Art. 309 – Codice civile – Decorrenza degli effetti della revoca
Gli effetti dell'adozione [298, 299] cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca [324 c.p.c.].
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante[567].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33116/2024
In tema di misure cautelari reali, non è affetto da nullità il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca non corredato da un'autonoma valutazione del giudice in ordine alla determinazione del profitto del reato, essendo questa imposta, in forza del richiamo all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., solo con riguardo ai presupposti applicativi della misura ablativa, costituiti dal "fumus commissi delicti" e dal "periculum in mora". Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B)
Cass. civ. n. 30666/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, la dichiarazione di incompetenza per territorio resa dal tribunale del riesame, attenendo ad un elemento necessariamente comune a tutti i coindagati, produce i propri effetti, ex art. 587 cod. proc. pen., anche nei confronti del coindagato non impugnante, ove riguardi il medesimo reato e sia divenuta definitiva.
Cass. civ. n. 29366/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove.
Cass. civ. n. 28455/2024
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio trae ulteriore conferma dalla introduzione, ad opera dell'art. 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15, del meccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., con cui è possibile sollecitare una pronuncia di legittimità anticipata e vincolante sulla competenza territoriale, così da scongiurare il rischio della inutile celebrazione di più gradi di giudizio per l'erronea determinazione di tale competenza).
Cass. civ. n. 27103/2024
La mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrano dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento non è inserito nel novero di quelli che devono essere necessariamente tradotti ex art. 143, comma 2, cod. proc. pen., né di quelli essenziali alla conoscenza delle accuse di cui all'art. 143, comma 3, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 26805/2024
Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ordinanza emessa, in sede di riesame, da un collegio composto anche da un giudice onorario di pace, in cui la Corte ha precisato che il provvedimento, pur viziato da nullità, non avrebbe potuto ritenersi inesistente, sicché, ove intervenuto entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., la misura cautelare con esso adottata conservava efficacia).
Cass. civ. n. 24337/2024
In tema di impugnazioni cautelari, la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per la celebrazione del giudizio di appello, per effetto del rinvio operato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen., deve essere effettuata al difensore di fiducia dell'indagato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche a quello che l'abbia acquisita successivamente, che, se intende intervenire in tale fase impugnatoria, ha l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore, posto che con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. (Fattispecie in cui la nomina del nuovo difensore era stata comunicata tre giorni dopo il deposito del decreto di fissazione di udienza per la trattazione dell'appello "de libertate").
Cass. civ. n. 23400/2024
In tema di ricorso per cassazione, deve formare oggetto di specifica deduzione, mediante la prospettazione della violazione del disposto degli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di "periculum in mora", causativa della nullità radicale di tale provvedimento e, pertanto, non integrabile dal Tribunale del riesame, posto che la Corte di cassazione, diversamente da quanto avviene per le ordinanze dispositive di misure cautelari personali ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non può rilevarla d'ufficio.
Cass. civ. n. 19979/2024
L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere.
Cass. civ. n. 15939/2024
In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguatala la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto.
Cass. civ. n. 15125/2024
In tema di misure cautelari reali, l'annullamento di un decreto di sequestro preventivo per totale assenza di motivazione in ordine al "periculum in mora" non osta all'emissione, nei confronti della medesima persona, di un nuovo vincolo avente ad oggetto lo stesso bene, posto che il giudicato cautelare non si forma nel caso in cui, in sede di annullamento, non sia stata espressa alcuna valutazione, pur se solo incidentale o implicita, circa i presupposti richiesti per l'emissione della misura.
Cass. civ. n. 14810/2024
La nullità conseguente all'omessa cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore (nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 181 c.p.c. da parte del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008), è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dal successivo compimento di un'attività processuale che manifesti l'intenzione di proseguire il processo e ottenere una decisione nel merito.
Cass. civ. n. 11814/2024
E' illegittima la riqualificazione, da parte del Tribunale del riesame, in termini di sequestro funzionale alla confisca cd. "allargata" ex art. 240-bis cod. pen. di un sequestro preventivo disposto, su conforme richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, il giudice cautelare non si limita, com'è nel suo potere, a integrare la motivazione del provvedimento ablatorio gravato, ma ne adotta, in sostanza, uno di diversa natura, in pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato.
Cass. civ. n. 11737/2024
In tema di riesame, il tribunale che per la stesura della motivazione di un'ordinanza di misura cautelare di tipo coercitivo adotti un termine superiore ai trenta giorni a norma dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ha solo l'onere di indicarlo nel dispositivo, senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione.
Cass. civ. n. 10240/2024
In tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, perché connotato da carenza di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in parziale accoglimento dell'originaria istanza, abbia applicato una misura cautelare meno gravosa di quella richiesta, nel caso in cui sia intervenuto nelle more un ulteriore provvedimento di attenuazione del vincolo cautelare originariamente imposto, divenuto "medio tempore" definitivo.
Cass. civ. n. 9345/2024
La scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la decisione del tribunale sulla richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo.
Cass. civ. n. 8669/2024
La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo, invece, tale effetto alle decisioni che definiscono l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva ritenuto operante la preclusione in relazione all'impugnazione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale in quanto preceduta da altra impugnazione proveniente dal medesimo indagato, inoltrata a mezzo di posta elettronica e dichiarata inammissibile per mancanza della firma digitale del difensore).
Cass. civ. n. 5856/2024
La mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento.
Cass. civ. n. 4814/2024
La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).
Cass. civ. n. 49959/2023
In tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione o di proroga, ove non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, ma è onere della parte che la deduca allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, per l'effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 49627/2023
In tema di riesame di misure cautelari personali, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e ambientali nella loro integralità, potendo oscurarne parte del contenuto con "omissis", onde garantire il segreto investigativo.
Cass. civ. n. 49351/2023
E' inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore nominato ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. e successivamente disconosciuto, in modo espresso, dalla persona arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare, non potendo sovrapporsi la volontà dei prossimi congiunti a quella del diretto interessato. (Fattispecie in tema di istanza di riesame avverso ordinanza cautelare).
Cass. civ. n. 46439/2023
Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la declaratoria, del giudice dell'appello cautelare, di inammissibilità della documentazione prodotta dalla difesa, consistente nel passaporto con visti, nella ricevuta di cambio-valuta, nella copia del reddito da lavoro ed in una visura camerale, redatti in lingua straniera e non tradotti).
Cass. civ. n. 46387/2023
In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 46036/2023
In tema di misure cautelari, il Tribunale adito in sede di riesame è privo di poteri istruttori in ordine ai fatti relativi all'imputazione, siccome incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale "de libertate", dovendo decidere in ordine alla legittimità della misura sulla base delle risultanze processuali già acquisite o di quelle eventualmente allegate dalle parti nel corso dell'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di acquisizione, presso la struttura carceraria, di documentazione non resa ostensibile a seguito di istanza formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 391-quater cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 43571/2023
La condanna dell'indagato alle spese del procedimento di riesame di una misura cautelare va esclusa solo in caso di accoglimento della richiesta, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata, pur se limitatamente ad uno o ad alcuni capi della contestazione, e non allorché l'accoglimento di un motivo, esplicitato nella motivazione del provvedimento, non comporti una pronuncia di annullamento, anche se parziale. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva escluso l'esistenza dei soli pericoli di fuga e di inquinamento probatorio, ritenendo sussistenti le altre esigenze cautelari, con conseguente dispositivo di rigetto del ricorso e di condanna alle spese).
Cass. civ. n. 38772/2023
Nel procedimento camerale di appello avverso le misure cautelari personali sussiste il diritto dell'interessato di comparire in udienza, sicché la mancata traduzione o la mancata partecipazione a distanza, dell'indagato o dell'imputato detenuto o internato - anche in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che nell'atto di appello abbia tempestivamente richiesto di presenziare, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo, senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.
Cass. civ. n. 37879/2023
In tema di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame, a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo fosse già scaduto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'indagato in stato di custodia cautelare, nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale e che assuma la sussistenza di un'ipotesi di "contestazione a catena", non può impugnare davanti al tribunale del riesame l'ulteriore ordinanza impositiva di misura cautelare, posto che la cosiddetta "contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sé, ma solo sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare, questioni che possono essere proposte al giudice che ha applicato la misura con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 33988/2023
In tema di misure cautelari reali, il principio del "ne bis in idem" non preclude l'emissione di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo sui medesimi beni rispetto ai quali il vincolo, precedentemente disposto, sia stato annullato a seguito di impugnazione, nel caso in cui non siano state ancora depositate le motivazione dell'ordinanza di annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, finché non sono conoscibili le argomentazioni della decisione di annullamento del provvedimento impositivo, non sussistono preclusioni derivanti dal cd. "giudicato cautelare").
Cass. civ. n. 26970/2023
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
Cass. civ. n. 24256/2023
In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda. (Fattispecie relativa a impugnazione del decreto reiettivo della richiesta di sequestro preventivo impeditivo, in cui la Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del precedente ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego della convalida del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza non potesse precludere la rivalutazione della vicenda, in ragione degli elementi di novità addotti dagli inquirenti, idonei a dimostrare la permanenza del reato).
Cass. civ. n. 23526/2023
E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia annullato il provvedimento applicativo di una misura cautelare non detentiva. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, risultando caducata una misura non detentiva, non sussiste l'interesse a coltivare il ricorso ai limitati fini dell'eventuale proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione).
Cass. civ. n. 23037/2023
Il tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria competenza, in sede di giudizio "de libertate", solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione e, pertanto, non può accertare la connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso.
Cass. civ. n. 21108/2023
A seguito delle pronunce della Corte di cassazione o del Tribunale in esito al procedimento incidentale di impugnazione di misure cautelari, non è preclusa la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato ove fondati su presupposti diversi. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo riemesso, dopo un precedente annullamento, in relazione a un reato di truffa finalizzata all'ottenimento di erogazioni pubbliche, sul rilievo che le ulteriori indagini svolte avevano consentito di accertare sia il diverso importo del contributo ottenuto grazie a false attestazioni, sia la diversa natura della condotta illecita rispetto a quella esaminata nel primo provvedimento cautelare).
Cass. civ. n. 20045/2023
In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.
Cass. civ. n. 15403/2023
Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello.
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 12745/2023
In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali.
Cass. civ. n. 5640/2023
Non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento applicativo della misura cautelare personale con rifermento al mancato assorbimento del fatto-reato ascrittogli sotto altro titolo di reato, identico ed egualmente sanzionato, poiché dalla pluralità di addebiti non deriva alcuna conseguenza negativa in relazione ai termini di durata della singola misura applicata o sotto altro profilo.
Cass. civ. n. 3038/2023
In tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora", nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 1465/2023
In tema di impugnazioni cautelari reali, il tribunale del riesame, per l'effetto interamente devolutivo del gravame avverso un provvedimento impositivo di un sequestro preventivo a fini di confisca, è tenuto a motivare, seppur succintamente, in ordine alla ritenuta sussistenza del "periculum in mora", anche in difetto di specifici motivi di doglianza sul punto, eventualmente richiamando quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico.
Cass. civ. n. 1443/2023
L'interesse dell'indagato a impugnare l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale disposta da giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., e sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, dev'essere ravvisato nella possibilità di presentare istanza per la riparazione dell'ingiusta detenzione e deve essere oggetto di specifica e motivata deduzione in sede di riesame, formulata personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto l'interesse ad impugnare la decisione del tribunale, "anche ai fini del futuro riconoscimento dell'ingiusta detenzione subita", era stato manifestato per la prima volta con il ricorso e da un difensore privo di procura speciale).
Cass. civ. n. 17366/2022
In tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata).
Cass. civ. n. 17038/2022
Non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare dell'inefficacia di una misura coercitiva per omesso interrogatorio dell'indagato, che abbia poi fatto parte del tribunale come giudice dell'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della medesima misura.
Cass. civ. n. 16138/2022
Nel caso in cui l'imputato sia assistito da due difensori, la rinunzia alla sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale, di cui all'art. 240-bis, comma 2, disp. att. e trans. cod. proc. pen., può essere validamente effettuata anche da uno solo di essi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del tribunale del riesame aveva adottata oltre i termini di legge sul rilievo che la rinunzia a tale sospensione provenisse da uno solo dei codifensori dell'imputato).