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Art. 441 — Concorso di obbligati

Art. 441 — Concorso di obbligati

Se più persone sono obbligate nello stesso grado, alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche [ 438 ].

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo [ 443 ] di somministrazione degli alimenti, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze [ 446 ] .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1767/1986

Nel concorso di più obbligati alla prestazione alimentare, ai sensi dell’art. 441 c.c., il giudice non è tenuto a ripartire fra i coobbligati in eguale misura l’assegno valutato sufficiente allo stretto necessario, per il sostentamento dell’alimentando, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione stessa, in proporzione della sua capacità economica, e sempreché tutti abbiano tale capacità economica, sia pur diversamente graduata. Viceversa, nell’ipotesi in cui tutti i coobbligati, eccetto uno, non siano in grado di sopportare l’onere pro parte, l’obbligazione può essere posta in tutto o in parte a carico dell’unico obbligato economicamente capace.

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Cass. civ. n. 3901/1968

Chi ha provveduto ai bisogni dell’avente diritto agli alimenti può esercitare l’azione di regresso verso il coobbligato ex lege senza necessità di diffidare preventivamente quest’ultimo ad adempiere l’obbligazione. Non può qualificarsi adempimento di un’obbligazione naturale il fatto di un coobbligato alla prestazione di alimenti che abbia effettuato la prestazione, oltre che per la propria quota, anche per quella di altro coobbligato di pari grado, senza mai richiedere il concorso di quest’ultimo; ciò perché la norma dell’art. 441 c.c., che espressamente stabilisce l’obbligo di concorso alla prestazione degli alimenti nel caso di concorso di più obbligati, ha natura cogente, mentre, al contrario, l’obbligazione naturale è un dovere originariamente non giuridico, che acquista efficacia giuridica mediante l’adempimento. La detta ipotesi configura, invece, una gestione di affari ad opera di uno dei coobbligati alla prestazione alimentare, perché l’affare è in parte proprio ed in parte altrui.

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