Art. 422 – Codice civile – Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione [414] o d'inabilitazione [415], può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [419] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato [324 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 46173/2023
L'imputato sottoposto all'obbligo di dimora che abbia tempestivamente manifestato, in qualunque modo, la volontà di comparire ha diritto di presenziare all'udienza camerale che si svolge in un comune diverso, sicché la mancata autorizzazione ad allontanarsi determina la nullità della sentenza emessa in esito a giudizio celebrato in sua assenza. (Fattispecie relativa a giudizio camerale di appello avverso decisione emessa all'esito di rito abbreviato, in cui l'imputato, dichiarato assente nonostante fosse soggetto a misura limitativa della libertà personale, aveva manifestato, già con l'atto di appello, la volontà di comparire all'udienza).