Art. 443 – Codice civile – Modo di somministrazione degli alimenti
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione [1287].
In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati [441], salvo il regresso verso gli altri [446].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 23552/2024
La domanda amministrativa di una prestazione previdenziale, per la quale costituisce presupposto necessario l'accertamento di un fatto demandato ad un'amministrazione diversa da quella tenuta alla sua erogazione, dev'essere corredata dalla documentazione contenente detto accertamento, risultando altrimenti incompleta nei suoi elementi essenziali, con conseguente improcedibilità della successiva domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto il ricorso dell'assicurato in ragione dell'omessa allegazione, alla domanda amministrativa rivolta all'INPS di rivalutazione contributiva per l'esposizione qualificata ad amianto, della certificazione INAIL inerente tale esposizione).
Cass. civ. n. 34097/2023
In tema di giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può interporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa in esito a rito abbreviato senza mutamento del titolo del reato contestato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso per cassazione, il quale, nondimeno, si converte in appello in caso di contestuale gravame dell'imputato, prevalendo la finalità dell'art. 580 cod. proc. pen. - volto ad evitare che la proposizione di diversi mezzi di impugnazione determini esiti processuali incompatibili - sull'inappellabilità da parte del pubblico ministero stabilita dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33796/2023
In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza assolutoria pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere una formula di proscioglimento più ampia, in quanto la limitazione prevista dall'art.443 cod. proc. pen. si applica al solo ricorso in appello.
Cass. civ. n. 21981/2023
In tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità.
Cass. civ. n. 3092/2023
In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso sentenza di condanna che, a fronte della contestazione del delitto in forma consumata, lo riqualifichi nella fattispecie tentata, non operando, in tale caso, il limite della prima parte dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto tentato, pur conservando il medesimo "nomen iuris" di quello consumata, costituisce un'ipotesi autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura).