Art. 378 – Codice civile – Atti vietati al tutore e al protutore
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica [534, 733 c.p.c.] rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione [43, 45] e le cautele fissate dal giudice tutelare [344].
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati [1441] su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [387].
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito [596, 1268] verso il minore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10144/2025
L'amministratore di sostegno che anticipa somme di denaro per conto del suo amministrato e si rende cessionario di ragioni di credito verso il medesimo entra con il pupillo in una situazione di conflitto di interessi, in quanto ne diventa creditore, ciò che ne determina l'obbligatoria sostituzione attesa la mancanza, nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, di una figura assimilabile al protutore.
Cass. civ. n. 18845/2016
Il preventivo deposito di un'azione, quale prova della qualità di socio, è previsto dall'art. 2378 c.c., nel testo, ante riforma del 2003, applicabile "ratione temporis", solo ai fini della legittimazione attiva nell'azione di annullamento delle delibere assembleari e non anche in quella diretta alla declaratoria di loro nullità (o inesistenza), la quale, invece, è proponibile da chiunque vi abbia interesse, e, quindi, anche da chi, avendo perso la qualità di socio per effetto della deliberazione che impugna per nullità (o inesistenza), intenda rimuoverne gli effetti illegittimamente prodotti, così ripristinando la suddetta qualità.
Cass. civ. n. 3674/2014
Il patto che preveda la facoltà del creditore pignoratizio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, e così di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l'avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati restino soggetti all'originario vincolo di pegno, è incompatibile con il pegno irregolare, in quanto la riscossione dei titoli alla scadenza (e non la vendita degli stessi in qualsiasi momento) e l'acquisto di titoli della stessa natura rendono evidente la mera surrogazione dell'oggetto di un pegno regolare e non l'attribuzione alla banca della facoltà di disporre dei titoli. Né ad escludere tale natura è idonea l'inclusione dei titoli in un certificato cumulativo, atteso che la dematerializzazione, pur superando la fisicità del titolo, non è incompatibile con il pegno regolare, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione, senza la movimentazione e senza neppure la creazione del supporto cartaceo.
Cass. civ. n. 14025/2014
La vendita di un'autovettura designata solo per marca, tipo e accessori, non è una vendita di cosa altrui o cosa futura, ma una vendita di cosa appartenente a genere limitato, che fa sorgere a carico del venditore il duplice obbligo di individuare la "res" e di consegnarla nel luogo pattuito. L'individuazione necessaria all'effetto reale deve essere fatta col concorso di entrambe le parti, sicché la mancata importazione del veicolo dal luogo di produzione a quello di consegna rende il venditore inadempiente ad entrambe le dette obbligazioni.
Cass. civ. n. 17200/2013
Non è affetto da nullità, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto con il quale si prevede il trasferimento di un certo numero di rami d'azienda, non espressamente individuati tra i tanti di cui sia titolare l'obbligato, con le relative concessioni per la gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti, venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto cose determinate solo nel genere, espressamente disciplinata dall'art. 1178 c.c., che impone al debitore di prestare cose di qualità non inferiore alla media.
Cass. civ. n. 26363/2011
Il decreto della corte d'appello, che abbia pronunciato sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione societaria modificativa dell'atto costitutivo, non ha carattere decisorio, perché non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato e si risolve in un atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali, e, pertanto, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Cass. civ. n. 9466/2011
Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione di esse, necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal "genus" e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che la dizione in fattura "materiale a vs. disposizione presso nostro deposito" stesse ad indicare la intervenuta individuazione della merce ed il perfezionarsi della consegna con la messa a disposizione, nonché il sorgere dell'obbligazione di pagare il corrispettivo).
Cass. civ. n. 19039/2007
In tema di impugnazione di delibera di una società a responsabilità limitata, l'art. 2378, primo comma, c.c. (richiamato espressamente dall'art.2486 c.c. nel testo anteriore al D.L.vo n. 6 del 2003), stabilisce che il tribunale territorialmente competente è in via esclusiva e inderogabile quello del luogo in cui la società aveva la propria sede legale, determinata al momento dell'introduzione del giudizio. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato il principio ritenendo irrilevante la circostanza per cui proprio con la delibera impugnata la società avesse mutato la sede ed anche la sua denominazione sociale, in ragione della immediata esecutività delle delibere assembleari e della diversità dal caso, non dimostrato, di delibera di fusione per incorporazione).
Cass. civ. n. 13360/2007
Il provvedimento di diniego della sospensione della delibera impugnata, emanato nell'ambito del giudizio ex art. 2378 c.c., è destinato ad essere assorbito nella sentenza che definirà il giudizio e, quindi, non essendo né definitivo né decisorio, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; lo stesso provvedimento, poi, non assume carattere di definitività neppure a seguito dell'eventuale estinzione del processo, che non determina l'estinzione dell'azione e non preclude la proposizione di una nuova domanda di merito al fine di far valere i diritti dedotti in giudizio.
Cass. civ. n. 11360/2007
Il provvedimento di diniego della sospensione della delibera impugnata, emanato nell'ambito del giudizio ex art. 2378 c.c., è destinato ad essere assorbito nella sentenza che definirà il giudizio e, quindi, non essendo né definitivo né decisorio, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; lo stesso provvedimento, poi, non assume carattere di definitività neppure a seguito dell'eventuale estinzione del processo, che non determina l'estinzione dell'azione e non preclude la proposizione di una nuova domanda di merito al fine di far valere i diritti dedotti in giudizio.
Cass. civ. n. 17848/2002
La disposizione dell'art. 2378 c.c. (a norma della quale il socio che impugna la deliberazione dell'assemblea societaria deve depositare nella cancelleria del tribunale almeno un'azione), specificamente dettata per le società per azioni, non si applica alle società cooperative, attese le più restrittive regole di circolazione dettate per la circolazione delle relative azioni.
Cass. civ. n. 9166/2002
Il contratto di mandato in forza del quale un soggetto si sia impegnato ad acquistare e a trasferire al mandante la proprietà di un certo numero di azioni di una società ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto. Pertanto, qualora le azioni non siano state individuate o siano confuse nel patrimonio del mandatario che ne abbia acquistate una quantità superiore, sussiste inadempimento del mandatario all'obbligo essenziale di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà.
Cass. civ. n. 8107/2000
La «dematerializzazione» (o «decartolarizzazione») dei titoli di credito, secondo il regime compiutamente attuato dalla legge n. 231 del 1998, supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali (agli effetti, ad esempio, della costituzione in pegno), senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo; essa non elimina, però, anche la necessità dell'individuazione, a norma dell'art. 1378 c.c., attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione, del titolo stesso come bene immateriale, configurandosi, altrimenti, in relazione a questo, un credito e non più un titolo di credito.
Cass. civ. n. 7264/1999
L'impugnazione in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 2378 c.c., della deliberazione di revoca dei sindaci presuppone che si sia perfezionata la fattispecie complessa descritta dall'art. 2400 c.c., e — quindi — che la deliberazione abbia conseguito l'approvazione del tribunale prevista dal comma 2 dell'art. 2400 cit.; approvazione che non rappresenta una semplice verifica formale della regolarità della delibera, ma un atto di volontaria giurisdizione (con il quale viene esercitato un controllo circa l'esistenza della giusta causa) il quale rappresenta una fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca. Da ciò consegue che, in difetto del suddetto presupposto, l'impugnazione suddetta si renda inammissibile, non essendo, d'altronde, ipotizzabile un suo esercizio in via meramente preventiva.
Cass. civ. n. 108/1997
L'ordine di borsa in forza del quale una banca si sia impegnata ad acquistare e a trasferire al cliente la proprietà di un certo numero di azioni di una società cooperativa a responsabilità limitata, ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietà si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto, non essendo sufficiente la messa a disposizione delle azioni presso la società. Pertanto, in difetto di tale individuazione, la banca è inadempiente al suo obbligo essenziale, quale commissionaria, di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietà.
Cass. civ. n. 10814/1996
Ai fini dell'esercizio dell'azione tipica di annullamento (ex artt. 2377, 2378 c.c.) di delibere assembleari impugnate dal socio assente o dissenziente per contrarietà alla legge o allo statuto sociale, la ricorrenza dell'interesse ad agire non postula la concreta utilità del provvedimento chiesto al giudice rispetto alla situazione denunziata, identificandosi tale interesse nella stessa qualità di socio (che deve essere accompagnata dal deposito di azione ai sensi dell'art. 2378 c.c., ai fini della legittimazione sostanziale) ed essendo presupposto o presunto dal legislatore al semplice verificarsi delle condizioni prefissate.
Cass. civ. n. 3559/1995
Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione del bene avviene, salvo diversa specifica intesa tra le parti, mediante la consegna (al vettore, quando trattasi di prodotti che devono essere trasportati da un luogo all'altro). Ove i contraenti pattuiscano che, per esigenze di uno di loro, il termine di consegna possa essere differito a richiesta, anche l'individuazione del bene viene differita, se detta richiesta sia formulata, a meno che nel contratto non sia diversamente disposto.
Cass. civ. n. 8345/1990
Nella vendita con spedizione da piazza a piazza avente per oggetto un genus, il compratore acquista la proprietà della cosa alienatagli e ne assume i rischi relativi attraverso la specificazione fatta dal venditore con la consegna della merce al vettore, quando si tratta di spedizione destinata unicamente al compratore medesimo o quando si tratti di più spedizioni di lotti separati materialmente l'uno dall'altro, distinti per ciascun destinatario compratore. Quando invece la partita venduta sia stata spedita dal venditore alla rinfusa ai vari compratori, senza distinzione di lotti, il venditore non si libera con la consegna al vettore, ma con la specificazione da eseguirsi all'arrivo con la separazione delle singole partite, per la consegna al compratore.