Art. 437 – Codice civile – Obbligo del donatario

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria [438 co. III, 785, 801].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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