Art. 78 – Codice civile – Affinità

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge [76].

Nella linea e nel grado [75, 76] in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [434 n. 2]. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo [117 ss.], salvi gli effetti di cui all'articolo 87 n. 4 [117 ss.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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