Art. 78 – Codice civile – Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge [76].
Nella linea e nel grado [75, 76] in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [434 n. 2]. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo [117 ss.], salvi gli effetti di cui all'articolo 87 n. 4 [117 ss.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13155/2025
Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze tra costruzioni, è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione; esulano, pertanto, da tale nozione, sia il muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a delimitazione di una terrazza di copertura di questo, sia quello costituente delimitazione laterale di un patio, giacché ambedue tali manufatti non si configurano separati dall'edificio cui ineriscono ma restano in esso incorporati.
Cass. civ. n. 12473/2025
La reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi, integra di per sé gli estremi dell'uso aziendale, il quale - in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali, dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, con la conseguenza che il trattamento di favore che ne deriva è modificabile in peius dalle fonti collettive (nazionali e aziendali).
Cass. civ. n. 10933/2025
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 160 del 2024, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile costruito senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) non determina l'estinzione dell'ipoteca iscritta, dal creditore che non sia responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, a meno che il Comune dichiari - secondo il procedimento e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del medesimo art. 7 - l'esistenza di un interesse pubblico al mantenimento dell'immobile, prevalente su quello al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, così attraendo l'immobile al proprio patrimonio indisponibile.
Cass. civ. n. 10144/2025
L'amministratore di sostegno che anticipa somme di denaro per conto del suo amministrato e si rende cessionario di ragioni di credito verso il medesimo entra con il pupillo in una situazione di conflitto di interessi, in quanto ne diventa creditore, ciò che ne determina l'obbligatoria sostituzione attesa la mancanza, nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, di una figura assimilabile al protutore.
Cass. civ. n. 24842/2024
In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione di sostegno e contenimento, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, dovendosi escludere la qualifica di costruzione anche se una faccia non si presenti come isolata e l'altezza possa superare i tre metri, qualora tale sia l'altezza del terrapieno o della scarpata.
Cass. civ. n. 23404/2024
La norma di cui all'art. 40-bis d.lgs. n. 385 del 1993 ("cancellazione dalle ipoteche") riguarda la causa di estinzione di cui all'art. 2878, comma 1, n. 3), c.c., e quindi il venir meno dell'ipoteca in ragione dell'estinzione dell'obbligazione garantita, essendo volta a favorire la celerità dell'operazione di cancellazione attraverso una procedura in larga parte derogatoria del diritto comune. (Fattispecie relativa ad una domanda volta a conseguire la declaratoria di estinzione dell'ipoteca volontaria, costituita dall'attore su un bene di sua proprietà a garanzia di un contratto di apertura di credito).
Cass. civ. n. 19505/2024
In tema di diritti reali di garanzia, la concessione in pegno di un bene produttivo mediante consegna ad un terzo nominato custode non preclude al debitore di poterne fare uso, attraverso un titolo negoziale che gli attribuisca, in virtù di quanto previamente pattuito tra le parti, la detenzione della cosa, trattandosi di una modalità di attuazione del pegno possessorio, non assimilabile al pegno non possessorio, introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 59 del 2016, conv. dalla l. n. 119 del 2016, che invece si caratterizza per l'assenza di spossessamento, cui è sostituita la pubblicità iscrizionale in un apposito registro informatizzato costituito presso l'agenzia delle entrate.
Cass. civ. n. 18368/2024
In caso di pegno dato dal terzo, la soddisfazione diretta e autonoma del creditore sul bene in garanzia assume valore solutorio e il pagamento del creditore garantito comporta l'adempimento del debito altrui da parte del terzo datore di pegno, in capo al quale sorge il diritto di rivalsa verso il debitore principale o la surrogazione di diritto ex art. 1203, n. 3, c.c.
Cass. civ. n. 17641/2024
L'esimente prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche in relazione al delitto di autoriciclaggio, atteso che esso, pur se posto a salvaguardia dell'ordine economico, è diretto a tutelare anche il patrimonio.
Cass. civ. n. 16487/2024
Il diritto di ritenzione pattizio è una forma di autotutela dell'istituto di credito con efficacia meramente inter partes (tra debitore e retentor), con la conseguenza che, a differenza del diritto di pegno - che attribuisce una garanzia reale al creditore pignoratizio - non costituisce alcun effetto di blocco della circolazione del bene, né un impedimento all'azione esecutiva esercitata da un terzo creditore e , inoltre, non attribuisce al retentor un privilegio sulla vendita coattiva del bene o il diritto di procedere alla vendita diretta, ma solo il diritto di rifiutare la restituzione dovuta.
Cass. civ. n. 15028/2024
Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, anche in caso di cessazione, scioglimento o declaratoria di nullità del vincolo da cui deriva l'affinità, poiché tale vincolo, che lega un coniuge ai parenti dell'altro, non cessa neanche con la morte, se non per alcuni effetti relativi all'obbligazione alimentare, legittimando alla proposizione dell'azione di cui all'art. 117 c.c. il titolare di un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato in capo al figlio, in quanto titolare di un interesse successorio attuale, la legittimazione ad impugnare il nuovo matrimonio contratto dal padre, poi deceduto, con la figlia della sua precedente moglie, anch'ella deceduta).
Cass. civ. n. 14368/2024
Avente diritto alla restituzione indicato nel provvedimento di dissequestro - Mezzi di tutela a disposizione di quest'ultimo - Fattispecie.
Cass. civ. n. 9566/2024
In tema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di usucapione abbreviata svolta dal detentore e basata sulla circostanza dell'informale donazione del fondo da parte dell'originaria proprietaria, trattandosi di donazione nulla per mancanza dell'atto pubblico, non ammettendo la prova testimoniale sul punto, senza considerare che quell'informale donazione, ove effettivamente dimostrata, avrebbe potuto determinare l'interversione nel possesso a favore del detentore).
Cass. civ. n. 8931/2024
In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.
Cass. civ. n. 7389/2024
All'azione di regresso del terzo datore di pegno, che ha pagato il creditore, verso il debitore il cui debito ha garantito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1952 c.c., dettata per la fideiussione, se non in ragione di una espressa previsione delle parti.
Cass. civ. n. 4578/2024
In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la condanna al risarcimento dei danni, subiti dal conduttore in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi a causa di vizi interessanti la copertura del capannone locato, sull'art. 2051 c.c.).
Cass. civ. n. 4132/2024
Non ricorre la causa di esonero della responsabilità dell'albergatore, ex art. 1785, n. 1, c.c., nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato in custodia, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di un cliente di risarcimento del danno conseguente al furto di una pelliccia appesa all'attaccapanni della hall dell'albergo, ravvisando la colpa dell'albergatore per il fatto di avere predisposto la rastrelliera in prossimità della sala da pranzo, in una posizione che ne rendeva impossibile la sorveglianza al personale).
Cass. civ. n. 2360/2024
Il verbale di conciliazione giudiziale non è idoneo a fungere da valido contenitore di una donazione, in quanto privo del necessario rispetto dei requisiti di forma previsti dall'art. 782 c.c.
Cass. civ. n. 1422/2024
Il decreto di approvazione del verbale di estrazione e di consequenziale attribuzione delle quote non ha - in difetto di contestazioni sollevate ex artt. 789, terzo comma c.p.c. in ordine al progetto di divisione, ovvero ex art. 195 disp. att. c.p.c. in ordine alle operazioni materiali di sorteggio e di attribuzione dei lotti aliunde predeterminati - contenuto decisorio e non è soggetto a impugnazione, in quanto mero atto esecutivo della precedente ordinanza di approvazione del progetto di divisione.
Cass. civ. n. 982/2024
In materia di donazione, il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi) deve presumersi sussistente ove l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neanche morale o etica, e non può essere escluso sulla base di atti esterni al contratto.
Cass. civ. n. 32166/2023
La Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956 e resa esecutiva in Italia con la l. n. 1621 del 1960) richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia equiparata al dolo dalla legge dello Stato del giudice adito, di modo che, in virtù del principio per cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza, da parte di costui o dei suoi dipendenti o preposti, dovendosi, peraltro, accertare tale responsabilità in concreto, senza che possa invocarsi la presunzione del minor grado di colpa sufficiente ad integrare l'inadempimento del vettore, tenuto conto che la piena equiparazione degli stati soggettivi di dolo e colpa, disposta dalla citata Convenzione, lungi dal rispondere ad un principio generale dell'ordinamento, è eccezionale e, come tale, insuscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito nel senso dell'impossibilità di desumere la colpa grave del vettore dalla mera circostanza che la merce fosse andata perduta a seguito di un incidente stradale occorso al sub-vettore).
Cass. civ. n. 28202/2023
Ai fini della successione nel diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 985 c.c. da parte degli eredi del donante usufruttuario, qualora quest'ultimo si sia riservato l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà.
Cass. civ. n. 27501/2023
Il cd. "patto di rotatività" - con cui le parti convengono, "ab origine" la variabilità dei beni costituiti in pegno, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico - si connota come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori stipulazioni, pur nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno. Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratizio così attuato non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontà delle parti o che l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, così consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione.
Cass. civ. n. 26833/2023
In caso di preliminare di vendita di cosa altrui, può essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. a condizione che il promittente venditore acquisti la proprietà del bene, evento che non è necessario che si verifichi prima della proposizione della domanda giudiziale, potendo esso anche sopravvenire in corso di causa.
Cass. civ. n. 23036/2023
La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.
Cass. civ. n. 21845/2023
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il contegno del conduttore che, dopo aver denunciato i vizi del bene locato, accetti il rinnovo automatico del contratto alla prima scadenza, comporta l'implicita rinuncia a farli valere, in conseguenza della quale gli è precluso di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone o il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, nonché di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c..
Cass. civ. n. 21386/2023
ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Contratto di trasporto - Art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Applicabilità - Esclusione. Non si applica la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 al contratto di trasporto, non assimilabile all'appalto di servizi di trasporto.
Cass. civ. n. 18470/2023
La domanda di risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa locata ex art. 1578, comma 2, c.c., non è proponibile in via autonoma rispetto alle azioni di risoluzione o di riduzione del corrispettivo di cui al comma 1 dello stesso articolo.
Cass. civ. n. 18185/2023
Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda riveste la qualità di litisconsorte necessario, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione, con la conseguenza che, ove sia stato pretermesso, la sentenza resa all'esito di quel processo non spiega effetti nei suoi confronti, potendo essere apprezzata quale mero elemento di prova nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promosso dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile.
Cass. civ. n. 16975/2023
In tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse.
Cass. civ. n. 6549/2023
In tema di pegno di azioni, il creditore pignoratizio che sia a conoscenza di informazioni sul rischio di un sensibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei beni oggetto della garanzia; ove le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 2786, comma 2, c.c., analogo obbligo di custodia delle cose date in pegno, improntato al superiore principio di buona fede, sorge in capo al terzo, potendo la sua responsabilità concorrere in solido con quella del creditore.
Cass. civ. n. 15889/2022
Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
Cass. civ. n. 9476/2022
La notificazione dell'accettazione della donazione, prevista dall'art. 782, comma 2, c.c. per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti, deve essere eseguita in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per il perfezionamento del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso, con conseguente irrilevanza della prova della conoscenza, in capo al donante, dell'accettazione del donatario, ove acquisita aliunde.
Cass. civ. n. 5488/2022
In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta.
Cass. civ. n. 193/2022
Il denaro è suscettibile di essere rivendicato ai sensi dell'art. 103 l.fall. nei confronti del depositario fallito, poiché quest'ultimo ne acquista la proprietà, in applicazione dell'art. 1782 c.c., solo se alla consegna si aggiunge l'attribuzione della facoltà di servirsene, sicché, in assenza di tale attribuzione, può essere effettuata la restituzione in natura, che non impone la riconsegna delle stesse cose ricevute ("idem corpus"), essendo sufficiente che si tratti di cose dello stesso genere, qualità e quantità.
Cass. civ. n. 35891/2022
In tema di imposta di registro, la vendita di bene dichiaratamente altrui ex art. 1478 c.c., comportando l'obbligo per il venditore di procurare l'acquisto al compratore e differendo l'effetto reale al momento in cui il venditore acquista dal terzo la proprietà del bene venduto, va registrata, analogamente alla vendita sottoposta a condizione sospensiva, con il pagamento dell'imposta fissa e, al momento dell'avveramento della condizione, con l'imposta proporzionale, dovendosi escludere che sussista un doppio trasferimento, poiché la doppia trascrizione degli atti è finalizzata a dare attuazione al principio di continuità delle trascrizioni.
Cass. civ. n. 26504/2022
Al fine di integrare la fattispecie della cd. "spedizione-trasporto" ex art. 1741 c.c. - con conseguente acquisizione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi e della responsabilità del vettore - assume rilevanza qualificante la circostanza che lo spedizioniere abbia ritirato presso il mittente l'oggetto spedito, perché tale attività implica il trasferimento di cose da un luogo all'altro e, cioè, la prestazione tipica che è oggetto dell'obbligazione del vettore ex art. 1678 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, per escludere la responsabilità contrattuale dello spedizioniere, aveva ritenuto che il ritiro presso il mittente del plico - contenente la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, dalla quale il mittente era stato escluso a causa della ritardata consegna - costituisse una semplice "operazione accessoria" ex art. 1737 c.c.).
Cass. civ. n. 32976/2022
In tema di responsabilità per perdita delle merci nell'ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria "causa petendi" nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall'inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l'interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti.
Cass. civ. n. 20150/2022
In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; qualora, invece, l'azione di risoluzione sia proposta da un terzo, grava su quest'ultimo l'onere di specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda l'asserito inadempimento imputabile al vitaliziante e della prova della sussistenza dei relativi fatti costitutivi.
Cass. civ. n. 33740/2022
La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria concessa o ordinata in maniera invalida ovvero originata da un atto inesistente, nullo o inefficace, ovvero ancora effettuata in radicale difetto di ragione giustificatrice, estingue l'ipoteca, che può rivivere soltanto in virtù della sua reiscrizione in forza del medesimo titolo, ma con grado dalla data della nuova iscrizione, fatta salva la possibilità di esperire l'azione risarcitoria nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari (o del dirigente del corrispondente odierno ufficio pubblico), nel caso in cui la cancellazione sia imputabile alla sua responsabilità, sulla base dei presupposti (e nei limiti) di cui all'art. 232-bis disp. att. c.c.
Cass. civ. n. 4492/2021
La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di cui all'art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970, di future pretese di carattere economico, non riguarda anche l'azione di accertamento della comunione "de residuo" proposta dall'ex coniuge ai sensi degli artt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalità del tutto diversi, atteso che la detta comunione si costituisce solo su taluni beni dei coniugi e soltanto se ancora esistenti al momento del suo scioglimento.
Cass. civ. n. 14585/2021
La vendita di cose generiche, appartenenti ad un "genus limitandum", è ammissibile, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, anche rispetto agli immobili, relativamente al "genus limitatum" costituito dal complesso di un determinato fondo. Sicché, laddove un terreno debba essere distaccato da una maggiore estensione e sia indicato soltanto quantitativamente, nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determinabilità dell'oggetto, quando sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore come "genus", essendo stata la stessa perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della estensione da distaccare e sempre che per la determinazione del terreno non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle parti, null'altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto requisito, se non l'adempimento del venditore che deve prestare la cosa determinata solo nel genere ex art. 1178 c.c.. Ne deriva che il requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei alla identificazione del terreno da trasferire mediante un procedimento tecnico di mera attuazione, che ne individui la dislocazione nell'ambito del fondo maggiore, per cui la consegna di una parte piuttosto che di un'altra risulti di per sé irrilevante, essendo i diversi tratti di terreno del tutto equivalenti, escluso ogni margine di dubbio sulla identità del terreno oggetto del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare di permuta di cosa presente contro cosa futura - avente per oggetto il 75% del terreno di proprietà delle promettenti venditrici contro il 25% delle costruzioni che il promettente permutante avrebbe realizzato sui suddetti fondi - per la indeterminabilità dell'esatta collocazione della parte di terreno e dell'esatta collocazione delle costruzioni risultando, in concreto, omesse sia la dimensione, sia l'esatta ubicazione dei fabbricati edificandi).
Cass. civ. n. 36755/2021
L'art. 2783 ter c.c., introdotto dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, laddove accorda ai crediti per dazi doganali il medesimo privilegio che assiste i crediti dello Stato per IVA, non ha natura interpretativa e portata retroattiva, in ragione della natura sostanziale (e non processuale) delle norme in materia di privilegi, siccome attinenti ad una qualità dei crediti, e trovando applicazione, salva espressa disposizione in senso contrario, il generale principio della irretroattività delle leggi. Ne consegue che il privilegio in questione assiste soltanto i crediti sorti a far data dalla entrata in vigore (2 marzo 2012) della legge che lo ha introdotto.
Cass. civ. n. 12733/2021
Alla riconosciuta utilizzabilità del patto destinato a consentire una fisiologica sostituzione della res gravata dalla garanzia del pegno fa riscontro l'indicazione che il valore economico della cosa inizialmente presa in garanzia funge da limite invalicabile per le future sostituzioni della cosa stessa. In via correlata, la previsione della sufficiente indicazione della cosa di cui all'art. 2787, comma 3, c.c., va interpretata nel senso di sufficiente indicazione del valore economico della cosa.
Cass. civ. n. 31204/2021
Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Cass. civ. n. 38084/2021
Il locatore è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire all'uso convenuto, in base alle pattuizioni in concreto intercorse tra le parti, conseguentemente rispondendo solo ove la cosa al momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi occulti, tali da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione contrattuale.
Cass. civ. n. 3858/2020
Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/06/2015).
Cass. civ. n. 26713/2020
L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/07/2015).
Cass. civ. n. 12420/2020
In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva escluso che la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale potesse trovare accoglimento, atteso che l'accertamento compiuto nelle precedenti fasi di giudizio riguardava unicamente la responsabilità contrattuale e che invece non era emerso alcun accertamento positivo riguardo ad un'eventuale condotta colposa del trasportatore). (Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 06/04/2018).
Cass. civ. n. 18211/2020
In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione.
Cass. civ. n. 17557/2020
Nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della "res" (secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso convenuto) dipendenti dalla situazione edilizia del bene non incidono sulla validità del negozio, né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 c.c., ma possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, al quale ultimo spetta l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell'abusività del cespite, senza che possa prospettarsi in tale caratteristica un danno "in re ipsa".
Cass. civ. n. 12127/2020
La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente (nella specie, una società), che non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la responsabilità del professionista per aver lasciato scadere la garanzia ipotecaria, aveva attribuito una parte di responsabilità alla società assistita, sostenendo che questa avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria e che, quindi, con la sua negligente condotta aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli).
Cass. civ. n. 6449/2020
È configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in conformità al principio di cui alla massima, aveva riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di sub-trasporto, in considerazione di elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di "outsourcing").
Cass. civ. n. 1080/2020
In tema di vitalizio alimentare, stante la natura "intuitu personae" di tale contratto atipico ed in difetto di una pattuizione che contempli la possibilità che l'assistenza sia prestata anche da terzi, le prestazioni in favore del vitaliziato possono essere eseguite unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato.
Cass. civ. n. 8978/2020
In tema di responsabilità del prestatore di opera che comporti la presa in consegna di un bene e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto, in osservanza delle regole delle diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rapina di un'auto di grande valore, in custodia per il lavaggio, non costituisse un'ipotesi di caso fortuito poiché si era verificata in un luogo di libero accesso, approfittando della presenza delle chiavi nel quadro della vettura dopo le operazioni di pulizia, e in quanto non era stata data la dimostrazione, da parte del gestore dell'impianto, dell'adozione e del rispetto di tutte le regole di cautela qualificata indispensabili).
Cass. civ. n. 21510/2019
Il giudizio di divisione "mortis causa" deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte. (Nella specie, la S.C. ha rimesso gli atti al giudice di primo grado, ex art. 354, comma 1, c.p.c., per essersi tale grado di lite, nonché il successivo giudizio di gravame, svolto senza la partecipazione necessaria di due condividenti, illegittimamente estromessi in prime cure a seguito di rinuncia agli atti del giudizio ad opera dell'attore, seguita dall'accettazione degli interessati).
Cass. civ. n. 6016/2019
Le norme di diritto internazionale privato di cui alla l. n. 218 del 1995 pongono i criteri per l'individuazione del diritto applicabile a fatti o a rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano. Deve escludersi, pertanto, che l'art. 60 della l. citata abbia introdotto, in via generale, la possibilità di conferire una procura generale a donare, superando il disposto dell'art. 778 c.c., per il solo fatto che in alcuni Stati europei tale procura sia ritenuta pienamente valida, atteso che il menzionato art. 60 diviene operativo esclusivamente qualora, dall'esame dell'atto, si evinca che quest'ultimo sia destinato a produrre effetti (anche) all'estero. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'impugnazione proposta contro la sanzione disciplinare, per violazione dell'art. 28 della l. n. 89 del 1913, comminata a un notaio che aveva rogato una procura generale a donare, espressamente vietata dalla legge italiana, senza che dall'atto emergessero elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2016).
Cass. civ. n. 20888/2019
Non ricorre il vizio del negozio di donazione per difetto della forma pubblica quando intervenga la cessione di una quota societaria mediante un'apparente vendita, ma in realtà a titolo gratuito, potendo piuttosto ricorrere un'ipotesi di donazione indiretta, che però non esige requisiti formali; nella donazione indiretta, infatti, la liberalità si opera, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la forma e la causa ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare non emerge in via diretta dall'atto utilizzato bensì, in via indiretta, dall'esame delle circostanze del caso concreto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 07/04/2015).
Cass. civ. n. 22140/2019
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto in questione in un caso in cui l'imputato aveva agito al fine di ottenere la restituzione dei regali dati alla fidanzata, trattandosi di pretesa non coperta da tutela giurisdizionale, non potendo qualificarsi siffatta elargizione quale donazione obnunziale). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 08/03/2018).
Cass. civ. n. 26803/2019
Nella vendita di cosa altrui mediante scrittura privata non autenticata, l'ulteriore atto preordinato al compimento delle formalità immobiliari ed alla pubblicità nei confronti dei terzi, costituendo una riproduzione meramente formale dell'accordo già concluso, non incide sul momento di produzione dell'effetto reale, destinato a realizzarsi automaticamente a seguito dell'acquisto della cosa da parte del venditore in forza del contratto originario. In tal caso, le iscrizioni ipotecarie intervenute contro il venditore nelle more della trascrizione della scrittura privata prevalgono rispetto al diritto dell'acquirente (pur se di data successiva rispetto al suo acquisto), il quale, venendosi a trovare in una condizione assimilabile a quella del terzo acquirente di immobile ipotecato, agli effetti dell'azione di risarcimento dei danni, deve dimostrare di avere effettivamente tenuto una delle condotte di cui all'art. 2858 c.c., dovendosi distinguere tra pericolo di danno e pericolo che determina un danno attuale (come nel caso di impossibilità o di ritardo nel rivendere il bene a terzi), poiché solo quest'ultimo gode di tutela risarcitoria.