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Art. 378 — Atti vietati al tutore e al protutore

Art. 378 — Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica [ 534, 733 c.p.c. ] rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione [ 43, 45 disp. att. ] e le cautele fissate dal giudice tutelare [ 344 ].

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati [ 1441 ] su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [ 387 ].

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito [ 596, 1268 ] verso il minore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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