Art. 732 – Codice di procedura civile – Provvedimenti su parere del giudice tutelare
[I provvedimenti relativi ai minori [c.c. 2], agli interdetti [c.c. 414] e agli inabilitati [c.c. 415] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio[c.c. 737], salvo che la legge disponga altrimenti [c.c. 318, 320 3 - 4 - 6, 347, 348, 354, 360, 361, 371, 372, 373, 374, 375, 392, 394, 395, 402, 405, 406, 410, 411, 412].
Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare [c.c. 344], il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.
Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Cass. civ. n. 25443/2024
In caso di acquisto di quota di eredità avente ad oggetto, tra l'altro, un fondo agricolo, il diritto di prelazione del coerede, di cui all'art. 732 c.c. prevale sul diritto di prelazione, ex art. 8, l. n. 590 del 1965, del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante.