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Art. 78 — Affinità

Art. 78 — Affinità

L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge [ 76 ].

Nella linea e nel grado [ 75, 76 ] in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [ 434 n. 2 ]. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo [ 117 ss. ], salvi gli effetti di cui all’articolo 87 n. 4 [ 117 ss. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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