Art. 311 – Codice civile – Manifestazione del consenso
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante [296, 297] di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza [43].
L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2702, 2703].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27103/2024
La mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrano dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento non è inserito nel novero di quelli che devono essere necessariamente tradotti ex art. 143, comma 2, cod. proc. pen., né di quelli essenziali alla conoscenza delle accuse di cui all'art. 143, comma 3, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 25852/2024
In materia di impugnazioni incidentali "de libertate", la revoca della misura degli arresti domiciliari, in precedenza applicata dal giudice per le indagini preliminari in sostituzione della primigenia misura della custodia in carcere, determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del tribunale che, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della misura custodiale in carcere. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza deve essere comunque annullata senza rinvio, stante l'esigenza di impedirne l'efficacia).
Cass. civ. n. 15939/2024
In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguatala la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto.
Cass. civ. n. 9912/2024
L'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è configurabile nel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l'attenuante in oggetto, ritenendo irrilevante la ridotta entità della somma di denaro richiesta in ogni singolo episodio, pari a 150 euro).
Cass. civ. n. 9820/2024
L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso tale attenuante sul rilievo che l'imputato era recidivo e la vittima era ottantenne).
Cass. civ. n. 8361/2024
In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.
Cass. civ. n. 7073/2024
L'entrata in vigore della l. n. 97 del 2013 (che, modificando l'art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha concentrato la legittimazione attiva in capo al Ministero dell'Ambiente) non fa venir meno la legittimazione dei soggetti o enti territoriali diversi dallo Stato a coltivare i giudizi di risarcimento del danno ambientale precedentemente instaurati, né determina l'inammissibilità della domanda risarcitoria per equivalente che vi sia stata eventualmente proposta, ferma restando la necessità di coordinarne la statuizione di accoglimento con le prescrizioni della nuova disciplina, alla cui stregua il giudice è tenuto ad individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e a determinarne il costo, il cui rimborso potrà essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti nel caso di omessa o incompleta esecuzione delle stesse.
Cass. civ. n. 6027/2024
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di accoglimento, per la ritenuta insussistenza del "fumus commissi delicti", dell'appello cautelare promosso nei confronti del decreto di sequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscimento dell'anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al "periculum in mora", posto che l'accoglimento dell'impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe all'applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante.
Cass. civ. n. 5856/2024
La mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento.
Cass. civ. n. 5096/2024
Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare non è legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. nel giudizio di cassazione.
Cass. civ. n. 49959/2023
In tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione o di proroga, ove non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, ma è onere della parte che la deduca allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, per l'effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 43948/2023
Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che in materia cautelare, poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno.
Cass. civ. n. 34127/2023
In materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame dei "punti" della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti. (Nella specie la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, avesse tenuto conto del fatto sopravvenuto costituito dall'accertamento nel merito, con la sentenza di primo grado, dei reati posti a fondamento della misura cautelare).
Cass. civ. n. 33944/2023
La mancata pronunzia, da parte del giudice di appello, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. costituisce vizio suscettibile di essere fatto valere solo con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento "de libertate" e non anche con richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale.
Cass. civ. n. 33623/2023
In tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'indagato che lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a una soltanto delle imputazioni, nel caso in cui l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, al quale la misura risulti applicata anche per altri titoli di reato. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata emessa, oltre che per il delitto di associazione per delinquere, anche in relazione a numerosi delitti-fine di ricettazione e di riciclaggio, mentre con il ricorso ci si era limitati a contestare la gravità indiziaria con riferimento al solo delitto-mezzo). (Diff: n. 4038 del 1995,
Cass. civ. n. 33398/2023
La mancata sottoscrizione dell'ordinanza del tribunale del riesame da parte del presidente del collegio e del giudice è causa di nullità relativa del provvedimento e, non incidendo sulla regolarità del giudizio, né determinando l'inesistenza della decisione, comporta la restituzione degli atti al tribunale affinché provveda nuovamente.
Cass. civ. n. 24888/2023
In tema di adozione di maggiorenni, l'art. 311, comma 1, c.c., nel richiedere il necessario consenso dell'adottante, da prestarsi dinanzi al presidente del Tribunale, configura tale manifestazione di volontà come atto personalissimo, cosicché, ove intervenga il decesso dell'adottante prima che detto incombente abbia avuto luogo, l'adozione non può essere pronunciata e, se pronunciata, deve ritenersi affetta da nullità.
Cass. civ. n. 24256/2023
In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda. (Fattispecie relativa a impugnazione del decreto reiettivo della richiesta di sequestro preventivo impeditivo, in cui la Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del precedente ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego della convalida del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza non potesse precludere la rivalutazione della vicenda, in ragione degli elementi di novità addotti dagli inquirenti, idonei a dimostrare la permanenza del reato).
Cass. civ. n. 23526/2023
E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia annullato il provvedimento applicativo di una misura cautelare non detentiva. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, risultando caducata una misura non detentiva, non sussiste l'interesse a coltivare il ricorso ai limitati fini dell'eventuale proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione).
Cass. civ. n. 22694/2023
Sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e disposto il mantenimento della misura cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti per i quali la misura stessa risultava adottata. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pubblico ministero ha interesse alla cristallizzazione del cd. "giudicato cautelare" anche con riguardo ai delitti in relazione ai quali l'ordinanza genetica è stata annullata).
Cass. civ. n. 21874/2023
Nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., in quanto, pur costituendo la "regola", in base al modello dell'art. 321 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022), che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell'art. 311 c.p.c., e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa.
Cass. civ. n. 21108/2023
A seguito delle pronunce della Corte di cassazione o del Tribunale in esito al procedimento incidentale di impugnazione di misure cautelari, non è preclusa la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato ove fondati su presupposti diversi. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo riemesso, dopo un precedente annullamento, in relazione a un reato di truffa finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche, sul rilievo che le ulteriori indagini svolte avevano consentito di accertare sia il diverso importo del contributo ottenuto grazie a false attestazioni, sia la diversa natura della condotta illecita rispetto a quella esaminata nel primo provvedimento cautelare).
Cass. civ. n. 20045/2023
In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.
Cass. civ. n. 5640/2023
Non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento applicativo della misura cautelare personale con rifermento al mancato assorbimento del fatto-reato ascrittogli sotto altro titolo di reato, identico ed egualmente sanzionato, poiché dalla pluralità di addebiti non deriva alcuna conseguenza negativa in relazione ai termini di durata della singola misura applicata o sotto altro profilo.
Cass. civ. n. 5332/2023
In tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura prospettate nella originaria richiesta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello con cui il pubblico ministero si era limitato a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari).
Cass. civ. n. 4365/2023
Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità della sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di norma riguardante la determinazione della pena. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata e ha rimesso al giudice di merito la quantificazione della pena, in ragione della sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non è previsto che la sanzione comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità ai sensi dell'art. 311 cod. pen.)
Cass. civ. n. 1765/2023
L'indagato ha interesse ad impugnare l'ordinanza del tribunale del riesame che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto la misura cautelare e trasmesso gli atti al giudice ritenuto competente, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, solo ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, mentre gli è preclusa ogni ulteriore censura, essendo l'ordinanza genetica destinata ad essere sostituita dal titolo emesso dal giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen. o, in mancanza, a perdere definitivamente efficacia.
Cass. civ. n. 8575/1991
Con riguardo all'adozione ordinaria di un minore, nella normativa anteriore alla L. 4 maggio 1983, n. 184, l'errore, quale ragione di invalidità del consenso dell'adottante (art. 311 c.c.) e, quindi, del successivo provvedimento di adozione, va riscontrato con riferimento non già alla disciplina relativa ai contratti (art. 1427 e ss. c.c.), bensì a quella posta dall'ordinamento per i rapporti familiari (artt. 122, 263 e 289 c.c.). Pertanto, non assume rilievo l'errore sulle qualità dell'adottato, ma solo quello che attiene all'identificazione della persona fisica dell'adottato (salva l'ipotesi in cui l'errore cada sul fatto che l'adottato non sia un figlio dell'adottante nato fuori del matrimonio, incidendo in questo caso l'errore in una delle condizioni soggettive poste dalla legge per la pronuncia dell'adozione, ai sensi dell'art. 293 c.c.).