Art. 378 – Codice civile – Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica [534, 733 c.p.c.] rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione [43, 45] e le cautele fissate dal giudice tutelare [344].

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati [1441] su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [387].

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito [596, 1268] verso il minore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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