Art. 357 – Codice civile – Funzioni del tutore
Il tutore ha la cura della persona del minore [371], lo rappresenta in tutti gli atti civili [1387] e ne amministra i beni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27090/2024
Non integra il delitto di peculato l'appropriazione di beni di una società privata che, senza essere partecipata da un ente pubblico e priva dei poteri pubblicistici derivanti da una concessione traslativa, svolga un servizio pubblico in forza di un contratto di appalto, quest'ultimo non imprimendo un vincolo di destinazione pubblicistica sui beni destinati all'espletamento del servizio e, di conseguenza, non comportando l'attribuzione della qualifica di pubblico agente in capo al dipendente che ne disponga. (Fattispecie relativa ad appropriazioni di carburante appartenente ad una società appaltatrice del servizio comunale di raccolta dei rifiuti).
Cass. civ. n. 24583/2024
In tema di prove, è utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione, nel caso in cui la registrazione delle immagini si sia danneggiata per problemi tecnici, non incidendo il sopravvenuto danneggiamento del supporto sull'originaria utilizzabilità della prova e non risultando tale deposizione vietata ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 12156/2024
In tema di peculato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico, anche se assunto con contratto a termine, addetto al servizio di "guardia turistica" - istituito nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale al fine di assicurare continuità assistenziale ai non residenti nei periodi di maggiore afflusso di presenze - poiché svolge l'attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di prestazioni a carico del Servizio stesso. (Fattispecie relativa ad appropriazione delle somme di danaro riscosse dai pazienti a titolo di contributo alla spesa sanitaria).
Cass. civ. n. 11842/2024
La mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni della persona offesa di reato di particolare impatto sociale di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., prevista dall'art. 357, commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen., non determina l'inutilizzabilità delle stesse, né integra una nullità, non essendo prevista alcuna specifica sanzione processuale.
Cass. civ. n. 8016/2024
La mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di reato di particolare impatto sociale ex art. 407, comma 2, lett. a). cod. proc. pen. non ne determina l'inutilizzabilità, non essendo tale sanzione espressamente prevista, né dà luogo a una nullità generale a regime intermedio, funzionale a garantire il diritto di difesa, potendo l'imputato contestare, nel giudizio di merito o nel corso dell'incidente cautelare, sia l'attendibilità di quanto dichiarato che la credibilità della fonte, ma il giudice è tenuto ad adottare, con riguardo a tali profili, una motivazione rafforzata.
Cass. civ. n. 3015/2024
Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).
Cass. civ. n. 2124/2024
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, l'atto o il comportamento oggetto di mercimonio deve essere compiuto dal pubblico ufficiale nell'esercizio di pubbliche funzioni, nonché destinato a confluire nel procedimento giudiziario e in grado di incidere sul suo esito.
Cass. civ. n. 38880/2023
In tema di documentazione degli atti di polizia giudiziaria, l'impedimento della persona informata sui fatti, risultante da circostanze concrete, costituisce presupposto idoneo per l'omessa verbalizzazione, ex art. 373, comma 4, cod. proc. pen., delle relative dichiarazioni e per il loro inserimento nell'annotazione di polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui le informazioni non verbalizzate, ma riportate nell'annotazione di polizia giudiziaria, sono state ritenute utilizzabili ai fini dell'applicazione della misura cautelare).
Cass. civ. n. 31173/2023
Il procedimento di convalida dell'arresto in flagranza dinanzi al tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell'art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l'oralità della relazione afferente l'eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell'arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 28227/2023
L'attività del parlamentare italiano che, in rappresentanza della propria Camera di appartenenza, sia membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. per l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio a mente dell'art. 358 cod. pen. per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblicistica. (Fattispecie in tema di corruzione funzionale dichiarata prescritta in appello in cui la Corte, agli effetti della confisca del prezzo del reato, ha escluso che la rilevanza penale della condotta ascritta al parlamentare derivasse dall'inserimento del comma n. 5-quater in seno all'art. 322-bis cod. pen. ad opera della legge n. 9 gennaio 2019, n. 3, la quale ha esteso la punibilità ai componenti dei consessi internazionali in tale norma contemplati, diversi dagli agenti pubblici "nazionali").
Cass. civ. n. 27148/2023
In tema di indagini preliminari, l'attività di campionamento dei rifiuti non ha natura di accertamento tecnico, ma di rilievo, salvi i casi in cui la refertazione dei campioni richieda specifiche competenze o l'utilizzo di tecniche particolari di prelievo, nei quali è riconosciuto all'indagato il diritto al previo avviso del compimento delle operazioni. (In motivazione, la Corte, dopo aver ribadito che l'attività di campionamento dei rifiuti non impone il rispetto delle metodiche fissate dalla norma UNI 10802, ha chiarito che è rimessa al giudice del fatto la valutazione circa il "quantum" di competenza e di difficoltà tecnica richiesto per l'effettuazione delle operazioni di prelievo, strumentale ai fini dell'eventuale attivazione della procedura garantita di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 22889/2023
Nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d'interessi tra minore e genitore è "in re ipsa", per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, il conflitto d'interessi tra minore e tutore deve essere dedotto dal P.M., ovvero da uno dei soggetti indicati dall'art.10 della legge n.149 del 2001, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso, tuttavia, la denuncia, tendendo alla rimozione preventiva del conflitto, nonché alla immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d'incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti in seguito ad una situazione non denunciata.
Cass. civ. n. 16929/2023
L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 cod. proc. pen. - che ricorre sia per le operazioni e gli accertamenti urgenti tipici, svolti dopo l'assunzione da parte del pubblico ministero della direzione delle indagini, sia per quelli atipici, posti in essere dagli organi di polizia giudiziaria al di fuori delle deleghe di indagini da parte dell'autorità giudiziaria, trattandosi di attività che, andando a incidere sulle libertà fondamentali, quali la riservatezza e la tutela dei dati personali, richiedono il necessario vaglio di legittimità - non è previsto a pena di inutilizzabilità, poiché l'attività di documentazione, in assenza di un termine perentorio, può intervenire anche successivamente.
Cass. civ. n. 8461/2019
In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/08/2016).
Cass. civ. n. 14669/2018
Sussiste la legittimazione attiva dell'interdetto infermo di mente, tramite il proprio rappresentante legale, a promuovere il giudizio di separazione personale, in applicazione analogica di quanto stabilito dal legislatore - con riferimento al divorzio - dall'art. 4, comma 5, d.lgs. 898/70, che espressamente disciplina la sola ipotesi in cui l'incapace abbia il ruolo di convenuto. Trattasi di opzione ermeneutica costituzionalmente orientata, volta ad evitare che l'interdetto sia privato in fatto di un diritto personalissimo di particolare rilievo, che la legge attribuisce ad entrambi i coniugi senza disparità di trattamento, nei casi previsti, ed il cui esercizio può rendersi necessario per assicurare l'adeguata protezione del soggetto incapace.
Il tutore può compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un atto personalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicché la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell'incapace.
Cass. civ. n. 19015/2010
La rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'"ultrattività" della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Cassa con rinvio, App. Milano, 06/02/2004).
Cass. civ. n. 9582/2000
In mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell'interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica dell'articolo 4, quinto comma della L. n. 898 del 1970 - che regola l'ipotesi in cui l'interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio - in relazione agli articoli 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di divorzio per l'interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può esser richiesta dal tutore.
Cass. civ. n. 1540/1966
Il tutore non può conferire ad altri, spogliandosi del proprio ufficio, un mandato generale relativo all'intera gestione tutelare, in quanto il mandato generale importerebbe la sostituzione radicale di un'altra persona al tutore. Egli può, però, conferire a terzi mandati relativi al compimento di singoli atti, in quanto, conferendo ad altri l'incarico di compiere singoli atti giuridici, non opera, contro il divieto della legge, alcuna sostituzione soggettiva nell'amministrazione dei beni - intesa come autonoma e unitaria gestione del patrimonio dell'incapace - ma si avvale, volta per volta, dell'opera altrui secondo un criterio di opportunità e di convenienza, che può coincidere con la più oculata salvaguardia degli interessi del suo rappresentato. Il che naturalmente non lo esime dalla responsabilità sancita dall'art. 382 c.c., essendo, in ogni caso, fermo il suo obbligo di amministrare il patrimonio dell'incapace con la diligenza del buon padre di famiglia.