può chiedere al datore di lavoro il pagamento in proprio favore dei contributi non versati, salvo che per la quota a suo carico, la quale, infatti, a titolo di sanzione, grava definitivamente sul datore di lavoro inadempiente quale componente della relativa obbligazione retributiva. Ne consegue che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore e al lordo di quella gravante sul lavoratore medesimo.
Cass. civ. n. 25173/2015
La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva.
Cass. civ. n. 6842/2015
Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, cod. civ., spettante al coltivatore diretto e non all'imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, la qualifica di "coltivatore diretto" si desume dalla disciplina di cui agli artt. 1647 e 2083 cod. civ., sicchè l'elemento qualificante va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, attività con la quale è compatibile quella di allevamento del bestiame solo qualora quest'ultima si presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo.
Cass. civ. n. 5685/2015
In tema di privilegio generale sui mobili, l'art. 2751 bis, primo comma, n. 5, cod. civ., come sostituito dall'art. 36 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione, sicché, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali di cui all'art. 2083 cod. civ.
Cass. civ. n. 4383/2015
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato.
Cass. civ. n. 7414/2014
Ai fini del riconoscimento del privilegio speciale ex art. 2758, secondo comma, cod. civ. del credito insinuato al passivo fallimentare da un professionista per l'attività professionale compiuta (nella specie, stragiudiziale) è necessaria la sussistenza del bene oggetto della prelazione al momento della verifica del credito o, quanto meno, la sua individuabilità, cosicché non possa escludersi la successiva acquisizione all'attivo fallimentare; nel caso in cui, invece, il credito nasca "ab origine" senza un possibile oggetto sul quale far valere il privilegio, esso va considerato alla stregua di un chirografario, mancando il possibile valore sul quale la causa di prelazione possa trovare collocazione. Costituisce onere del creditore, da adempiersi in sede di domanda di ammissione al passivo, quello di indicare non solo il titolo del privilegio speciale richiesto, ma anche il bene costituente l'oggetto specifico del diritto di prelazione.
Cass. civ. n. 4769/2014
Il credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l'"opus" (e cioè l'amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa.
Cass. civ. n. 1740/2014
In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.