Art. 297 – Codice civile – Assenso del coniuge o dei genitori
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati [311].
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando [312], pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità [414] o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14537/2025
In relazione al contratto autonomo di garanzia con clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni, una volta accertata la qualità di consumatore del garante, non sussiste alcun impedimento ad applicare la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie.
Cass. civ. n. 11604/2025
La prova della partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza di una società di fatto tra due imprese, di cui una fallita, sulla base del vicendevole utilizzo del personale dipendente e della comunanza di intenti nella vendita ed assistenza post vendita di macchine edili-stradali, unitamente all'identità della compagine sociale e dell'amministratore unico).
Cass. civ. n. 11342/2024
Ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento.
Cass. civ. n. 6820/2024
In tema di adozione di persone maggiori di età, nel sistema vigente prima delle modifiche degli artt. 294 e 297 c.c., in caso di adozione avvenuta da parte di uno solo dei coniugi, l'assenso dell'altro coniuge costituisce requisito di validità dell'adozione, ma non instaura un rapporto di filiazione tra l'adottato e il coniuge dell'adottante, essendo ammessa l'adozione da parte di una sola persona, salvo che gli adottanti siano marito e moglie.
Cass. civ. n. 36378/2023
Il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c., tende a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda.
Cass. civ. n. 22984/2020
In tema di obbligazioni solidali, l'eccezione in senso stretto - quale è quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa. (Nella specie, il dipendente di una università distaccato presso un'azienda ospedaliera aveva convenuto nello stesso giudizio entrambi gli enti, chiedendone la condanna solidale al pagamento dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979; la S.C. ha negato che la domanda di manleva dell'università fosse stata ritualmente proposta e ha dunque escluso che la università stessa potesse beneficiare degli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/10/2014).
Cass. civ. n. 2267/2019
La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2014).
Cass. civ. n. 15484/2008
La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, secondo comma, cod. civ. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto. (Rigetta, App. Roma, 8 maggio 2003).
Cass. civ. n. 9250/2006
La società di fatto, sebbene inesistente nella realtà, può apparire esistente di fronte ai terzi quando due o più persone operino nel mondo esterno in modo da determinare l'insorgere dell'opinione ragionevole che essi agiscano come soci e del conseguente legittimo affidamento circa l'esistenza della società stessa: in tale ipotesi, a tutela della buona fede dei terzi, è sufficiente che il soggetto che abbia trattato col socio apparente provi un comportamento che, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, sia idoneo a designare la società come titolare del rapporto. In tal caso incombe sulla società apparente la prova che controparte fosse consapevole dell'inesistenza del vincolo sociale e quindi non meritevole di tutela.
Cass. civ. n. 11572/2006
In tema di INVIM, in presenza di una pluralità di alienanti, l'inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ai fini della notificazione dell'avviso di liquidazione non estende i suoi effetti al contribuente che non l'abbia eccepita, in quanto, trattandosi di obbligazione solidale gravante per intero su ciascun debitore, detto contribuente, ai sensi dell'art. 1297, primo comma, cod. civ., non può giovarsi della decadenza maturata nei confronti degli altri coobbligati, atteso il carattere personale della relativa eccezione. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Firenze, 9 ottobre 1999).
Cass. civ. n. 11366/2006
La solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della res debita, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, atteso che nella solidarietà attiva non si riscontra un vantaggio dei creditori solidali, essendo sicuramente avvantaggiato solo il debitore, che si libera dalla prestazione rendendola ad uno qualsiasi dei creditori. Ne consegue che gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente in favore di quello tra i creditori che compia atti di interruzione. (Nella specie, relativa a credito nascente da richiesta di restituzione di fondi speciali erogati a seguito di operazione truffaldina, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'effetto interruttivo, in favore di altro ente pubblico erogante, della costituzione di parte civile della Regione).
Cass. civ. n. 5738/2003
La responsabilità del coerede che non abbia pagato l'imposta di successione nel termine stabilito, produttiva della sanzione prevista dall'art. 52 del D.L.vo n. 346 del 1990, applicabile ratione temporis, non può essere esclusa dal fatto che il termine per il pagamento, computabile solo dal momento in cui diviene definitivo l'accertamento tributario, per un altro dei coeredi sia spirato in un momento più lontano tale che, rispetto a questo, il pagamento del primo non risultasse tardivo. Ciò in quanto, una tale eccezione ha carattere personale e, a norma dell'art. 1297 c.c., non può essere opposta dagli altri debitori solidali.
Cass. civ. n. 4944/1996
Nel caso in cui l'obbligazione solidale sia adempiuta per intero da uno dei condebitori mediante rilascio di un assegno, rimasto insoluto, ed il creditore esperisca azione causale, anche gli altri condebitori possono opporre a quest'ultimo l'eccezione di inammissibilità dell'azione causale prevista dall'art. 58 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (per la mancanza dell'offerta in restituzione dell'assegno, del deposito dello stesso in cancelleria e delle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso), poiché tale eccezione non può essere considerata personale ai sensi dell'art. 1297 codice civile.