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Articolo 732 Codice di procedura civile — Provvedimenti su parere del giudice tutelare

Articolo 732 Codice di procedura civile — Provvedimenti su parere del giudice tutelare

I provvedimenti relativi ai minori [ c.c. 2 ], agli interdetti [ c.c. 414 ] e agli inabilitati [ c.c. 415 ] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio[ c.c. 737 ], salvo che la legge disponga altrimenti [ c.c. 318, 320 3 – 4 – 6, 347, 348, 354, 360, 361, 371, 372, 373, 374, 375, 392, 394, 395, 402, 405, 406, 410, 411, 412 ].

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare [ c.c. 344 ], il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.

Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10373/2013

Il giudice competente per l’apertura della tutela dell’interdetto legale va individuato in quello del luogo in cui la persona interessata ha la sede principale degli affari od interessi, che coincide, ove l’interessato sia detenuto al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, con quello di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione nella quale l’interdetto è ristretto, dovendosi ritenere inapplicabile il criterio del domicilio che presuppone l’elemento soggettivo del volontario stabilimento. Né rileva, ai fini dello spostamento della competenza, che, successivamente all’apertura della tutela e prima della nomina del tutore, l’interessato sia stato trasferito ad altra casa circondariale, operando il principio di cui all’art. 5 cod. proc. civ., senza che possa trovare applicazione l’art. 343, secondo comma, cod. civ., che presuppone la già avvenuta nomina del tutore.

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