Art. 306 – Codice civile – Revoca per indegnità dell’adottato
La revoca dell'adozione [307] può essere pronunziata dal tribunale [35] su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale [18 c.p.] non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti [309, 463, 536].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2946/2025
In tema di adozione, la revoca per indegnità dell'adottato presuppone l'accertamento in via incidentale, da parte del giudice civile, della rilevanza penale e della sussumibilità della condotta del predetto nelle ipotesi di reato, previste dall'art. 306 c.c., alla luce degli elementi costitutivi dei delitti prospettati nel caso concreto. (Principio applicato al caso dei genitori adottivi che, accusati di maltrattamenti, erano stati assolti, impedendo così di ravvisare, nella concreta condotta dell'adottato denunciante, gli estremi del reato di calunnia aggravata, la cui soglia edittale minima integra il requisito previsto dall'art. 306, comma 1, c.c.).