Art. 352 – Codice civile – Dispensa su domanda
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda [353] dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
3);
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se una persona non è in grado di provvedere a se stessa, il problema non è solo pratico: il diritto prevede strumenti di protezione come tutela e curatela.
- La tutela sostituisce integralmente la volontà del soggetto; la curatela interviene solo per atti specifici.
- Gli atti più rilevanti richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, a garanzia del patrimonio del soggetto protetto.
- Chi assume il ruolo di tutore o curatore risponde personalmente per una gestione non corretta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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