Art. 737 – Codice di procedura civile – Forma della domanda e del provvedimento

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso [125] al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti [724, 728, 750, 779; c.c. 84 5, 87 6, 89 2, 250 4, 288 4, 305, 314].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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