Art. 443 – Codice civile – Modo di somministrazione degli alimenti
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione [1287].
In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati [441], salvo il regresso verso gli altri [446].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se ti trovi in stato di bisogno, non dipende dalla volontà dei familiari: puoi chiedere gli alimenti come obbligo giuridico.
- Gli alimenti servono a garantire il minimo indispensabile per vivere e si distinguono dal mantenimento.
- L'obbligo segue un ordine preciso tra i familiari, che si attiva progressivamente.
- L'importo può essere modificato se cambiano le condizioni economiche delle parti.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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Cass. civ. n. 3329/2025
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall'art. 443 c.c. per l'adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.